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Decreto — n. 19424/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19424/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19424/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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n persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO (80224030587)-ricorrente-controAVV. DE GIOSA NICOLA, AVV. DE GIOSA FERDINANDO, AVV. MENZIONEMARIO, AVV. PIZZOLANTE MARZO CARMELO, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dagli avvocatiSILVESTRE FRANCESCO (SLVFNC44B12C741Y) e SILVESTRE-controricorrenti-nonché controEUROPEAN SEWAYS INC., EUROMARE S.R.L.-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n.822/2025 depositata il06/11/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il20/04/2026;Numero registro generale 1015/2026Numero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 19424/2026Data pubblicazione 12/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 19424/2026 — snciv · Corte di Cassazione: DE GIOSA NICOLA, AVV. DE GIOSA FERDINANDO, AVV. MENZIONEMARIO, AVV. PIZZOLANTE MARZO CARMELO, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dagli avvocatiSILVESTRE FRANCESCO (SLVFNC44B12C741Y) e SILVESTRE-controricorrenti-nonché controEUROPEAN SEWAYS INC., EUROMARE S.R.L.-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n.822/2025 depositata il06/11/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il20/04/2026;Numero registro generale 1015/2026Numero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 19424/2026Data pubblicazione 12/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali anticipo delle spese motivi di cassazione spese di difesa allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

n persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO (80224030587)-ricorrente-controAVV. DE GIOSA NICOLA, AVV. DE GIOSA FERDINANDO, AVV. MENZIONEMARIO, AVV. PIZZOLANTE MARZO CARMELO, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dagli avvocatiSILVESTRE FRANCESCO (SLVFNC44B12C741Y) e SILVESTRE-controricorrenti-nonché controEUROPEAN SEWAYS INC., EUROMARE S.R.L.-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n.822/2025 depositata il06/11/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il20/04/2026;Numero registro generale 1015/2026Numero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 19424/2026Data pubblicazione 12/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore dei difensori antistatari.Così deciso in Roma, il 11/06/2026IL PRESIDENTE DELEGATO