Cassation court dismisses appeal on prescription interruption by bankruptcy insinuation and subrogation rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the appellant's claim that the statute of limitations had expired against the insurance company's successor. The lower courts held that insinuating the creditor's claim into the employer's bankruptcy debt register interrupted the limitation period until the bankruptcy closed. The supreme court affirmed this ruling, stating that such insinuation creates a permanent interruption effect rather than a temporary one.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1310 c.c.; Art. 2934 c.c.; Art. 1916 c.c.; Art. 115 L.F.: Insinuation of a creditor's claim into a bankruptcy estate constitutes a permanent interruption of the statute of limitations, binding the successor in rights who acquires the claim through subrogation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ntroIam S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Viviana Graziani-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2094/2023depositata il 20/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere Laura Giraldi.Numero registro generale 9147/2024Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 19327/2026Data pubblicazione 11/06/2026Con ordinanza ex art.702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di BolognaPucci Gianfranco veniva condannato a pagare a IAM s.p.a., in qualità dicessionaria di Net Insurance s.p.a., la somma di euro 10.994,20 qualeresiduo rimborso dovuto per un finanziamento concessogli da terza societàcessione del quinto dello stipendio del Pucci, erogato dal datore di lavoro,Dozza Mig s.r.l., società che era stata in seguito dichiarata fallita.
Poichélavoro del Pucci, Net Insurance aveva corrisposto l’indennizzo e si erasurrogata a Figenpa nelle ragioni creditorie della stessa.Il Pucci aveva ritenuto la prescrizione del diritto vantato da Net Insurance,e poi ceduto a IAM, poiché dalla data di surroga (14.7.2009) alla data incui era stata inviata al Pucci la diffida (3.12.2019), nessuna richiesta dipagamento gli era pervenuta. Aveva, in conseguenza, svolto con il ritosommario domanda di accertamento dell’intervenuta prescrizione. Ladomanda era stata tuttavia rigettata dal Tribunale di Bologna ritenendoche l’insinuazione al passivo del datore di lavoro da parte della Figenpa,avvenuta in data 25.5.2009, aveva comunque interrotto il decorso dellaprescrizione sino alla chiusura del fallimento.Il Pucci, lamentando che Net Insurance non era subentrata nella posizionedi Figenpa perché a seguito della surroga non aveva tempestivamenterichiesto il pagamento né si era insinuata nel fallimento, chiedeva lariforma dell’ordinanza del giudice di prime cure cui si opponeva IAM.La Corte d’Appello, condivisa integralmente la motivazione del giudice diprime cure, rigettava l’impugnazione.Avverso tale pronuncia Pucci Gianfranco ha proposto ricorso articolato intre motivi.IAM s.p.a. ha resistito con controricorso.Numero registro generale 9147/2024Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 19327/2026Data pubblicazione 11/06/2026memoria ex art. 378 c.p.c. e parte controricorrente ha depositato solonota scritta di conferma di quanto affermato nel controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata ai sensidell’art.360 n.3 c.p.c. per «violazione e falsa applicazione degli artt. 1310c.c.
