Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 19344/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 19344/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19344/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

vv. FrancescoSanmartino- ricorrente -controMEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZOGIORNO s.p.a.,rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Esposito- controricorrente -e controBANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO s.c.,rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Schittulli- controricorrente -Pag. 1 di 5Numero registro generale 17462/2025Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 19344/2026Data pubblicazione 11/06/2026per la cassazione della sentenza n. 1835/2025 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata l’11.4.2025;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.4.2025 dalConsigliere dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 1957 c.c, art. 2033 c.c, art. 380-bis c.p, art. 1945 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 19344/2026 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte d’appello, inoltre, dichiarato assorbito ilmotivo inerente alla domanda riconvenzionale proposta da Mediocreditonei confronti di BCC, accoglieva la domanda di restituzione delle sommeche Mediocredito aveva corrisposto in esecuzione della sentenza di primogrado.Patrizia Carbonara ha presentato ricorso sulla base di due motivi.Hanno resistito con distinti controricorsi Mediocredito e BCC.In data 18.11.2025 è stata comunicata al difensore della ricorrentela proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis c.p.c., con pronunciadi infondatezza del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 1957 c.c art. 2033 c.c art. 380-bis c.p art. 1945 c.c

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 1957 c.c
(in avanti, Mediocredito), dichiarava lanullità di alcune clausole delle fideiussioni prestate dalla prima e ladecadenza ex art. 1957 c.c., con conseguente condanna alla restituzionedi quanto riscosso.
art. 2033 c.c
art. 380-bis c.p
In data 17.12.2025 è stata depositata rituale etempestiva istanza per la decisione del ricorso.La trattazione del ricorso è stata quindi chiamata in adunanzacamerale, ai sensi dell'art. 380-bis.1.
art. 1945 c.c

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

vv. FrancescoSanmartino- ricorrente -controMEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZOGIORNO s.p.a.,rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Esposito- controricorrente -e controBANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO s.c.,rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Schittulli- controricorrente -Pag. 1 di 5Numero registro generale 17462/2025Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 19344/2026Data pubblicazione 11/06/2026per la cassazione della sentenza n. 1835/2025 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata l’11.4.2025;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.4.2025 dalConsigliere dott.

Roberto Simone:RITENUTO CHEIl Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, consentenza pubblicata il 16.5.2023, in parziale accoglimento della domandapresentata da Patrizia Carbonara nei confronti di Mediocredito CentraleBanca del Mezzogiorno s.p.a. (in avanti, Mediocredito), dichiarava lanullità di alcune clausole delle fideiussioni prestate dalla prima e ladecadenza ex art. 1957 c.c., con conseguente condanna alla restituzionedi quanto riscosso. Il Tribunale, inoltre, dichiarava il difetto dilegittimazione passiva della Banca di Credito Cooperativo di Conversanos.c. (in seguito, BCC).L’attrice aveva addotto che si era costituita fideiussore in favore diBCC mediante la sottoscrizione di due fideiussioni omnibus (del 25.2.2002e del 9.10.2003) a garanzia delle obbligazioni contratte da 3CDistribuzione s.r.l., predisposte su modulo riconducibile allo schema ABI,contenente clausole corrispondenti a quelle oggetto del provvedimento n.55/2005 della Banca d’Italia; aveva inoltre rappresentato che, a seguitodell’inadempimento della società garantita, BCC aveva comunicato larisoluzione e la decadenza dal beneficio del termine con raccomandata del6.10.2014, attivando la garanzia del Fondo gestito da Mediocredito e chequest’ultima, surrogatasi, aveva richiesto il pagamento tramite l’agenteper la riscossione di euro 186.586,44; aveva pertanto corrisposto inseguito, previa rateazione, l’importo complessivo di euro 192.014,95 tra il2017 e il 2020.L’attrice aveva chiesto in via principale la declaratoria di nullitàassoluta delle fideiussioni per violazione della legge n. 287/1990; in viasubordinata, la nullità parziale delle clausole ritenute nulle; e, in ognicaso, la condanna delle convenute (alternativamente o in solido) allaPag. 2 di 5Numero registro generale 17462/2025Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 19344/2026Data pubblicazione 11/06/2026restituzione/risarcimento del danno correlato alle somme versate (euro192.014,95), ovvero alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.BCC si era costituita eccependo la carenza di legittimazione passiva,poiché aveva già ricevuto il pagamento da Mediocredito; nel merito, avevasostenuto l’infondatezza delle pretese e che il pagamento integraleeseguito dall’attrice integrasse rinuncia anche alla decadenza ex art. 1957c.c.

