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Ordinanza — n. 19331/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19331/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19331/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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dall'avvocato Gianluca Perone-ricorrente-controINIZIATIVE COMUNI S.c. a r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Lamparelli eAndrea Bonanni Caione-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri n. 9162/2025 depositata il27/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere Vittoria Amirante.Numero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con atto di citazione notificato l’11 agosto 2023, Focus Log S.r.l.premetteva:

Regesto Legislator

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art. 20 c.p, art. 1341 c.c, art. 380-ter c.p, art. 28 c.p, art. 20 cod. proc. civ, art. 1182 cod. civ; Ordinanza — n. 19331/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Il regolamento, dunque, è ammissibile ed anche fondato. Secondocostante giurisprudenza di questa Corte, fuori dei casi di competenzaterritoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c., l'eccezione di incompetenza perterritorio presuppone la contestazione di tutti i profili ipotizzabili conriferimento ai criteri di collegamento facoltativi di cui agli artt. 18, 19 e 20c.p.c., e l’indicazione, ex art. 38, comma 1, c.p.c., per ciascuno di essi delgiudice che la parte ritiene competente, senza che, verificatasi la suddettadecadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possarilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando lacompetenza del medesimo radicata in base al profilo non (o nonefficacemente) contestato.

Parole chiave

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art. 20 c.p art. 1341 c.c art. 380-ter c.p art. 28 c.p art. 20 cod. proc. civ art. 1182 cod. civ

Disposizioni normative citate

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art. 20 c.p
che conriferimento all’art. 20 c.p.c.
art. 1341 c.c
Vale sul punto osservare: che un "(…) contratto è qualificabile"per adesione” secondo il disposto dell'art. 1341 c.c.
art. 380-ter c.p
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioniscritte a norma del primo comma dell’art. 380-ter c.p.c.9.
art. 28 c.p
Secondocostante giurisprudenza di questa Corte, fuori dei casi di competenzaterritoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c., l'eccezione di incompetenza perterritorio presuppone la contestazione di tutti i profili ipotizzabili conriferimento ai criteri di collegamento facoltativi di cui agli artt.
art. 20 cod. proc. civ
7605/2015, Cass. 20461/2020); che il contratto in esameall'evidenza non appaia costituire espressione di adesione ad unprestampato redatto da una delle società contraenti, bensì espressionecontrattata della libera determinazione delle parti.
art. 1182 cod. civ
civ., cioè del forodell'insorgenza dell'obbligazione e del forum destinatae solutionis e,Numero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/2026quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (comel'art. 1182 cod. civ.
art. 19 c.p
nella comparsa di costituzione siacon riferimento al criterio di collegamento di cui all’art. 19 c.p.c.
art. 1182 c.c
È bene subito rimarcare che, nellafattispecie che ci occupa, il foro competente resta sempre, anche ai sensidell’art.20 c.p.c., quello pescarese, dovendo il predetto articolo trovareapplicazione, in combinato disposto con il comma 4 dell'art. 1182 c.c.,piuttosto che con il comma 3 invocato da parte intervenuta.

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Testo completo

dall'avvocato Gianluca Perone-ricorrente-controINIZIATIVE COMUNI S.c. a r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Lamparelli eAndrea Bonanni Caione-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri n. 9162/2025 depositata il27/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere Vittoria Amirante.Numero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con atto di citazione notificato l’11 agosto 2023, Focus Log S.r.l.premetteva:

a) di essere una società specializzata nel settore dellalogistica, avente ad oggetto l’esercizio di attività di distribuzione espressatramite corriere, movimentazione logistica di magazzino, facchinaggio epulizia;

b) che nel tempo era stata impresa consorziata sia del ConsorzioMetra S.c. a r.l. (di seguito “Metra”), sia del Consorzio Iniziative ComuniS.c. a r.l. (di seguito “Iniziative Comuni”);

