Ordinanza — n. 19345/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsentato e difeso dall'avvocato Francesco Usai-ricorrente-controCOMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA DI BIBBONA in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato SimoneRossi-controricorrente-avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Cecina n. 429/2025 depositata il10/12/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere Vittoria Amirante.Numero registro generale 1017/2026Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 19345/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con ricorso ex artt. 316 e 281-decies c.p.c. la Compagnia di PubblicaAssistenza di Bibbona ha convenuto in giudizio la Regione Toscana, avantiall’Ufficio del Giudice di Pace di Cecina per sentirla condannare alpagamento della somma di € 14.559,48, a titolo di risarcimento dei dannisubiti da un’ambulanza di sua proprietà in conseguenza di un sinistroverificatosi in data 11 agosto 2024 sulla S.P. 14 “Via del Paratino”, nelComune di Bibbona (LI), a causa dell’impatto con un animale selvatico, inparticolare con un capriolo, invocando, a fondamento della propriadomanda, la responsabilità ex art. 2052 c.c.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2052 c.c, art. 7 c.p, art. 380-ter c.p, art. 380 c.p, art. 46 c.p, art. 10 c.p; Ordinanza — n. 19345/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Deduce che il risarcimento richiestodall’attrice trova la propria causa petendi non nella circolazione delveicolo, bensì nella dedotta responsabilità custodiale ex art. 2052 c.c. eche dunque la controversia non rientra tra quelle contemplate dall’art. 7,comma 2, c.p.c., ma ricade nell’ambito applicativo dell’art. 7, comma 1,c.p.c. Ne consegue che il valore della causa, determinato dall’attrice in €14.559,48 ai sensi dell’art. 10 c.p.c., eccede il limite di competenza pervalore del Giudice di Pace, fissato in € 10.000,00 per le cause relative abeni mobili.2.
Parole chiave
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sentato e difeso dall'avvocato Francesco Usai-ricorrente-controCOMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA DI BIBBONA in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato SimoneRossi-controricorrente-avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Cecina n. 429/2025 depositata il10/12/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere Vittoria Amirante.Numero registro generale 1017/2026Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 19345/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con ricorso ex artt. 316 e 281-decies c.p.c. la Compagnia di PubblicaAssistenza di Bibbona ha convenuto in giudizio la Regione Toscana, avantiall’Ufficio del Giudice di Pace di Cecina per sentirla condannare alpagamento della somma di € 14.559,48, a titolo di risarcimento dei dannisubiti da un’ambulanza di sua proprietà in conseguenza di un sinistroverificatosi in data 11 agosto 2024 sulla S.P. 14 “Via del Paratino”, nelComune di Bibbona (LI), a causa dell’impatto con un animale selvatico, inparticolare con un capriolo, invocando, a fondamento della propriadomanda, la responsabilità ex art. 2052 c.c.2.
Con comparsa di costituzione la Regione Toscana ha eccepito, in viapreliminare, l’incompetenza per valore del Giudice di Pace di Cecina attesoche la domanda attorea, svolta ex art. 2052 c.c., non era riconducibile adipotesi di “risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e dinatanti” ma rientrava in quelle di cui al comma 1 dell’art. 7 c.p.c., per cuiil limite di competenza è fissato in € 10.000,00.3. Con ordinanza del 10 dicembre 2025, il Giudice di Pace di Cecina harespinto l’eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla RegioneToscana, ritenendo che la controversia appartenesse, invece, allacompetenza dell’Ufficio del Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7, comma 2,c.p.c. facendo rientrare gli incidenti stradali tra veicoli ed animali selvaticinell’alveo della circolazione di veicoli ed ha assegnato termini ex art. 281duodecies c.p.c. rinviando per l’ammissione delle prove.4.
