Ordinanza — n. 19326/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla Bella, quest’ultimo anche personalmente in qualità di socioillimitatamente responsabile, nonché Antonella Castiglioni, anch’ella qualesocia illimitatamente responsabile, con Avv. Riccardo Piga;- ricorrenti –controUNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore ad negotiaMassimo Di Fede, con avv. Vincenzo Paltrinieri;- controricorrenteAvverso la sentenza n. 297/23 resa dalla Corte d’appello di Milano edepositata in data 30 gennaio 2023 e notificata in pari data.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventunoaprile 2026 dal consigliere Alberto Crivelli.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1916 cod. civ, art. 115 cod.proc. civ, art. 1218 c.c; Ordinanza — n. 19326/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Deduce che il contratto di assicurazionestipulato dalla società Piatti Freschi escludeva il diritto di surrogazioneNumero registro generale 3547/2023Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 19326/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’assicuratore nei confronti dei partner contrattuali dell’assicurata, coiquali quest’ultima avesse un “rapporto continuativo”.A ben vedere, dallo sviluppo del motivo, si ricava che la parte, purdenunciando un vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., finisce in realtà perdenunciare un’omessa pronuncia, e richiama a tal proposito due propriememorie.6.1.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la Bella, quest’ultimo anche personalmente in qualità di socioillimitatamente responsabile, nonché Antonella Castiglioni, anch’ella qualesocia illimitatamente responsabile, con Avv. Riccardo Piga;- ricorrenti –controUNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore ad negotiaMassimo Di Fede, con avv. Vincenzo Paltrinieri;- controricorrenteAvverso la sentenza n. 297/23 resa dalla Corte d’appello di Milano edepositata in data 30 gennaio 2023 e notificata in pari data.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventunoaprile 2026 dal consigliere Alberto Crivelli.1.
A seguito dell’incendio occorso in data 21 aprile 2017, la UnipolsaiAssicurazioni s.p.a. (Unipolsai), dopo aver versato alla propria assicurataPiatti Freschi s.p.a., proprietaria dell’immobile oggetto dell’incendioNumero registro generale 3547/2023Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 19326/2026Data pubblicazione 11/06/2026suddetto, l’indennizzo per un totale di € 37.139.660,00, agiva ai sensidell’art. 1916 cod. civ. nei confronti della DBR di Della Bella s.n.c. (DBR) edel socio illimitatamente responsabile Riccardo Della Bella, invocandol’accertamento della loro responsabilità per il sinistro occorso.Il Tribunale, ritenuto che la collettiva – impresa appaltatrice di lavori perla manutenzione di un impianto, consistenti nel taglio di alcune tubazionidell’acqua refrigerata che alimentavano un macchinario – fossecorresponsabile dell’accaduto per condotta imprudente nell’esecuzionedelle prestazioni, al pari della stessa proprietaria del sito incendiato (Piattidell’edificio danneggiato, condannava la DBR e i soci al pagamento, infavore dell’assicuratrice, di metà della somma suddetta, oltre accessori.DBR e i soci proponevano gravame, che la Corte ambrosiana respingevaosservando, quanto alla responsabilità (oggetto dei primi cinque motivi),che:
a) trattavasi di ipotesi di responsabilità contrattuale;
b) il consulentedel p.m. aveva accertato che la causa predisponente era costituita dallacollocazione delle tubazioni – coibentate con materiale poliuretanorivestito di carta, che aveva perduto le caratteristiche di auto-estinguenza– in un cavedio, e che le fiamme si erano propagate in tutto ilcontrosoffitto, mentre l’innesco era stato determinato dai lavori del DellaBella, in particolare dal taglio con flessibile e dal conseguente “treno discintille”;
c) tali conclusioni erano suffragate dalle sommarie informazionirese dallo stesso Della Bella;
d) la responsabilità dell’impresa edell’esecutore era fondata sul mancato controllo della situazione deiluoghi, tra l’altro in presenza di un documento di valutazione dei rischi(DUVRI) prodotto dalla stessa parte appellante (ora ricorrente);
e) siconfermava la corresponsabilità della proprietà del sito.Quanto all’entità del danno (oggetto del sesto motivo), essa non era statautilmente contestata, in quanto le relative consulenze non erano stateNumero registro generale 3547/2023Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 19326/2026Data pubblicazione 11/06/2026contrastate da fatti diversi e incompatibili, ma solo da affermazionigeneriche; inoltre, il motivo d’appello era privo di specifiche ragioni.La DBR ed i soci propongono quindi ricorso in cassazione affidato a seimotivi, mentre Unipolsai resiste a mezzo di controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con il primo mezzo si denuncia erronea applicazione dell’art. 115 cod.proc. civ., in quanto il giudice avrebbe posto a fondamento della decisioneprove non sussistenti, travisato circostanze fattuali e ritenuto sussistentidocumenti non presenti.Il giudice d’appello avrebbe infatti fondato la propria decisione su unafrase resa a sommarie informazioni da Riccardo Della Bella, nonché sullacircostanza che sui tubi vi fosse della carta, che il poliuretano fosse ormaivetusto e non autoestinguente e che la committenza avesse consegnato ildocumento di rischio “DUVRI”.Ciò, però, dipendeva da errore di percezione, perché il poliuretano era inottime condizioni, almeno nella zona interessata dai lavori (zona uffici),separata da altra zona da una parete, che dunque l’operatore non potevavedere; del resto, le condizioni delle tubature erano state oggetto dirichiesta di esame da parte del consulente, negata, e di provatestimoniale; il “DUVRI” era in realtà un piano della sicurezza predispostodallo stesso appaltatore, ma riferito, invece, ad altra lavorazione.1.1.
Sotto il primo profilo (l’essere la Corte territoriale incorsa in errore dipercezione avendo presupposto la presenza di tubi con poliuretano vetustoe avvolti in carta) il motivo è del tutto inammissibile perché, in effetti, lostesso censura un accertamento in fatto e non individua alcun effettivotravisamento della prova.Invero in base alla giurisprudenza di questa Corte, il travisamento delcontenuto oggettivo della prova consiste in una svista concernente il fattoNumero registro generale 3547/2023Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 19326/2026Data pubblicazione 11/06/2026probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio (Cass. n. 5792/24).Orbene nella specie la decisione sul punto si basa a) su quanto dichiaratoincontrovertibilmente dal Della Bella che, sentito a sommarie informazioni,dà incontrovertibilmente atto del fatto che le tubature erano ricoperte dicarta ed attraversavano l’intercapedine;
b) sulle risultanze dellaconsulenza del p.m., che sempre a proposito delle tubature, ne riferisce lavetustà e il fatto che erano ricoperte di carte e si espandessero per tutto ilcontrosoffitto.A quel punto il giudice d’appello, in applicazione del principio di cui all’art.115 cod. proc. civ., ha ritenuto sufficientemente provata la circostanzache il “treno di scintille” provocato dal taglio dei tubi, come riferito dalconsulente, avesse determinato l’innesco dell’incendio, verosimilmenteintercapedine.In definitiva la censura neppure si misura con il contenuto dellamotivazione, limitandosi a valorizzare una visione alternativa dei fatti,frutto di una propria lettura del compendio probatorio, nel che appuntonon può che individuarsi la riproposizione dell’accertamento in fatto svoltodal giudice.1.2.
Sotto il profilo, poi, dell’errore di percezione che avrebbe riguardatola valutazione del “DUVRI”, che non sarebbe tale e non sarebbe riferibileneppure alle lavorazioni oggetto di causa, va ricordato che – a prescinderedall’esame del documento – la Corte territoriale ha ritenuto chel’adempimento dell’obbligazione relativa alla fase preparatoria, sotto ilprofilo della necessaria informazione al committente circa le criticitàriscontrate, non fosse stato dimostrato dall’appaltatrice, che avevacomunque l’onere di provare, ai sensi dell’art. 1218 c.c., di aver adottatotutte le iniziative necessarie ad evitare il verificarsi dell’evento.Numero registro generale 3547/2023Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 19326/2026Data pubblicazione 11/06/2026Sotto tale profilo, dunque, la valutazione del documento suddetto nonrisulta decisiva, perché la ratio da ultimo indicata non viene attinta dalmotivo.Orbene, in base alla giurisprudenza di questa Corte, allorché unapronuncia si fondi su plurime rationes decidendi, la relativa impugnazionedeve riguardare tutte le stesse affinché non si formi il giudicato su quelleeventualmente non impugnate, per cui in caso contrario il ricorso èinammissibile per difetto d’interesse (tra moltissime:
Cass. 13880/2020).2. Col secondo mezzo si denuncia nullità della sentenza in relazione allaviolazione denunciata col primo mezzo.2.1. Il motivo è assorbito dall’inammissibilità del primo motivo.3. Col terzo motivo si denuncia travisamento dei riscontri probatorioggetto del primo mezzo.3.1. Anche tale motivo è assorbito per analoghe ragioni.4. Col quarto mezzo si deduce erronea applicazione degli artt. 115, cod.civ., 1227, 1693, 2051, 2052, cod. civ., per non avere il giudice posto afondamento della decisione le consulenze agli atti che escludevano laresponsabilità dei ricorrenti.4.1.
Il motivo, che espressamente è definito dai ricorrenti conseguenteall’accoglimento dei precedenti, è assorbito dall’inammissibilità del primo edal conseguente assorbimento degli altri.5. Col quinto motivo si deduce nullità della sentenza in relazione allaviolazione denunciata col quarto motivo.5.1. Anche tale motivo è assorbito in base a quanto osservato a propositodel precedente.6. Col sesto mezzo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo,consistente nella limitazione della facoltà di surrogazione della compagnia,per previsione espressa di polizza.
Deduce che il contratto di assicurazionestipulato dalla società Piatti Freschi escludeva il diritto di surrogazioneNumero registro generale 3547/2023Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 19326/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’assicuratore nei confronti dei partner contrattuali dell’assicurata, coiquali quest’ultima avesse un “rapporto continuativo”.A ben vedere, dallo sviluppo del motivo, si ricava che la parte, purdenunciando un vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., finisce in realtà perdenunciare un’omessa pronuncia, e richiama a tal proposito due propriememorie.6.1.
Il motivo è inammissibile perché, sotto qualsiasi profilo lo si vogliainterpretare, lo stesso risulta avere ad oggetto un’eccezione in sensoproprio (inteso come fatto impeditivo all’accoglimento dell’azione di cuiall’art. 1916 cod. civ.) dedotto solo in sede di conclusionale d’appello, equindi tardivamente (nell’atto d’appello, infatti, non si fa cenno a talequestione).Ne consegue - come ripetutamente affermato da questa Corte - che ladenunciata omessa pronuncia, riguardando una domanda inammissibile,non costituisce vizio della sentenza d’appello e non rileva nemmeno comemotivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una taledomanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito(ex multis, Cass.
Sez. 5, 16/07/2021, n. 20363, Rv. 661884 - 01; Cass.Sez. 1, 25/09/2018, n. 22784, Rv. 650929 - 01).7. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con aggravio di spese incapo ai ricorrenti soccombenti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 3547/2023Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 19326/2026Data pubblicazione 11/06/2026Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in €52.000,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario,i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, il ventun aprile 2026Il Presidente(Marco Rossetti)