c) che Metra e IniziativeComuni, a loro volta, erano società consortili, operanti da anni nel settoredella logistica integrata, le quali assumevano in nome proprio e per contoproprio e/o delle imprese consorziate appalti di servizi e forniture, la cuiesecuzione viene di norma affidata ad una o più consorziate;

d) che dal2013 sia Metra che Iniziative Comuni venivano chiamate da SDA ExpressCourier S.p.A. a svolgere, in qualità di appaltatrici, servizi di logisticapresso il magazzino SDA, sito in Roma, Via Corcolle 16/18;

e) che inparticolare, venivano dati in appalto a Iniziative Comuni i servizi dismistamento, facchinaggio, movimentazione merce e pulizie(cumulativamente definiti servizi di ribalta e movimentazione) e a Metraulteriori servizi relativi alla logistica del magazzino denominatimacchinabili sorter e non macchinabili;

f) che con contratto del 25 maggio2020, Iniziative Comuni affidava a FocusLog i menzionati Servizi ribalta emovimentazione, presso il sito SDA Roma Hub mentre Metra le affidava iservizi Macchinabili sorter e non macchinabili;

g) che in occasione dellastipula veniva comunicato a FocusLog che, in forza di accordi intercorsi traIniziative Comuni e Metra, avrebbe dovuto riconoscere a Iniziative Comuniun importo mensile lordo pari al 6,19% del fatturato realizzato perl’esecuzione dei Servizi ribalta e movimentazione a titolo di oneri econtributi consortili e che, con il relativo pagamento, FocusLog avrebbeestinto ogni obbligazione contributiva e/o di altro genere nei confrontidella società consortile affidante;

h) che la FocusLog corrispondevaNumero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/2026regolarmente a Iniziative Comuni il suddetto contributo - il cui ammontareveniva determinato sulla scorta di conteggi periodicamente condivisi tra irispettivi uffici amministrativi – sino al 31 dicembre 2021, nonostante sindal 31 gennaio 2021 fosse terminata l’esecuzione da parte di FocusLog deiServizi ribalta e movimentazione presso il sito Roma Hub per cessazionedell’appalto di Iniziative Comuni e poche settimane dopo fosse terminataanche l’esecuzione dei Servizi macchinabili sorter e non macchinabili,appaltati a FocuLog da Metra, in ragione della definitiva dismissione delmagazzino da parte di SDA;

i) che da febbraio a dicembre 2021 ilcontributo versato da FocusLog - calcolato sulla base del fatturatorealizzato dalla società per l’esecuzione di servizi di logistica di altrogenere presso un diverso sito logistico di SDA su incarico di Metra -ammontava ad Euro 99.895,55, oltre IVA;

l) che a partire dal 2022perdurante esistenza di un valido titolo e, esaminata la scrittura privatadel 6 aprile 2020 nella quale erano stati formalizzati gli accordi raggiuntida Metra e Iniziative Comuni e dalla quale sarebbe scaturito l’obbligo dipagamento del Contributo di cui si discorre, appurava che esso era volto aregolare i rapporti tra le due società solo per la durata dei due contratti diappalto sottoscritti con SDA e destinato a produrre «effett[i] solo conriguardo al cliente SDA Roma Hub (di via Corcolle) e solo per i servizi“Ribalta e Movimentazione” e “Macchinabili Sorter e Non Macchinabili”.Sulla base di tali allegazioni FocusLog, ritenendo che, quanto meno per ilperiodo successivo al gennaio 2021, non fosse obbligata, né in proprio néin qualità di avente causa delle Società consortili, al pagamento delContributo e che gli importi già corrisposti a tale titolo fossero indebiti,rimasta senza esito la comunicazione inviata a mezzo PEC, con la qualeinvitava Iniziative Comuni a restituire le somme indebitamente versateleper un ammontare complessivo pari a Euro 99,895,58, citava IniziativeComuni S.c.ar.l. dinanzi al Tribunale di Velletri - Tribunale nel cuiNumero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/2026circondario la società aveva la sede legale ed operativa – per sentirlacondannare a restituire la somma di Euro 99.895,58, oltre interessi,relativa a pagamenti eseguiti in assenza di titolo, e più in generaleaccertare e dichiarare l’inesistenza della obbligazione di pagamento delContributo di cui alla scrittura privata del 6 aprile 2020 per il periodosuccessivo al gennaio 2021.2.

