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Decreto — n. 19399/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19399/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19399/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

i Michele, CotugnoAntonio Martino, Cerroni Maria, Chillotti Caterina, Conturso Vincenza,Detaddei Silvia, Favalli Stefano, De Maria Mariangela, De Rosa Fabrizio,De Laurentiis Maria, Cupaioli Massimo, Farris Stefania, d'Agostino Pietro,Di Stefano Milena Antonietta, Domanico Andrea, Deleo Francesco, FeliciSimona, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato MarcoTortorella (marcotortorella@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta edifende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute,tutti in persona dei rispettivi ministri pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2869/2023 depositatail 20/04/2023Numero registro generale 23877/2023Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 19399/2026Data pubblicazione 12/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19399/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di difesa anticipo delle spese diritto a un difensore costi della perizia

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

i Michele, CotugnoAntonio Martino, Cerroni Maria, Chillotti Caterina, Conturso Vincenza,Detaddei Silvia, Favalli Stefano, De Maria Mariangela, De Rosa Fabrizio,De Laurentiis Maria, Cupaioli Massimo, Farris Stefania, d'Agostino Pietro,Di Stefano Milena Antonietta, Domanico Andrea, Deleo Francesco, FeliciSimona, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato MarcoTortorella (marcotortorella@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta edifende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute,tutti in persona dei rispettivi ministri pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2869/2023 depositatail 20/04/2023Numero registro generale 23877/2023Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 19399/2026Data pubblicazione 12/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Il PresidenteLina Rubino