Italian Supreme Court dismisses appeal on portable debt liquidation, citing gross negligence in legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal against a lower court ruling confirming a restitution order for portable debts. The appellant argued that the lower courts incorrectly classified the debt as liquid and enforceable without sufficient documentation, relying on specific Supreme Court precedents. The Court found the appeal inadmissible and unfounded, concluding that a diligent professional could not have overlooked the manifest lack of merit in the appellant's legal deductions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 1182, c.c.: The Court holds that an appeal based on a manifestly unfounded legal argument constitutes gross negligence, warranting the dismissal of the appeal and the imposition of additional damages to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
come per legge- ricorrente -controE-DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Federici, con domiciliodigitale come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5298/2024,pubblicata in data 26 luglio 2024;Numero registro generale 5571/2025Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 19328/2026Data pubblicazione 11/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A.
P. Condello.1. Tobia Mirra proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivoemesso dal Tribunale di Roma su istanza di E-Distribuzione s.p.a. (giàEnel Distribuzione s.p.a.), con cui gli veniva ingiunto il pagamentodell’importo di euro 12.576,81, oltre interessi, a titolo di restituzionedi quanto dall’opposta pagato, a titolo di spese, diritti ed onorari infavore dell’opponente, procuratore antistatario di numerosi clienti invarie cause di risarcimento per “danni da black out elettrico”, inesecuzione di sentenze di primo grado emesse dal Giudice di pace diSant’Angelo a Fasanella, poi annullate in sede di gravame dalTribunale di Salerno.L’opponente eccepiva l’incompetenza per territorio del Giudiceadito e l’infondatezza nel merito della pretesa restitutoria.Instauratosi rituale contraddittorio, all’esito dell’espletata attivitàistruttoria, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione.2.
La Corte d’appello di Roma, investita del gravame proposto dalsoccombente, ha confermato la sentenza di primo grado,disattendendo anche l’eccezione di incompetenza.3. Tobia Mirra propone ricorso per la cassazione della sentenzad’appello, sulla base di quattro motivi.E-Distribuzione s.p.a. resiste con controricorso.4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale leparti hanno depositato memoria.Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla decisione.Ragioni della decisione1.
Con il primo motivo (indicato in ricorso con la lettera A) siNumero registro generale 5571/2025Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 19328/2026Data pubblicazione 11/06/2026denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 1182, terzo comma, cod.civ., violazione degli artt. 24 e 25 Costituzione››.Il ricorrente sostiene che i giudici del merito, al fine dellaindividuazione del foro competente, avrebbero erroneamentericondotto il presunto obbligo restitutorio nella categoria delleobbligazioni cd. portable sul presupposto della sua presunta liquiditàed esigibilità, discostandosi dai principi espressi dalle Sezioni Unitecon la sentenza n. 17989/2016, considerato che la documentazioneprodotta a supporto della pretesa azionata non era di per sé idonea adeterminare l’ammontare del preteso credito.1.1.
Il motivo è infondato.1.2. Per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma giàdeterminata nel suo ammontare oppure determinabile in virtù diagevoli operazioni matematiche o in base ad elementi certi eprestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale trovaapplicazione la regola della portabilità dei debiti fissata dall’art. 1182,terzo comma, cod. civ., cioè a dire del pagamento nel domicilio delcreditore al tempo della scadenza (Cass., Sez. U, 13/09/2016, n.17989).Nell’arresto da ultimo citato, questa Corte ha chiarito che«liquidità significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunquenon è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale ogiudiziale.
L’ammontare della somma dovuta potrà risultaredirettamente dal titolo originario, che la precisi, oppure soloindirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteriapplicando i quali tale somma va determinata. Deve trattarsi, però, dicriteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loroapplicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciòche si intende affermare allorché si ammette una liquidità scaturenteNumero registro generale 5571/2025Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 19328/2026Data pubblicazione 11/06/2026da semplici operazioni aritmetiche.
Se, infatti, il risultatodell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuandoun margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsiliquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe esseresuperato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale ogiudiziale)».1.3. La liquidità dell’obbligazione pecuniaria - rilevante agli effettisia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis - postuladunque che il titolo ne quantifichi l’entità oppure indichi criterideterminativi senza lasciare margine di discrezionalità: e talipresupposti, ai fini della competenza territoriale, sono accertati dalgiudice allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, cod.proc. civ., non assumendo rilievo, al riguardo, eventuali contestazioniriferite all’an o al quantum, né l’eccezione del convenuto che neghil’esistenza dell’obbligazione, attesa la natura di principio generaledella norma dettata dall’art. 10 cod. proc. civ. (Cass., sez. 2,09/12/2021, n. 39028).1.4.