Con comparsa del 3 novembre 2023 si costituiva in giudizio IniziativeComuni eccependo, in via pregiudiziale ed in rito, l’incompetenzaterritoriale del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale diPescara - foro dove aveva sede la convenuta società e, dunque, luogo oveera stata adempiuta l’obbligazione che si assume indebita - e, nel merito,l’infondatezza delle allegazioni e delle deduzioni formulate dall’attrice.3. Perfezionatasi la fusione per incorporazione di Focus Log S.r.l. in Metra,quest’ultima interveniva nel giudizio per far proprie le conclusioni giàrassegnate dalla società incorporata e per contestare le eccezioniformulate dalla società convenuta.

In particolare, nel primo attosuccessivo alla costituzione della società convenuta (la memoria ex art.171-ter n. 1 c.p.c.) Metra eccepiva l’inefficacia dell’avversa eccezione diincompetenza territoriale in ragione della sua incompletezza, non avendoottemperato la parte eccipiente all’onere di contestare l’incompetenza delTribunale adito con riferimento a tutti i profili potenzialmente applicabili eper non aver la stessa parte neppure allegato l'inesistenza di sedisecondarie o di stabilimenti con rappresentanti abilitati a stare in giudizionella circoscrizione di competenza del medesimo Tribunale.

Eccepiva,altresì, l’infondatezza dell’eccezione in quanto, anche a voler accedere alcriterio di radicamento della competenza costituito dal forum destinataesolutionis della obbligazione presupposta, lo stesso avrebbe dovutoindividuarsi nel luogo nel quale il debitore aveva il proprio domicilio(Pomezia), con conseguente competenza del Tribunale di Velletri ai sensiNumero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’art. 20 c.p.c., in ragione della natura querable della obbligazionemedesima.4.

Con la seconda memoria ex art. 171-ter, Iniziative Comuni deduceva,da un lato, che «la competenza territoriale è del Tribunale di Pescara, exart.20 c.p.c. (foro destinatae solutionis), essendo l'obbligazione pecuniariadedotta in giudizio "portable", liquida e determinata, come risulta dallefatture in atti n.2021-FTIC-0000356 del ì5-06-2021, n.2021-FTIC-000361del 30-06-2021 e n.2021-FTIC-0000763 del 30-11-2021 emesse dallasocietà convenuta Iniziative Comuni (cfr: doc. n.2 fascicolo Focus Log).Pertanto, anche sotto questo profilo, l’eccezione di incompetenza perterritorio deve essere accolta, perché il foro individuabile è quello dellasede della società convenuta presso cui si è svolto il rapporto di lavoro, eove sono, di conseguenza, stati eseguiti i pagamenti ritenuti indebiti,ovvero quello di cognizione del Tribunale di Pescara», dall’altro lato, che inogni caso “nemmeno risulta rispettato il criterio di cui all’art.28 c.p.c.,considerato che, all’art.24 del contratto del 25-05-2020 è espressamenteprevisto che:

