Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Marco Tortorella, challenged a Rome Court of Appeal judgment against the Presidency of the Council of Ministers and several ministries. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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cchioni Angela, BonfittoAntonio, De Simone Antonella, Cosenza Danila Olimpia, Fanti Giovanni,tutti domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore avvocato Marco Tortorella che li rappresenta e difende in virtùdi procura in atti, pec: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca,Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in personadei rispettivi Ministri rappresentati e difesi “ope legis” dall'AvvocaturaGenerale dello Stato pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1431/2023depositata il 27/02/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19559/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 19407/2026Data pubblicazione 12/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma,il 05/06/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO