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Decreto — n. 19387/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19387/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19387/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o, Zucchermaglio MariaTeresa, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato MarcoTortorella (marcotortorella@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta edifende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, tutti in persona dei rispettivi Ministri protempore, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generaledello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta edifende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4921/2023 depositatail 07/07/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 4063/2024Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 19387/2026Data pubblicazione 12/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19387/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Numero registro generale 4063/2024Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 19387/2026Data pubblicazione 12/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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tassazione delle spese recupero dei costi spese legali spese mediche spese legate all'invalidità riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

o, Zucchermaglio MariaTeresa, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato MarcoTortorella (marcotortorella@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta edifende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, tutti in persona dei rispettivi Ministri protempore, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generaledello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta edifende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4921/2023 depositatail 07/07/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 4063/2024Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 19387/2026Data pubblicazione 12/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.400,00 per compensi, oltre ogni eventuale spesa prenotata a debitoCosì deciso in Roma, il 09/06/2026Il PresidenteLina Rubino