“per qualsiasi controversia dipendente dall’interpretazionee/o esecuzione del presente contratto le parti convengono la competenzaesclusiva del foro di Pescara”.5. Il Tribunale di Velletri, con ordinanza del 27 novembre 2025 (ecomunicata in pari data), dichiarava la propria incompetenza territoriale,per essere competente il Tribunale di Pescara, innanzi al quale disponevariassumersi la causa nei termini di legge. Il Tribunale, accoglieva, infatti,l’eccezione svolta ritenendo che «da un lato, l’art. 24 del Contratto diaffidamento di Servizi prevede espressamente che “(…) per qualsiasicontroversia dipendente dall’interpretazione e/o esecuzione del presentecontratto le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Pescara(…)” (v. documento 1 prodotto dall’attore); dall’altro, il diritto azionato daaffidamento inter-partes; inoltre, la replica della citante, unitamente aNumero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/2026quella dell’interventore volontario Consorzio Metra S.c.a.r.l., non appareriscontrata da prova certa e tranquillante, dimostrandosi quindi inidonea asuperare l’argomentata eccezione della convenuta.

Di poi, non si ponequestione di inefficacia degli obblighi assunti da Focus Log S.r.l. siccomecontenuti in un contratto privo delle sottoscrizioni previste dall'art. 1341 -1342 c.c. Vale sul punto osservare: che un "(…) contratto è qualificabile"per adesione” secondo il disposto dell'art. 1341 c.c. e come tale soggetto,per le clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscrittocontemplata dal secondo comma dell'articolo citato, solo quando anchealla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predispostounilateralmente da un contraente in base a moduli o formulari e nonanche in ipotesi diverse, ed in particolare quando il negozio sia statoconcluso per effetto di trattative svoltesi tra le parti" (Cass. 8881/2000; v.anche Cass. 7605/2015, Cass. 20461/2020); che il contratto in esameall'evidenza non appaia costituire espressione di adesione ad unprestampato redatto da una delle società contraenti, bensì espressionecontrattata della libera determinazione delle parti.

Le argomentazioniesposte importano l’accoglimento dell’eccezione della convenuta, peressere competente il Tribunale di Pescara, per le condivisibili ragioniesplicitate dalla società eccipiente, davanti al quale la causa va riassuntanel termine di legge6. Avverso l’ordinanza Metra s.p.a. ha proposto tempestivo regolamento dicompetenza, del 23 dicembre 2025, notificato il 26 dicembre 2025, sullabase di due motivi.7. Iniziative Comuni Società Consortile a r.l. si difende con controricorsoeccependo l’inammissibilità del regolamento di competenza in quantoparte ricorrente, sebbene nell’incipit della censura azionata annunciquestioni attinenti alla pronuncia sulla competenza funzionale delTribunale di Velletri, in realtà e nella sostanza svolgerebbe difese nelNumero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/2026merito, ridiscutendo e richiamando le ragioni di fondatezza della domandadi ripetizione d’indebito invocata dinanzi al Giudice originariamente adito.8.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioniscritte a norma del primo comma dell’art. 380-ter c.p.c.9. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente censural’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 38e 167 c.p.c. e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, per non aver il Tribunale accertato edichiarato l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza tardivamenteformulata dalla convenuta e per aver conseguentemente omesso didichiarare il radicamento dinanzi a sé della competenza a conoscere dellacontroversia pendente.

Evidenzia che l’eccezione di incompetenza perl’esistenza di un asserito foro convenzionale esclusivo, inopinatamenteaccolta dal Tribunale di Velletri, non era stata formulata dalla parte a ciòonerata nella comparsa di risposta (né, peraltro, nella memoria ex art.171-bis, primo comma, n. 1), con la conseguenza della maturazione delladecadenza di cui al combinato disposto degli artt. 38 e 167 c.p.c. e dellainammissibilità/inefficacia dell’eccezione tardivamente proposta negliscritti successivi. Sottolinea che la parte convenuta avevatempestivamente eccepito l’incompetenza per territorio unicamente conriferimento al criterio del luogo nel quale si sarebbe dovuta eseguirel’obbligazione a suo dire controversa di cui all’art. 20 c.p.c., senza farealcun cenno né agli altri criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20c.p.c., né, tanto meno, al criterio del foro eletto negozialmente dalle parti.2.