Avverso l’ordinanza la Regione Toscana ha proposto regolamento dicompetenza, notificato il 31.12.2025 e depositato il 15.1.2026 sulla basedi un unico motivo.5. Compagnia di Pubblica Assistenza di Bibbona si difende concontroricorso eccependo l’inammissibilità del regolamento di competenza.Numero registro generale 1017/2026Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 19345/2026Data pubblicazione 11/06/20266. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioniscritte a norma del primo comma dell’art. 380-ter c.p.c.7.
Entrambe le parti hanno depositato memorie. La Regione Toscana, nellememorie ex art. 380 c.p.c., solleva questione di legittimità costituzionaledell’art. 46 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 111 dellaCostituzione, nella parte in cui esclude l’applicabilità degli artt. 42 e 43c.p.c. ai giudizi davanti al Giudice di Pace, anche con riferimento alregolamento di competenza proposto in via preventiva avverso ordinanzaaffermativa della competenza per valore.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La Regione Toscana propone regolamento di competenza avversol’ordinanza deducendo la violazione dell’art. 7, comma 1, c.p.c. poiché lacircolazione dell’ambulanza sulla sede viaria non costituisce il fattogeneratore del danno, ma rappresenta soltanto l’occasione in cui l’eventolesivo si è verificato, essendo l’occorso riconducibile all’attraversamentoimprovviso della carreggiata da parte di un capriolo lungo il tragittopercorso dal mezzo di soccorso, e non già a un pregiudizio direttamenteprodotto dalla circolazione del veicolo.
Deduce che il risarcimento richiestodall’attrice trova la propria causa petendi non nella circolazione delveicolo, bensì nella dedotta responsabilità custodiale ex art. 2052 c.c. eche dunque la controversia non rientra tra quelle contemplate dall’art. 7,comma 2, c.p.c., ma ricade nell’ambito applicativo dell’art. 7, comma 1,c.p.c. Ne consegue che il valore della causa, determinato dall’attrice in €14.559,48 ai sensi dell’art. 10 c.p.c., eccede il limite di competenza pervalore del Giudice di Pace, fissato in € 10.000,00 per le cause relative abeni mobili.2.
L’eccezione della controricorrente - che comunque questa Corteavrebbe dovuto rilevare d’ufficio - è fondata ed il proposto regolamento dicompetenza è inammissibile, operando, in questa evenienza, laNumero registro generale 1017/2026Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 19345/2026Data pubblicazione 11/06/2026disposizione di carattere speciale dettata dall’art. 46 del codice di rito laquale, in ossequio alle esigenze di speditezza ed economia processualeche informano la disciplina del processo davanti al giudice di pace,preclude, mediante la sancita inapplicabilità degli artt. 42 e 43 cod. proc.civ., l’impugnazione con regolamento di competenza delle decisioni delgiudice di pace.
Occorre, infatti, sottolineare che la statuizione sullacompetenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata conregolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiaratoinammissibile, stante il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui ledisposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti aquel giudice (Cass. n. 711 del 18/01/2021, Rv. 660275-01). Dettastatuizione, ove non abbia natura meramente interlocutoria, può esseresoltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 c.p.c.(Cass. n. 23062 del 26/09/2018, Rv. 650901-01).
