Cassation court dismisses revocation appeal for lack of error of fact regarding omitted pronouncement on appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the revocation appeal filed by Marco Rossi and Luciana Dragone inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to address their second appeal ground, claiming an error of fact due to omitted pronouncement. The court rejected this, noting the lower court explicitly examined and rejected the second ground alongside the first, thereby refuting the claim of non-examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: A defect of omitted pronouncement on a specific appeal ground does not constitute an error of fact for revocation if the court has examined and rejected that ground, even if jointly with another.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Rivellini-controricorrente-nonché controGROGU SPV S.r.l. in persona del legale rappresentante pro temporeUNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore-intimati-avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.20505/2025 depositata il 21/07/2025.Numero registro generale 1301/2026Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 19347/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere Vittoria Amirante.1.
Il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 614/2020, rigettava la domandadi Ubi S.p.A., volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensidell’art. 2901 c.c., dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale nel qualeMarco Rossi e la moglie Luciana Dragone avevano conferito una pluralità dibeni, perché non era stata fornita la prova del momento – se anteriore oposteriore rispetto all’atto revocando - in cui i crediti erano sorti e perchéparte attrice non aveva denunciato alcuna preordinazione dell’atto didisposizione alla lesione delle sue ragioni creditorie.
La sentenza venivaimpugnata dalla sola Maior Spv S.r.l., già intervenuta nel giudizio di primogrado quale successore a titolo particolare di Ubi S.p.A., con un unicomotivo di appello teso a lamentare la violazione del disposto di cui agliartt. 2697 e 2901, comma 1, n. 1 c.c., per avere il giudice di primo gradoritenuto non provata, in relazione a tutti i rapporti dedotti dalla bancaappellati resistevano chiedendo il rigetto dell’impugnazione e proponevanoappello incidentale al fine di domandare la riforma della sentenza di primogrado nella parte in cui il giudice:
a) non aveva dichiarato ex officioinammissibile l’intervento, spiegato ex art. 111 c.p.c., della cessionariaMaior SPV S.r.l.;
b) non aveva accertato e dichiarato la nullità dellefideiussioni in virtù delle quali il Rossi era divenuto debitore;
c) non avevadisposto la distrazione delle spese di giudizio in favore del loro difensore,dichiaratosi antistatario.2. In accoglimento dell’appello interposto da Maior Spv S.r.l., la Corted'appello di Genova, con sentenza n. 115/2023, depositata il 06/02/2023,nella contumacia di Ubi S.p.A., ha dichiarato l’inefficacia nei confronti diMaior Spv S.r.l. dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.Numero registro generale 1301/2026Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 19347/2026Data pubblicazione 11/06/20263. Con Ordinanza n. 20505 del 2025 questa Corte rigettava il ricorsoproposto da Marco Rossi e Luciana Dragone e fondato su sei motivi.4.
Tale ordinanza è ora impugnata da Marco Rossi e Luciana Dragone conricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. sulla base di ununico motivo.5. Maior SPV s.r.l. resiste con controricorso. Sono rimasti intimati GroguSPV S.r.l. e Unione di Banche Italiane S.p.a.6. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti impugnano per revocazione, exart. 395, n. 4, c.p.c., l’ordinanza di questa Corte nella parte in cui nonavrebbe deciso il secondo motivo di ricorso, come trattato alle pagine da14 a 18 del ricorso (doc. 1D) e da 1 a 4 della memoria ex art. 378 c.p.c.(doc. 1E) di parte ricorrente e deducono che essa si basa su un errore difatto per aver omesso di pronunciarsi sulla dedotta nullità assolutadell’atto di citazione in appello, nonché sulla conseguente nullità dellasentenza del grado di appello (fatta rilevare con il ricorso per cassazione)nonché sulla dedotta inammissibilità dell’appello per invalida costituzionein giudizio dell’appellante con violazione del disposto di cui all’art. 348c.p.c.
Lamentano che questa Corte avrebbe omesso ogni spiegazione sulperché la nullità della sentenza della Corte di Appello, derivante dallacarenza di un presupposto processuale (la procura ad litem) necessarioper la valida costituzione del processo, non potesse farsi valere con ilricorso per Cassazione. Espongono che l’omesso esame e l’omessadecisione del secondo motivo di ricorso è questione risultante dagli atti dicausa (il ricorso doc. 1D e l’ordinanza doc. 1B) nonché decisiva ai fini delrigetto del ricorso per cassazione che, invece, sarebbe stata certamenteaccolto se il motivo fosse stato delibato.