Con il secondo motivo si lamenta vizio di violazione e falsa applicazionedegli artt. 18, 19, 20, 28 e 29 c.p.c. e di motivazione apparente nellaparte in cui il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza, in favore diNumero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/2026quella del Tribunale di Pescara, in forza di una clausola di elezione di foronegoziale non applicabile alle fattispecie controverse e, comunque, nullaper difetto della forma prescritta ad substantiam.3. Va, in via preliminare, disattesa l’eccezione di inammissibilità delregolamento di competenza sollevata dalla controricorrente, atteso che ilricorso risulta contenere solo doglianze sulla risoluzione della questione dicompetenza o di questioni pregiudiziali che direttamente o indirettamenterelativa al merito ed essendosi limitata la ricorrente a richiamare le ragioniposte a fondamento della domanda di ripetizione d’indebito al solo fine diargomentare sulla competenza del Giudice originariamente adito.4.

Il regolamento, dunque, è ammissibile ed anche fondato. Secondocostante giurisprudenza di questa Corte, fuori dei casi di competenzaterritoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c., l'eccezione di incompetenza perterritorio presuppone la contestazione di tutti i profili ipotizzabili conriferimento ai criteri di collegamento facoltativi di cui agli artt. 18, 19 e 20c.p.c., e l’indicazione, ex art. 38, comma 1, c.p.c., per ciascuno di essi delgiudice che la parte ritiene competente, senza che, verificatasi la suddettadecadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possarilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando lacompetenza del medesimo radicata in base al profilo non (o nonefficacemente) contestato.

Vertendosi in tema di eccezione di rito ed insenso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attivitàargomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili dovendo essere lacontestazione di ciascun criterio di collegamento esplicita, precisa esufficientemente argomentata (Cass. n. 17374 del 20/08/2020, Rv.658753-01; Cass.n. 2548 del 28/01/2022; Cass. n. 11259 del29/04/2025, nello stesso senso, già Cass. n. 17020 del 2011).Numero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/20263.1.

Inoltre, sempre secondo questa Corte, l’onere di contestarespecificamente l’applicabilità di ciascun criterio di collegamento comprendeanche quello di fornire prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegnodella contestazione sicché in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata(Cass. n. 12156 del 7/05/2021; Cass. n. 17311 del 3/07/2018).4. In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardoa una persona giuridica, peraltro, questa Corte ha chiarito che “la mancatacontestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio dicollegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioèdell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di unostabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio conriferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezzadell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento dicompetenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, conradicamento della competenza del giudice adito” (Cass. n. 3121 del 2026;Cass. n. 31121 del 4/12/2024;

Cass. n. 20597 del 7/08/2018; Cass. n.18050 del 21/07/2017).5. Quanto, poi, all’art. 20 c.p.c., il convenuto il quale eccepiscal'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza delgiudice adito con riferimento ad entrambi i criteri di collegamento previstidalla norma, tenuto conto che, come chiarito da questa Corte, quandol'azione di ripetizione di indebito viene esercitata postulandosi la richiestadi accertamento dell'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapportoobbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cuisi chiede la restituzione, poiché l'oggetto della domanda è complesso -inerendo in primo luogo all'accertamento di detta inesistenza e soltantoconsequenzialmente all'accertamento della esistenza dell'obbligazionerestitutoria e alla condanna alla prestazione di restituzione - l'applicazionedei fori concorrenti di cui all'art. 20 cod. proc. civ., cioè del forodell'insorgenza dell'obbligazione e del forum destinatae solutionis e,Numero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/2026quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (comel'art. 1182 cod. civ. per il luogo di adempimento dell'obbligazione), vafatta riferendosi non all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quantotale, bensì all'obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita laprestazione indebita e, pertanto, il foro dell'insorgenza è quello in cuisorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva sichiede di accertare, mentre il foro dell'adempimento è quello in cuiavrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione che si assume indebita inquanto eseguita in esecuzione di quel rapporto (Cass.