– 2934 c.c. – 1916 c.c. e 115, 2° comma l.f. -erroneità dellamotivazione».Rileva che la sentenza della Corte d’Appello di Bologna è fondatapressoché integralmente sul mero richiamo del diritto alla surroga,contenuto nell’art. 1916 c.c., dell’assicuratore che abbia corrispostol’indennizzo. Il diritto di surroga attribuito ex lege all’Assicuratore,tuttavia, non esime quest’ultimo, a dire del ricorrente, dal dover compierecomunicazione ex art. 115 L.F. che, all’ultimo comma, richiamaespressamente la surroga, incorrendo, diversamente, nella prescrizione exart. 2946 c.c..Evidenzia che nel caso di specie è pacifico che, ricevuto l’indennizzo dallaCompagnia di Assicurazione, la Figenpa SpA, originaria creditrice, in data14.07.2009 ha trasferito a Net Insurance il credito vantato nei confrontidel Pucci e che, pur essendo stata surrogata nella posizione creditoria didi tale surroga nei confronti del Fallimento Dozza MIG, dove è rimastatitolare del credito insinuato, la società Figenpa s.p.a. che, per talequalità, ha percepito gli importi derivanti dai relativi riparti.Il motivo è infondato.Ed infatti esso non offre alcuna nuova argomentazione giuridica asostegno della tesi proposta dalla parte ricorrente già in sede di appello aNumero registro generale 9147/2024Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 19327/2026Data pubblicazione 11/06/2026fronte, invece, della diversa scelta decisionale che il giudice del gravameha posto a fondamento della motivazione con riferimento agli effetti dellasurroga operata da Net Insurance (ora IAM) rispetto a Figenpa.La corte territoriale ha infatti ribadito quanto già affermato dal giudice diprime cure relativamente al fatto che il diritto di surrogazionedell’assicuratore che ha pagato l’indennità si risolve in una particolareforma di successione nel diritto di credito dell’assicurato-danneggiatoverso il responsabile nei limiti dell’indennizzo versato e che non incidesull’identità oggettiva del credito.Per effetto dell’identità oggettiva del credito l’assicuratore può giovarsidegli atti interruttivi posti in essere dall’assicurato danneggiato prima delverificarsi della surrogazione (così Cass. 13669/2014 citata nella sentenzaimpugnata e, in precedenza, Cass. n.4347/2009, Cass. n.17157/2002).A nulla rileva invece che l’assicuratore, dopo la surroga, non abbiacompiuto atti che dimostrino la volontà di avvalersi del diritto e, nellaspecie, che questi non abbia comunicato l’intervenuta surroga al curatorefallimentare ai sensi dell’art.115 l.f..Ed infatti una tale comunicazione è prevista dalla norma ai soli fini delcorretto riparto di quanto ricavato dai beni fallimentari.Il nuovo testo della norma introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, che haconsentito di superare orientamenti dottrinali contrapposti, prevede infatti,che il curatore, se prima della ripartizione i crediti ammessi sono staticeduti, attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessionesia stata tempestivamente comunicata unitamente alla documentazioneche attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedentecessionario, l'intervenuta cessione , provvedendo alla “rettifica formale”dello stato passivo.Numero registro generale 9147/2024Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 19327/2026Data pubblicazione 11/06/2026In tal modo il legislatore - come ha evidenziato la dottrina - ha intesoeliminare il dibattito in ordine alla necessità della insinuazione al passivo,generalmente in via tardiva, - nelle ipotesi di mero mutamento soggettivonella titolarità di un credito già ammesso al passivo.
La riprova di ciò siravvisa nella parte del nuovo enunciato normativo, là dove si afferma cheil curatore, allorché comunicata la cessione, procede alla mera "rettificaformale" dello stato passivo (art.115, secondo comma, l.f.). Ed infatti, nelconcorso, per effetto della cessione, nulla viene a modificarsi per quantoconcerne i rapporti tra i creditori (Cass. n. 19097/2007, Cass.n.15660/2011) poiché il ceto creditorio è sostanzialmente insensibile allasostituzione del soggetto ex parte creditoris, verificandosi con essa ilsubingresso nello stesso identico credito assistito dal medesimo eventualediritto di prelazione già ammesso e riconosciuto in sede alla procedurafallimentare.
