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Decreto — n. 19422/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19422/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19422/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Romana Fontana (C.F.-ricorrente-controAMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., e per essa qualemandataria DOVALUE S.P.A., già SPECIAL GARDANT S.P.A, in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberigo Panini(C.F. PNNLRG48D19H501X)-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10316/2025 depositata il09/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 4212/2026Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 19422/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 19422/2026 — snciv · Corte di Cassazione: PNNLRG48D19H501X)-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10316/2025 depositata il09/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 4212/2026Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 19422/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali riduzione della mercede d'avvocato anticipo delle spese compensazione nel fallimento spese di esecuzione ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

nte in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Romana Fontana (C.F.-ricorrente-controAMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., e per essa qualemandataria DOVALUE S.P.A., già SPECIAL GARDANT S.P.A, in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberigo Panini(C.F. PNNLRG48D19H501X)-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10316/2025 depositata il09/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 4212/2026Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 19422/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 11/06/2026IL PRESIDENTE DELEGATO