Sez. 2, Ordinanza n.6190 del 2021).6. Tutto ciò premesso, nel presente caso, erroneamente (con conseguenteviolazione degli artt. 19, 20 e 38 c.p.c.) il Tribunale di Velletri non harilevato l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza territorialesollevata da Iniziative Comuni s.c. a r.l. nella comparsa di costituzione siacon riferimento al criterio di collegamento di cui all’art. 19 c.p.c. che conriferimento all’art. 20 c.p.c. La convenuta, infatti, non ha in alcun modocontestato specificamente l’applicabilità del criterio di collegamentogenerale per le persone giuridiche, tantomeno sotto il profilo di cui all'art.19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel foro delgiudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato astare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda).

Quanto, poi,all’art. 20 c.p.c., la società, pur facendo corretto riferimentoall’obbligazione presupposta e non a quella di restituzione, si è limitata acontestare la competenza del giudice adito sotto il profilo del forumdestinatae solutionis, senza argomentare in ordine al foro dell'insorgenzadell'obbligazione.7. Ciò emerge dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta inprimo grado di Iniziative Comuni s.c. a r.l. (riportata testualmente sia dallaricorrente che dalla stessa controricorrente), così sviluppata (pagg. 2 e 3)“I.

In via pregiudiziale ed in rito: sull’incompetenza territoriale delNumero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/2026tribunale adito. Focus Log ha citato in giudizio Iniziative Comuni dinanzi alTribunale di Velletri reputandolo competente sulla base di un assunto,evidentemente, errato. Forse pensando che la competenza del giudizioappartenesse a quella del luogo in cui dovrebbe avvenire la restituzionedell’asserito indebito oggettivo. Così non è. Difatti, a decidere lacontroversia non potrà che essere il foro di Pescara, cioè del luogo doveha sede Iniziative Comuni, creditrice della obbligazione cui accede ilpreteso diritto di rimborso.

La tipologia della controversia per cui siargomenta riguarda l’efficacia e la sussistenza degli accordi con i quali –tra l’altro – si prevedeva il pagamento di un corrispettivo che IniziativeComuni ha maturato nei confronti di Focus Log e che quest’ultimariterrebbe non dovuto. Secondo il consolidato orientamentogiurisprudenziale, “nell’azione di restituzione dell’indebito, l’individuazionedel forum destinatae solutionis va fatta riferendosi non all’obbligazione direstituzione dell’indebito in quanto tale, bensì all’obbligazione inesecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita: pertanto, ilforo dell’adempimento sarà quello in cui è stata adempiuta l’obbligazioneche si assume indebita, in quanto eseguita in esecuzione del rapporto chesi intende invalidare” (ex plurimis:

Corte Appello Sez. I – Milano n.1114del 7 aprile 2021)… ossia quello di Pescara. Pertanto, alla stregua delleconsiderazioni che precedono, dovrà dichiararsi l’incompetenza delTribunale di Velletri, per essere competente a decidere del Tribunale diPescara”7.1. Risulta evidente il solo riferimento alla sede legale di IniziativeComuni e la carenza di una esplicita deduzione dell’inesistenza, nel luogodi competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di unrappresentante autorizzato a stare in giudizio e di una contestazionerelativa al luogo in cui l’obbligazione di pagamento che la ricorrenteassumeva indebita sarebbe sorta.Numero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/20268.

Quanto ai profili di incompetenza rilevati nella seconda memoria ex art.171-ter c.p.c. occorre osservare che, contrariamente a quanto ritenutodalla controricorrente, essi non costituiscono un “approfondimento” diquanto già eccepito nella comparsa di costituzione in ordine ai “motivi iviprospettati ed alcuni profili di maggior rilievo, in replica alle difese svolteda Consorzio Metra” ma la contestazione, per la prima volta e, dunque,tardivamente, della competenza del giudice adito proprio sotto i profili inrelazione ai quali l’attrice aveva eccepito (nella prima memoria ex art.171-ter c.p.c.) l’incompletezza dell’eccezione.