Mediocredito si era costituita eccependo la propria carenza dilegittimazione passiva, assumendo di avere agito in surrogazione, e nelmerito aveva contestato le pretese, proponendo inoltre domandariconvenzionale trasversale nei confronti di BCC, subordinata all’eventualeaccoglimento delle domande dell’attrice.Il Tribunale di Napoli, esclusa la legittimazione passiva di BCC pereffetto della surrogazione in capo a Mediocredito, dichiarava la nullitàparziale delle fideiussioni, relativamente alle clausole 2, 6 e 8 e, stantel’operatività dell’art. 1957 c.c., accertava l’assenza di un’iniziativagiudiziale della banca entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione e,per l’effetto, condannava Mediocredito alla restituzione delle sommeriscosse dall’attrice.La Corte d’appello di Napoli, Sezione specializzata in materia diimpresa, con sentenza pubblicata l’11.4.2025, accoglieva parzialmentel’appello proposto da Mediocredito e, in parziale riforma della sentenzagravata, rigettava l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e la domandadi ripetizione dell’indebito proposte da Patrizia Carbonara nei confronti diMediocredito, condannandola alla restituzione in favore di quest’ultima dieuro 187.401,73, oltre agli interessi legali dal 26.7.2023.La Corte d’appello, riconosciuta la legittimazione passiva diMediocredito, in quanto surrogata nei diritti di BCC, osservava che,qualora pattuita la clausola di pagamento “a semplice richiesta”, l’onere exart. 1957 c.c. può ritenersi assolto mediante una mera richiestastragiudiziale (nella specie, quella del 6.10.2014 inviata dalla banca allasocietà debitrice e ai garanti) senza necessità di azione giudiziaria contro ilPag. 3 di 5Numero registro generale 17462/2025Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 19344/2026Data pubblicazione 11/06/2026debitore principale.

La Corte d’appello, inoltre, dichiarato assorbito ilmotivo inerente alla domanda riconvenzionale proposta da Mediocreditonei confronti di BCC, accoglieva la domanda di restituzione delle sommeche Mediocredito aveva corrisposto in esecuzione della sentenza di primogrado.Patrizia Carbonara ha presentato ricorso sulla base di due motivi.Hanno resistito con distinti controricorsi Mediocredito e BCC.In data 18.11.2025 è stata comunicata al difensore della ricorrentela proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis c.p.c., con pronunciadi infondatezza del ricorso.

In data 17.12.2025 è stata depositata rituale etempestiva istanza per la decisione del ricorso.La trattazione del ricorso è stata quindi chiamata in adunanzacamerale, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.BCC ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1370, 1936 e1945 c.c.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto sufficientel’invio di una diffida stragiudiziale per evitare la decadenza ex art. 1957c.c., nonostante la riconosciuta nullità della clausola contrattuale di derogaper contrasto con la l. 287/1990.

L’idoneità della mera richiestastragiudiziale, tuttavia, sarebbe predicabile solo qualora il rapporto digaranzia fosse un contratto autonomo di garanzia, a tanto non bastando lasola presenza della clausola di “pagamento a prima richiesta”, comereiteratamente affermato da questa Corte di legittimità.Nel caso di specie, il contratto aveva natura fideiussoria sulla base disvariati indici trascurati dalla Corte d’appello (la denominazione come“fideiussione”, la previsione della solidarietà, la mancata rinuncia alleeccezioni ex art. 1945 c.c., il richiamo all’art. 1957 c.c., i contenuti dellecomunicazioni bancarie), per cui, una volta confermata la nullità dellaPag. 4 di 5Numero registro generale 17462/2025Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 19344/2026Data pubblicazione 11/06/2026clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., il giudice di secondo grado nonavrebbe potuto ritenere che la sola presenza di una clausola a primarichiesta fosse in grado di trasformare la fideiussione in un contrattoautonomo di garanzia.2.

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5,c.p.c., motivazione apparente e contraddittoria della sentenza.La sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazione apparente eillogica, essendo la Corte d’appello incorsa in una grave incoerenzaargomentativa: da un lato, ha confermato la nullità della clausoladerogatoria dell’art. 1957 c.c., dall’altro, ha affermato che la clausola di“pagamento a prima richiesta” consentirebbe una deroga sostanziale almedesimo art. 1957 c.c., così finendo per reintrodurre, sia pure per viainterpretativa, l’effetto della clausola dichiarata nulla.

Conclusivamente, laCorte d’appello ha ribadito la natura fideiussoria del contratto, ma hatuttavia applicato una disciplina propria del contratto autonomo digaranzia.3. Il Collegio ritiene che il ricorso ponga questioni di rilievo nomofilatticoche ne rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza (art. 375,comma secondo, c.p.c.). P.Q.MRinvia la causa in pubblica udienza.Così deciso in Roma in data 17 aprile 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 5 di 5