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Decreto — n. 19397/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19397/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19397/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ualità di erede diMarcucci Maurizio, Ciotti Giuseppina, Dachan Mohamed Nour, CastagnolaMarco, Hammad Abdel Qader, Quartini Mariano, Perseo Donatella,Radocchia Francesco, Pretelli Paola, Franchella Domenico, Lalli Luisa, RaffaLuigi, Riello Pietro, Turchi Valeria Marina, Verardi Stefano, Spisni Simona,Weber Paola, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell'avvocatoCristiano Castrogiovanni (cristiano.castrogiovanni@avvocato.pe.it), che lirappresenta e difende-ricorrenti-controMinistero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministerodell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, tutti in persona deirispettivi ministri pro tempore, e Presidenza del Consiglio dei Ministri, inpersona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliati ex legepresso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende;-controricorrenti-Numero registro generale 1045/2024Numero sezionale 377/2026Numero di raccolta generale 19397/2026Data pubblicazione 12/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4183/2023 depositatail 09/06/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19397/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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restituzione di prestazioni complementari compensazione nel fallimento diritto al risarcimento danni rimborso delle spese indennità per insolvenza ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ualità di erede diMarcucci Maurizio, Ciotti Giuseppina, Dachan Mohamed Nour, CastagnolaMarco, Hammad Abdel Qader, Quartini Mariano, Perseo Donatella,Radocchia Francesco, Pretelli Paola, Franchella Domenico, Lalli Luisa, RaffaLuigi, Riello Pietro, Turchi Valeria Marina, Verardi Stefano, Spisni Simona,Weber Paola, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell'avvocatoCristiano Castrogiovanni (cristiano.castrogiovanni@avvocato.pe.it), che lirappresenta e difende-ricorrenti-controMinistero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministerodell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, tutti in persona deirispettivi ministri pro tempore, e Presidenza del Consiglio dei Ministri, inpersona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliati ex legepresso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende;-controricorrenti-Numero registro generale 1045/2024Numero sezionale 377/2026Numero di raccolta generale 19397/2026Data pubblicazione 12/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4183/2023 depositatail 09/06/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte ciascunaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 10.000,00 per compensi, oltre ogni eventuale spesa prenotata adebito.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il PresidenteLina Rubino