Le memorie integrative,tuttavia, rappresentano uno strumento tecnico-processuale perperfezionare e chiarire le posizioni già assunte dalle parti, senza alterarnei contenuti essenziali. Il loro utilizzo è circoscritto alla funzione di renderepiù esplicite le deduzioni e le eccezioni già formulate, integrandole laddovenecessario per consolidare il quadro processuale, ma sempre nel rispettodei confini tracciati dalla domanda originaria o dalle eccezionitempestivamente proposte.8.1. Nel caso di specie Iniziative Comuni s.c. a r.l., nell’affermarel’infondatezza dell’avversa eccezione così testualmente si esprime:“avendo l'azione intentata dall'odierna intervenuta-attrice ad oggetto larestituzione dell’indebito pagamento, ed - essendo indubbio che il foro delluogo in cui è sorta l'obbligazione in esecuzione della quale è stataeseguita la prestazione indebita sia pacificamente Pescara, parimenti,dicasi, per il luogo nel quale è stata adempiuta l'obbligazione che siassume indebita.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, derival’incompetenza del Tribunale di Velletri, per essere competente a decidereil Tribunale di Pescara. Non solo. È bene subito rimarcare che, nellafattispecie che ci occupa, il foro competente resta sempre, anche ai sensidell’art.20 c.p.c., quello pescarese, dovendo il predetto articolo trovareapplicazione, in combinato disposto con il comma 4 dell'art. 1182 c.c.,piuttosto che con il comma 3 invocato da parte intervenuta. E sì perché, aiNumero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/2026sensi della norma cui si discute, la competenza territoriale è del Tribunaledi Pescara, ex art.20 c.p.c. (foro destinatae solutionis), essendol'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio "portable", liquida edeterminata, come risulta dalle fatture in atti n.2021-FTIC-0000356 delì5-06-2021, n.2021-FTIC-000361 del 30-06 2021 e n.2021-FTIC-0000763del 30-11-2021 emesse dalla società convenuta Iniziative Comuni (cfr:doc. n.2 fascicolo Focus Log).

Pertanto, anche sotto questo profilo,l’eccezione di incompetenza per territorio deve essere accolta, perché ilforo individuabile è quello della sede della società convenuta presso cui siè svolto il rapporto di lavoro, e ove sono, di conseguenza, stati eseguiti ipagamenti ritenuti indebiti, ovvero quello di cognizione del Tribunale diPescara.9. La società convenuta, odierna controricorrente, inoltre, solo con la dettamemoria ha sollevato l’eccezione di incompetenza ex art. 28 c.p.c.rilevando che “all'art. 24 del contratto del 25-05-2020 è espressamenteprevisto che:

“per qualsiasi controversia dipendente dall’interpretazionee/o esecuzione del presente contratto le parti convengono la competenzaesclusiva del foro di Pescara”.9.1. Tale ulteriore eccezione, in quanto palesemente tardiva, andavadichiarata inammissibile ed ha, dunque, errato il Tribunale di Velletri che,in violazione del disposto degli artt. 28 e 38 c.p.c. si è pronunciato su diessa accogliendola. Va, infatti, ulteriormente rilevato cheil foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicatocome esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza "derogata" e noninderogabile, con la conseguenza che, qualora l'eccezione d'incompetenzanon sia stata proposta nella comparsa di risposta tempestivamentedepositata, il giudice non può rilevarla d'ufficio. (Cass. n. 2120 del25/01/2022, Rv. 663859-01) e che, in ogni caso, anche in ipotesi dieccezione di incompetenza territoriale inderogabile svolta tardivamente, ilpotere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione o di una diversaNumero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/2026eccezione di incompetenza territoriale inderogabile dev'essere esercitatonecessariamente ed espressamente dal giudice nei termini di cui all’art. 38c.p.c., restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudiceadito (Cass. n. 6734 del 2018;