Deducono che con il secondomotivo di ricorso avevano lamentato come l’inesistenza della procura adNumero registro generale 1301/2026Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 19347/2026Data pubblicazione 11/06/2026litem di Maior Spv, derivante dall’assenza di sottoscrizione del mandante,comportasse anche la nullità dell’atto di citazione di appello, perché a suavolta non sottoscritto da avvocato munito di valido mandato (in violazionedegli artt. 342, 163 e 125 c.p.c.) e che detta nullità aveva comportato: a)l’invalido esercizio del potere di impugnazione (Cass. n. 12486/2000), dadichiararsi pertanto inammissibile;
b) la nullità della sentenza di appello(Cass. n. 7186/2002; 4020/2006; 7317/2017; 18086/2023;26996/2024). Con il medesimo motivo i ricorrenti avevano, altresì,dedotto che l’inesistenza della procura ad litem aveva comportato anchel’omessa costituzione dell’appellante nel grado di appello, in violazionedell’art. 165 c.p.c., con la conseguenza che l’appello avrebbe dovutoessere dichiarato improcedibile ex art. 348 c.p.c. A fronte di tali specifichecensure, la Corte, pur prospettando l’esame congiunto del primo esecondo motivo di ricorso, ritenuti connessi, avrebbe in realtà delibato edeciso il solo primo.2. Il ricorso è inammissibile non essendo il motivo prospettato come direvocazione idoneo ad integrare l'errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395c.p.c.. Va anzitutto osservato che la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. èammissibile solamente per i vizi ex art. 395, comma 1 n. 4, c.p.c. e che,come anche di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.Un. n. 20013 del 19/07/2024) l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4,c.p.c.:
a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbiaindotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cuiverità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempreche il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno didiscussione delle parti);
b) non può concernere l'attività interpretativa evalutativa;
c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta edell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo; e)deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereNumero registro generale 1301/2026Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 19347/2026Data pubblicazione 11/06/2026unicamente sulla pronuncia della Corte. È, per contro, inammissibile ilricorso per revocazione ove si lamenti che la decisione della Corte siaconseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione dellerisultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori lasindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione(Cass. n. 10040 del 29/03/2022, Rv. 664401-02).3.
In particolare, se è vero che è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui siaincorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi diricorso, deve, al contrario, escludersi il vizio revocatorio tutte volte che lapronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se conmotivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delleargomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal casoè dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettivaimmediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione einterpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio(Cass.
Sez. Un. n. 31032 del 27/11/2019, Rv. 656234-01, Cfr. Cass. n.3760 del 15/02/2018, Rv. 647695-01 secondo la quale non può ritenersiinficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazionedi uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senzaconsiderare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perchéin tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazionedell'oggetto di ricorso, nello stesso senso Cass. n. 8615 del 03/04/2017,Rv. 643949-01).4. Nella specie nella sentenza impugnata non solo si rappresenta ilcontenuto del secondo motivo in termini pienamente corrispondenti aquelli in questa sede riferiti dai ricorrenti (v. sentenza, paragrafi 1 e 2 dapag. 3 a 5), ma esso viene esaminato, sia pure congiuntamente al primomotivo, e rigettato sulla base delle considerazioni esposte al paragrafo 3(da pag. 5 a pag. 8 della sentenza), cui può farsi qui rimando.
È appena ilNumero registro generale 1301/2026Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 19347/2026Data pubblicazione 11/06/2026caso di chiosare che, sia con la valutazione omnicomprensiva, sia con ilpiù specifico rilievo contenuto al primo cpv di pag. 6, la Corte ha datorisposta puntuale al secondo motivo, non essendo punto configurabile,dunque, il dedotto vizio di omessa pronuncia.5. Le doglianze di parte ricorrente sull’ordinanza di cui è chiesta larevocazione ruotano, essenzialmente, intorno alla carenza di motivazionein ordine al rigetto del secondo motivo, adducendo, quindi, vizi nonriconducibili al paradigma dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., nonpotendo un (asserito) difetto di argomentazione giustificativa integrare, diper sé, il presupposto dell'errore revocatorio, là dove, peraltro, il giudicedell'impugnazione ha, nella specie, comunque deciso su tutti i motivi diricorso.6.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.7. In applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti vannocondannati alla rifusione delle spese processuali in favore dellacontroricorrente liquidate come da dispositivo.8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna Rossi Marco eDragone Luciana al pagamento, in favore di Maior SPV S.r.l. delle spesedel presente giudizio, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 1301/2026Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 19347/2026Data pubblicazione 11/06/2026Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, aisensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per ilricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione TerzaCivile della Corte di Cassazione, svoltasi il 4 giugno 2026Il PresidenteRaffaele Gaetano Antonio Frasca