D’altra parte, il cessionario di un credito concorsuale, solo aifini di una eventuale compensazione (art. 56, co. 2, l.fall.) odell’espressione del voto nel concordato fallimentare (art. 127, ult.co.l.fall.), è tenuto a dare specifica prova che la cessione è stata stipulataanteriormente al fallimento, restando la cessione altrimenti, comunque,opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura propriocome previsto dal disposto di cui all’art.115 l.f..Se dunque il cessionario può restare inattivo al fine di ottenere ilriconoscimento del credito nella cui titolarità è succeduto ed in relazione alquale il cedente ha già presentato domanda di insinuazione al passivofallimentare e non deve dunque svolgere specifica e diversa domanda diinsinuazione rispetto a quella già proposta dal cedente, puòconseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto:
«L’effettointerruttivo del corso della prescrizione che la domanda di insinuazione alpassivo fallimentare proposta dal cedente determina a suo favore, qualorail credito sia oggetto di cessione, si estende a favore del cessionario delcredito e questi ne beneficia a prescindere dalla circostanza abbiaNumero registro generale 9147/2024Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 19327/2026Data pubblicazione 11/06/2026proceduto alla comunicazione della cessione alla curatela fallimentare,prevista dall’art.115 l.f., la quale ha rilievo solo al fine della rilevanzaformale in senso soggettivo della cessione in sede di riparto».Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, sempreex art.360 n.3 c.p.c., per «violazione e falsa applicazione degli artt. 324 esegg. c.p.c. - erroneità e illogicità della sentenza impugnata».Assume che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto che si siaformato un giudicato interno in punto di prescrizione decennale e diinterruzione della stessa anche verso il Pucci dalla insinuazione al passivodella creditrice Figenpa fino alla chiusura della procedura.Il motivo è inammissibile.Il passaggio argomentativo svolto a pag.19 del ricorso (“La naturadecennale della prescrizione del credito costituiva, come costituisce,null'altro che la premessa di argomentazioni che avrebbero dovuto essereconsiderate nella loro completezza…”) non è idoneo a giustificare lacensura svolta all’affermazione della sentenza impugnata circal’intervenuto giudicato interno sulla prescrizione decennale.Nell’argomentazione ivi svolta non si coglie alcuna critica a dettaaffermazione ed anzi si coglie il contrario, dato che parlare di “naturadecennale della prescrizione” come premessa di successiveargomentazioni esclude che il riferimento a queste ultime suoni comesmentita della premessa.La contestazione svolta in appello sul fatto che l’atto interruttivo svolto daperché, a suo dire, Net Insurance s.p.a., ottenuto in data 14/07/2009 iltrasferimento del credito vantato da Figenpa nei confronti del Pucci, nonaveva compiuto alcun atto idoneo a interrompere il decorso del termine diprescrizione, tanto verso il Pucci quanto verso il fallimento, valeva adNumero registro generale 9147/2024Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 19327/2026Data pubblicazione 11/06/2026esprimere l’assunto che occorresse nuovo atto interruttivo, ma nonimplicava dissenso sulla durata del termine prescrizionale.Infine, con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art.360 n.3c.p.c. la «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. nonché’2935 e 2946 c.c. -erroneità della sentenza impugnata.»Assume che il decorso del tempo di prescrizione del credito (pacificamentedecennale) nella fattispecie avrebbe avuto luogo non dalla scadenzadell’ultima rata, bensì, avendo proceduto Figenpa alla dichiarazione delladecadenza dal beneficio del termine con risoluzione anticipata delfinanziamento in data 23.02.2009, dal momento della relativa diffida.Il motivo è manifestamente infondato.Esso non tiene in alcuna considerazione la motivazione svolta dalla corteterritoriale in merito all’avvenuta interruzione della prescrizione sin dalmomento dell’insinuazione al passivo del fallimento come svolta dallacedente (26.5.2009) e che ha prodotto effetto anche a favore delcessionario (surrogatosi in data 14.7.2009), effetto che si è protratto finoalla chiusura del fallimento stesso (28.4.2015), giacché l’insinuazione alpassivo, equivalendo alla proposizione di una domanda giudiziale, nondetermina soltanto il c.d. effetto interruttivo istantaneo del corso dellaprescrizione, ma anche il c.d. effetto interruttivo permanente (osospensivo) di quel corso fino alla chiusura della vicenda fallimentare.Sicché, avendo ripreso a correre il corso della prescrizione da quelmomento, indubbia fu la tempestività della successiva diffida di IAM indata 3.12.2019.Il ricorso deve dunque essere rigettato.In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere aparte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 3.500 oltreeuro 200 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.Numero registro generale 9147/2024Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 19327/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali liquidate in euro 3.500,00 oltre euro200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 23.4. 2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott.
Raffaele Gaetano Antonio Frasca