Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 19391/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19391/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19391/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

moruso@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e difende-ricorrenti principaliDavid Alessio, Ghio Giorgio, Muolo Leonilde Lidia, Palomba Stefano,Mazzoni Paolo, Mazza Patrizia, Mazzei Rosario, Massagli Chiara Rosaria,Lavina Roberto, Maurelli Fabio Massimo, Pagliarini Aura, Massari Sandra,domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato Marco Tortorella(marcotortorella@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e difende-ricorrenti successivicontroPresidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministerodell’istruzione, dell’Università e Ricerca, Ministero Della Salute, tutti inpersona dei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex lege pressol’indirizzo pec dell’Avvocatura dello StatoNumero registro generale 1683/2024Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 19391/2026Data pubblicazione 12/06/2026(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4436/2023 depositatail 20/06/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19391/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi quanto ai ricorrentidifesi dall’avv. Amoruso, e in euro 8.000,00 quanto ai ricorrenti difesidall’avv.

Parole chiave

Generato dall'IA
causa legittima diritto a un difensore legittimazione ad agire spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod.proc. civ
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

moruso@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e difende-ricorrenti principaliDavid Alessio, Ghio Giorgio, Muolo Leonilde Lidia, Palomba Stefano,Mazzoni Paolo, Mazza Patrizia, Mazzei Rosario, Massagli Chiara Rosaria,Lavina Roberto, Maurelli Fabio Massimo, Pagliarini Aura, Massari Sandra,domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato Marco Tortorella(marcotortorella@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e difende-ricorrenti successivicontroPresidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministerodell’istruzione, dell’Università e Ricerca, Ministero Della Salute, tutti inpersona dei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex lege pressol’indirizzo pec dell’Avvocatura dello StatoNumero registro generale 1683/2024Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 19391/2026Data pubblicazione 12/06/2026(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4436/2023 depositatail 20/06/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi quanto ai ricorrentidifesi dall’avv. Amoruso, e in euro 8.000,00 quanto ai ricorrenti difesidall’avv.

Tortorella , oltre ogni eventuale spesa prenotata a debito.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Il PresidenteLina Rubino