Questa Corte, in una fattispecie sovrapponibile a quella inesame, ha precisato che il credito restitutorio, avente ad oggettosomme corrisposte in esecuzione di una sentenza successivamenteriformata o cassata, trova titolo proprio nella pronuncia di riforma o dicassazione ed ha per oggetto l’identica somma effettivamenteincassata dalla parte tenuta alla restituzione, rivestendo il debitocarattere liquido ab origine, a nulla rilevando, ai fini dellaindividuazione del giudice territorialmente competente, le eventualicontestazioni sull’an e sul quantum (Cass., sez. 6 – 3, 20/03/2019, n.7722;
Cass., sez. 3, 02/08/2025, n. 22343).Nella vicenda in esame correttamente, dunque, la Corteterritoriale ha ritenuto il Tribunale di Roma competente per territorioin virtù del forum destinatae solutionis, nel circondario di quelNumero registro generale 5571/2025Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 19328/2026Data pubblicazione 11/06/2026Tribunale essendo ubicata la sede legale della società creditrice,odierna controricorrente.2. Con il secondo motivo (indicato in ricorso con la lettera B) èdedotta ‹‹violazione e/o erronea e falsa applicazione degli artt. 633 e634 c.p.c. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.- Nullità del decreto ingiuntivo oppostoper inammissibilità della procedura monitoria – insussistenza delpreteso credito.
Mancato accoglimento del disconoscimento deidocumenti esibiti in fotocopia e senza attestazione di conformità››.3. Con il terzo motivo (indicato in ricorso con la lettera C) sidenunzia ‹‹Violazione e/o erronea e falsa applicazione dell’art. 112,115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.- Omessa pronuncia sulle eccezioni di rito e di merito:insussistenza del presunto credito - Decadenza del preteso diritto.Omessa pronuncia sulle altre eccezioni di merito di insussistenza delcredito ed irripetibilità delle somme richieste in restituzione››.4.
Con il quarto motivo (indicato in ricorso con la lettera D) siprospetta ‹‹Violazione e/o erronea e falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 e n. 5 c.p.c.- Erronea valutazione delle prove – Nullitàdella sentenza››.Il ricorrente, premesso che il secondo, terzo e quarto motivo sonostrettamente collegati tra loro e vanno, pertanto, esaminaticongiuntamente, lamenta che la Corte di merito non avrebbe adottatoalcuna pronuncia in ordine a tutte le eccezioni di rito e di meritosvolte con l’atto di opposizione, in particolare in ordine alle eccezionidi decadenza ed inesistenza del credito.
Rimarca che i documentiprodotti a sostegno della pretesa non integrano gli estremi della cd.prova scritta ex artt. 633 e 634 c.p.c., considerato che le cd. letteredi pagamento non avevano valore probatorio, perché provenientiNumero registro generale 5571/2025Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 19328/2026Data pubblicazione 11/06/2026dalla stessa parte che di esse intendeva avvalersi e che le avevaunilateralmente redatte, e che le copie delle sentenze allegatemancavano di attestazione di conformità e costituivano prova dellariforma di una fantomatica sentenza di primo grado, che non risultavafar parte del corredo probatorio prodotto in sede di richiesta diingiunzione.Evidenzia che la domanda di restituzione delle somme corrispostein esecuzione della sentenza non era stata formulata con l’atto diappello, né era stata proposta impugnazione avverso il capo dellasentenza di primo grado che disponeva l’attribuzione delle spese alprocuratore antistatario, in tal modo manifestandosi unaacquiescenza parziale ex art. 329 c.p.c.Deduce pure che con la documentazione allegata in sedemonitoria e nel successivo giudizio di cognizione la originaria societàopposta non aveva assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante,dal momento che le sentenze prodotte erano semplici fotocopie, privedi qualsiasi attestazione e dunque non aventi valenza probatoriaperché indicanti “una non meglio precisata cronologia di eventiprocessuali” che non risultavano minimamente ricollegabili alleposizioni reclamate nella narrativa del ricorso introduttivo.Aggiunge, reiterando le contestazioni in punto di quantum, chel’importo preteso in restituzione andava epurato dell’Iva corrisposta,verificandosi altrimenti una indebita locupletazione a favore dellacontroparte che ne aveva già ottenuto il rimborso dall’Erario.4.1.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che possono essereunitariamente scrutinati perché strettamente connessi, sono in parteinfondati ed in parte inammissibili.4.2. Occorre prendere le mosse, per evidenti ragioni di ordinelogico, dall’esame della tesi difensiva di parte ricorrente secondo laquale la controparte, odierna controricorrente, non avendo chiestoNumero registro generale 5571/2025Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 19328/2026Data pubblicazione 11/06/2026con l’atto di appello la restituzione di quanto corrisposto in esecuzionedelle sentenze di primo grado emesse dal Giudice di Pace, nonpotrebbe più chiederla in un separato giudizio.L’assunto difensivo di parte ricorrente non può essere condiviso.Nella specie, non è in contestazione che il pagamento dellesomme accertate come dovute a titolo risarcitorio e di spese di liteliquidate in sentenza direttamente in favore del difensore antistatariosia avvenuto anteriormente alla proposizione dell’appello e che non èstata formulata domanda di restituzione con l’atto introduttivo delgiudizio di secondo grado.
Ciò non toglie, tuttavia, che E-Distribuzione potesse proporre la domanda in un autonomo giudizio,anche con procedimento monitorio.Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere cheil diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di unadecisione successivamente cassata, ovvero di sentenza di primogrado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata inappello, sorge per il solo fatto della cassazione della sentenza e puòessere richiesto automaticamente, se del caso, anche conprocedimento monitorio (Cass., sez. 1, 12/06/1987 n. 5128, Cass.,sez. 3, 06/04/1999 n. 3291;
Cass., sez. L, 26/04/2003, n. 6579;Cass., sez. 3, 21/08/2023, n. 24896).Si è, in particolare, chiarito (tra le altre: Cass., Sez. 6-3,Ordinanza n. 30495 del 21/11/2019; Cass., Sez. L, Ordinanza n.14253 del 24/05/2019) che la domanda di restituzione degli importiliquidati nella sentenza di primo grado e corrisposti in ragione dellasua esecutività può essere alternativamente proposta in appellooppure fatta valere in un giudizio autonomo; una volta introdotta ladomanda con l’appello, qualora il giudice ometta di provvedere ariguardo, la parte può alternativamente denunciare l’omissione conricorso per cassazione o avanzare la propria pretesa in autonomoNumero registro generale 5571/2025Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 19328/2026Data pubblicazione 11/06/2026giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicatosolo processuale e non sostanziale; al contrario, se il giudice d’appellorigetta la domanda (ancorché con una reiezione implicita), talestatuizione è idonea al giudicato.Tali principi non sono contraddetti da Cass. n. 16152 del 2010,invocata dal ricorrente, poiché tale pronuncia stabilisce che nelgiudizio di appello la parte non possa domandare la restituzione dellesomme pagate in esecuzione della sentenza impugnata se non conl’atto d’appello; il che non significa che la restituzione non possaessere domandata in un separato giudizio.4.3.
Inammissibile è poi la censura là dove si addebita alla Cortedi merito una presunta errata distribuzione dell’onere della prova,dovendosi qui ribadire che la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni enon invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudiceabbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile,quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo"art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) (Cass.
Sez. 3, 29/05/2018, n.13395).Nel caso de quo, i giudici d’appello hanno fatto buon governodell’art. 2697 cod. civ., in quanto hanno correttamente posto a caricodi E-Distribuzione l’onere di dimostrare i fatti costitutivi delladomanda restitutoria e, all’esito della valutazione del corredoprobatorio offerto, hanno reputato che la documentazione dallastessa depositata comprovasse i pagamenti effettuati in favoredell’odierno ricorrente in esecuzione delle sentenze poi riformate.Numero registro generale 5571/2025Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 19328/2026Data pubblicazione 11/06/20264.4.
Inammissibili sono, pure, le doglianze che attingono ilgiudizio di dimostrata esistenza del credito, perché investonol’apprezzamento delle risultanze probatorie svolto dai giudici di meritoe sollecitano un riesame del merito della controversia, non consentitoin questa sede. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimetterein discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento infatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamentodei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto,nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto ilprofilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuarele fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass.
Sez. 5,22/11/2023, n. 32505).4.5. Peraltro, nel caso in esame, la Corte territoriale ha posto inrilievo che E-Distribuzione, a supporto della domanda azionata in viamonitoria, ha prodotto le sentenze di primo grado emesse dal Giudicedi pace di Sant’Angelo a Fasanella e le sentenze di appello che leavevano riformate, nonché le disposizioni di bonifico e le lettere conle quali i pagamenti erano stati comunicati all’odierno ricorrente, “ivispecificando i relativi titoli, gli importi e le relative imputazioni”,documentazione tutta idonea ad integrare la cd.
“prova scritta”richiesta dagli artt. 633 e 634 cod. proc. civ.4.6. Neppure si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità lacensura nella parte in cui si assume che la Corte d’appello nonavrebbe correttamente applicato il principio di non contestazione,Numero registro generale 5571/2025Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 19328/2026Data pubblicazione 11/06/2026riportando il ricorrente, a norma dell'art. 366, primo comma, n. 6,c.p.c., il luogo ed il tempo della operata contestazione; dall'altro lato,investe un elemento valutativo riservato al giudice del merito, attesoche — nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., secondo cui la mancatacontestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto dellarelevatio ab onere probandi — spetta al giudice del meritoapprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fattirilevanti, allegati dalla controparte (cfr., fra le altre, Cass., sez. 1,11/06/2014, n. 13217;
Cass., sez. 6 - 1, 07/02/2019, n. 3680).Alla sanzione d’inammissibilità non sfuggono altresì la denunciataerronea valutazione delle prove, contestata mediante la (presunta)violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc., in quanto la censura nonrisponde ai criteri indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.20867/2020, né la denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,non configurabile in caso di mancato esame di argomenti difensivi.4.7. La censura che il ricorrente muove in punto di quantum,quando afferma che l’odierna controricorrente non può pretendere larestituzione delle somme qualificate come I.V.A. sull’importo versatoa titolo di compensi professionali, è, anzitutto, inammissibile perchéinveste un apprezzamento di fatto;
è, in ogni caso, infondata perchéquesta Corte ha già avuto modo di chiarire che il soggetto che,ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio,addebiti a chi glielo corrisponde l'I.V.A., esercitando la rivalsa che glicompete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria(ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), quando, perle vicende inerenti il rapporto con la controparte, sia tenuto arestituire il compenso ricevuto, è obbligato a restituirlo anche nellaparte corrispondente alla somma ricevuta per l'addebito dell'impostain ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta, divenutaNumero registro generale 5571/2025Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 19328/2026Data pubblicazione 11/06/2026indebita, comprende anche quella somma (Cass., sez. 3, 18/09/2008,n. 23849;
Cass. sez. 1, 26/05/2009, n. 12146; Cass., sez. 2,22/01/2015, n. 1190; Cass., sez. 2, 22/09/2020, n. 19806; Cass.,sez. 3, 28/11/2025, n. 31169). Sarà poi onere dell’accipiens, unavolta restituito l’indebito, emettere nota di credito o portare indetrazione l’I.V.A. restituita.5. L’inammissibilità ed infondatezza dei motivi comporta il rigettodel ricorso.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo.Alla condanna alle spese deve seguire, d'ufficio, la condanna delricorrente ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.Infatti agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa gravesignifica azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, conla coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovverosenza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienzadell'infondatezza della propria posizione; e comunque senza compierealcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, permettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il dirittovivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimentoalla singola fattispecie concreta (Cass., sez.
U, 28/10/2022, n.32001). Il che è quanto avvenuto nel nostro caso, posto che - allaluce di quanto sopra esposto - un diligente professionista non potevanon avvedersi della manifesta infondatezza delle deduzioni difensivesvolte.Ne segue che, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presentegiudizio proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deveessere condannato d'ufficio al pagamento in favore della controparte,in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamentedeterminata in base al valore della controversia. Tale somma vaNumero registro generale 5571/2025Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 19328/2026Data pubblicazione 11/06/2026determinata, secondo il costante orientamento di questa Corte, inmisura pari all'importo delle spese di lite.
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del presente giudizio di cassazione, che siliquidano nella somma di euro 3.082,00 per compensi, oltre euro 200per spese vive, spese forfettarie nella misura del 15 per cento edaccessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., della somma dieuro 3.082,00.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 20 maggio 2026.IL PRESIDENTEMarco Rossetti