Ne consegue che,quand’anche il provvedimento impugnato fosse stato configurabile comedecisione sulla competenza (cosa, nella specie, da escludersi, trattandosidi provvedimento meramente interlocutorio), avrebbe dovuto essereimpugnato con l'appello ai sensi dell'art. 339, secondo comma, c.p.c.,trattandosi di causa soggetta a regola di decisione secondo diritto.3. L'inapplicabilità delle disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. (ovverol'inammissibilità del regolamento di competenza, tanto necessario quantofacoltativo) "nei giudizi davanti ai giudici di pace", stabilita dall'art. 46c.p.c. denota l'intervento di una scelta politica, riservata al legislatoreordinario e per nulla irrazionale, né rilevante dal punto di vistacostituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., rispetto alla diversadisciplina attuata in relazione alle pronunce di altri giudici (cfr Corte cost.n. 585/2000;
Cass. Sez. Un. n. 13027/2006; Cass. 12063/1998; Cass.12542/1998), la quale postula evidentemente la volontà dello stessolegislatore di sottrarre le sentenze del giudice di pace all'esperimento di unsimile mezzo di impugnazione.Numero registro generale 1017/2026Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 19345/2026Data pubblicazione 11/06/20263.1. La ratio dell'art. 46 c.p.c. consiste nell'intento di impedire che la Cortedi legittimità possa essere adita solo per risolvere questioni dicompetenza, sorte nel contesto di un giudizio ispirato ad evidenti esigenzedi speditezza e sostanziali ragioni di economia processuale, esigenze che,contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non sono venute menonemmeno in conseguenza dell’ampliamento della competenza per valoredel giudice di pace, così che appaiono manifestamente infondate sia lalettura “costituzionalmente orientata” suggerita dalla ricorrente al fine disostenere l’ammissibilità del proposto regolamento, sia l’alternativarichiesta di rilievo di incostituzionalità della citata disposizione che è statagià più volte esaminata dalla Corte costituzionale e, per due volte,dichiarata manifestamente infondata e per la terza dichiaratainammissibile (si vedano:
Corte cost. (ord.) n. 585 del 2000 secondo laquale “il diritto di difesa deve ritenersi rispettato quando la causa vengaeffettivamente sottoposta alla cognizione dei giudici di primo e di secondogrado, restando irrilevante che l'esame del fondamento della domandanon sia compiuto dall'uno, alla stregua di situazioni processuali preclusive,ma soltanto dall'altro”), Corte cost. (ord.) n. 69 del 2002 e (ord.) n. 449del 2007). Al riguardo va osservato che il diritto di difesa non è assicuratoallo stesso modo in tutte le controversie e che la non impugnabilitàimmediata del provvedimento con il quale il giudice di pace afferma lapropria competenza non esclude - atteso il carattere ordinatorio delprovvedimento stesso - che la parte possa farne valere l'illegittimità con lasentenza che definisce il giudizio (Cass.
Sez. Un. n. 12063/1998, Rv.521183 - 01).3.2. Al riguardo possono richiamarsi le considerazioni svolte dallarecentissima pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 92 del2026) che, nel dichiarare l’infondatezza delle questioni di legittimitàcostituzionale dell’articolo 45 c.p.c., ha chiarito che l’appello in ordine allastatuizione sulla competenza, nel procedimento dinanzi al giudice di pace,Numero registro generale 1017/2026Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 19345/2026Data pubblicazione 11/06/2026costituisce rimedio sufficiente «ad assicurare un controllo minimo sullacompetenza, senza che il suo mancato esperimento, e la conseguentecristallizzazione della pur erronea designazione del giudice ad quem, sirisolva in un pregiudizio per la effettività della tutela giurisdizionale» ed haritenuto insussistente la violazione del principio, sancito dall’art. 25 Cost.,del «giudice naturale precostituito per legge» - il quale «garantisce ildiritto del cittadino a una previa non dubbia conoscenza del giudicecompetente a decidere o, ancor più nettamente, il diritto alla certezza chequest’ultimo non sia un giudice creato a posteriori in relazione ad un fattogià verificatosi» - posto che la competenza così cristallizzata, «purpotendo divergere dai criteri di ripartizione delle controversie rationevaloris, trova pur sempre fondamento in una regola sulla competenzaquale è quella dettata dall’art. 44 cod. proc. civ.
– avente i caratteri dellapredeterminazione e dell’astrattezza».4. Il proposto ricorso per regolamento di competenza va, pertanto,dichiarato inammissibile.5. Le spese del giudizio di regolamento di competenza seguono lasoccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidatain dispositivo6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenzaNumero registro generale 1017/2026Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 19345/2026Data pubblicazione 11/06/2026condanna la ricorrente Regione Toscana al pagamento, in favore dellacontroricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione TerzaCivile della Corte di Cassazione, svoltasi il 4 giugno 2026.IL PRESIDENTERaffaele Gaetano Antonio Frasca