Cass. n. 3537 del 2014, Rv. 629922 - 01;Cass. n. 11128 del 2014, Rv. 630742-01) e che il rilievo officiosodell'incompetenza territoriale ex art. 38, comma 3, c.p.c. va svolto inmodo chiaro e inequivocabile, onde stimolare il contraddittorio e l'esercizioconsapevole del diritto di difesa, non potendo valere allo scopo, qualoral'eccezione sia stata sollevata da una parte (tardivamente), il rinvioripetuto della causa anche per la trattazione dell'eccezione medesima,senza che il giudice manifesti tempestivamente ed espressamentel'intendimento di sollevare la questione d'ufficio (Cass. n. 18383 del20/09/2016, Rv. 641611 - 01).10.

Al riguardo va conclusivamente osservato che, ai sensi dell’art. 38comma 3 c.p.c. - come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) deld.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, applicabile al caso di specie in virtù deldisposto dell’art. 7, comma 1, del medesimo d.lgs. (che dispone che "Ovenon diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto siapplicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023")essendo stato introdotto il giudizio con citazione notificata l’11 agosto2023 – “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella perterritorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con ildecreto previsto dall'articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non siapplica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza”.

All’esito del cd.“correttivo” del 2024, l’attuale formulazione dell’art. 38 c.p.c. prevede,dunque, che il giudice rilevi la propria incompetenza già all’interno deldecreto reso a seguito delle verifiche preliminari di cui all’art. 171-bisc.p.c. e non più nella prima udienza di comparizione e trattazione comeinvece prevedeva il previgente terzo comma dell’art. 38 c.p.c. rimastointatto con la riforma del 2022. Entrambe le parti, d’altra parte, possonoNumero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/2026controdedurre, sia sul rilievo d’ufficio che sull’eccezione di incompetenza,fatto dall’odierna controricorrente, ma il convenuto non può, come giàevidenziato, ampliare l’ambito della eccezione svolta, a pena diinammissibilità, nella comparsa di costituzione.11.

Nella specie, pertanto, essendo inammissibile l’eccezione diincompetenza per come sollevata in comparsa di costituzione ed essendotardiva quella svolta nella memoria ex art. 171-ter c.p.c., né avendo ilgiudice provveduto al rilievo ufficioso di detta incompetenza territorialeentro il termine del decreto ex art. 171-bis c.p.c. deve ritenersi che lacompetenza territoriale del ridetto Tribunale di Velletri si siadefinitivamente radicata dinanzi allo stesso.12. Il Tribunale di Velletri ha, dunque, errato per aver superato losbarramento - quello del decreto ex art. 171-bis c.p.c. - stabilito dall'art.38, comma 3, c.p.c., a nulla rilevando il fatto che l'eccezione fosse statasollevata anche dalla parte, posto che detta eccezione avrebbe dovutoconsiderarsi tamquam non esset, perché tardiva.13.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato; va,pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Velletri, dinanzi alquale la causa va riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazionedel deposito della presente. Trattandosi di provvedimento che chiude ilprocesso davanti al giudice che lo pronuncia, le spese del giudizio diregolamento di competenza seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91c.p.c. (Cass. n. 21565/2011, Rv. 620370-01) e vanno poste a carico dellacontroricorrente nella misura liquidata in dispositivo P.Q.MDichiara la competenza del Tribunale di Velletri.

Fissa per la riassunzione iltermine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.Numero registro generale 701/2026Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 19331/2026Data pubblicazione 11/06/2026Condanna Iniziative Comuni S.C. a r.l. alla rifusione alla ricorrente dellespese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro 3.000 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione TerzaCivile della Corte di Cassazione, svoltasi il 4 giugno 2026.IL PRESIDENTERaffaele Gaetano Antonio Frasca