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Decreto — n. 19389/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19389/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19389/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gianoli Monica,Gandolfi Silvia, Garro Nadia, Golzio Camilla, Gelso Aldo, GaragnaniGiacomo, Garzarella Massimiliano, Giovanoli Angela, Giubertoni Maura,Ghini Carlo, Galzerano Antonio, Granata Antonio, Gori Luca, GraldiGiuseppe, Graziotto Agnese, Grisoli Alessandra, Grisotto Massimo, GrecoConsuelo, Grossi Luca Alfredo, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’avvocato Marco Tortorella, marcotortorella@ordineavvocatiroma.org,che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’Università edella Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, domiciliati ex legepresso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato,ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4697/2023 depositatail 28/06/2023Numero registro generale 3032/2024Numero sezionale 374/2026Numero di raccolta generale 19389/2026Data pubblicazione 12/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19389/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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anticipo delle spese spese di esecuzione compensazione nel fallimento rimborso delle spese dazione in pagamento condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

Gianoli Monica,Gandolfi Silvia, Garro Nadia, Golzio Camilla, Gelso Aldo, GaragnaniGiacomo, Garzarella Massimiliano, Giovanoli Angela, Giubertoni Maura,Ghini Carlo, Galzerano Antonio, Granata Antonio, Gori Luca, GraldiGiuseppe, Graziotto Agnese, Grisoli Alessandra, Grisotto Massimo, GrecoConsuelo, Grossi Luca Alfredo, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’avvocato Marco Tortorella, marcotortorella@ordineavvocatiroma.org,che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’Università edella Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, domiciliati ex legepresso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato,ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4697/2023 depositatail 28/06/2023Numero registro generale 3032/2024Numero sezionale 374/2026Numero di raccolta generale 19389/2026Data pubblicazione 12/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro12.000,00 per compensi, oltre ogni eventuale spesa prenotata a debito.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il PresidenteLina Rubino