Decreto — n. 19383/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa e difesa dall'avvocatoGiuseppe Di Mauro, presso il quale ha domiciliazione telematica-ricorrente-controResidenza Val Merula Coop. sociale di Servizi a r.l. in liquidazione,rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Ferraro, presso il quale hadomiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.500/2025depositata il 17/04/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 15368/2025Numero sezionale 372/2026Numero di raccolta generale 19383/2026Data pubblicazione 12/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 19383/2026 — snciv · Corte di Cassazione: sociale di Servizi a r.l. in liquidazione,rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Ferraro, presso il quale hadomiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.500/2025depositata il 17/04/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 15368/2025Numero sezionale 372/2026Numero di raccolta generale 19383/2026Data pubblicazione 12/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;
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a e difesa dall'avvocatoGiuseppe Di Mauro, presso il quale ha domiciliazione telematica-ricorrente-controResidenza Val Merula Coop. sociale di Servizi a r.l. in liquidazione,rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Ferraro, presso il quale hadomiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.500/2025depositata il 17/04/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 15368/2025Numero sezionale 372/2026Numero di raccolta generale 19383/2026Data pubblicazione 12/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente arifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 2.600 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi