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Ordinanza — n. 19323/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on insurance claim, ruling equitable damage assessment requires proven loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19323/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the insurance claim. The appellant failed to prove the existence of the stolen goods or their precise value, missing the evidentiary threshold for equitable damage assessment. Consequently, the court ruled that equitable liquidation is subsidiary and cannot substitute for a proven loss.

Regesto Legislator

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Art. 1226 c.c.; Art. 380-bis c.p.c.: Equitable damage assessment is subsidiary and requires a proven, certain loss with objectively impossible or particularly difficult estimation, not merely hypothetical damage or procedural delays.

Parole chiave

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equitable damage assessment insurance liability burden of proof subsidary nature procedural inadmissibility durata dell'infrazione indagine per furto contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 1226 c.c.
Art. 380-bis c.p.c.
È stata formulata proposta di definizione accelerata, che haprospettato profili di inammissibilità e/o infondatezza del ricorso.A seguito di deposito di istanza di decisione, il ricorso è statoavviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1.
Art. 96 c.p.c.
civ., comporta l’applicazione del terzo e del quartocomma dell’art. 96 cod.
art. 1341 c.c
in relazione all’art. 1341 c.c.: illegittimità della sentenzaimpugnata nella parte in cui non dichiara inapplicabili le disposizionicontenute nell’art.
art. 2697 c.c
civ., la ricorrente nella sostanza muove critichealla valutazione delle prove svolto dai giudici di merito.Questa Corte ha reiteratamente ribadito che la violazione delprecetto di cui all'art. 2697 c.c.
art. 1226 c.c
art. 2697 cod. civ
Sotto l’apparente deduzione della violazione del precetto dicui all’art. 2697 cod. civ., la ricorrente nella sostanza muove critichealla valutazione delle prove svolto dai giudici di merito.Questa Corte ha reiteratamente ribadito che la violazione delprecetto di cui all'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., comporta l’applicazione del terzo e del quartocomma dell’art.
art. 96 cod. proc. civ
civ., comporta l’applicazione del terzo e del quartocomma dell’art. 96 cod. proc. civ., come testualmente previsto dalcitato art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 22/11/2023, n. 32505
Cass., sez. 2, 23/04/2024, n. 10927
Cass., sez. 3, 28/07/2025, n. 21607
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Testo completo

e difesa dall’avv. Pierfranco Puccio edall’avv. Giovanni Giordano, con domicilio digitale come per legge- ricorrente -controAXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Marino, con domicilio digitalecome per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 902/2024,Numero registro generale 25825/2024Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 19323/2026Data pubblicazione 11/06/2026pubblicata in data 29 maggio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A.

P. Condello.1. Riparauto di Paolotti Paolo s.n.c. convenne in giudizio, dinanzial Tribunale di Palermo, la Axa Assicurazioni s.p.a. chiedendone lacondanna al risarcimento dei danni derivanti dal furto subito in data16 marzo 2009 presso l’autofficina sita in Palermo.La società convenuta, nel chiedere il rigetto della domanda,oppose la non indennizzabilità del sinistro e, in subordine, chiesedichiararsi la garanzia assicurativa operante nei limiti di euro80.000,00.Il Tribunale adito rigettò le domande dell’attrice.2. La Corte d’appello di Palermo rigettò il gravame proposto dallasoccombente.In sintesi, chiarito che la polizza prevedeva un “primo rischioassoluto” di 80.000,00 euro, ossia una clausola comportante l’obbligodella compagnia di coprire il danno verificatosi sino al valoreassicurato, anche se quest’ultimo fosse risultato inferiore al valorecomplessivo dei beni assicurati (valore assicurabile), la Corteterritoriale ha precisato che tale previsione atteneva all’importorisarcibile, ma non escludeva la dimostrazione dell’esistenza di undanno di diverso ammontare e del relativo quantum.Ha, tuttavia, rilevato che l’appellante, oltre ad avere sportodenuncia di sinistro oltre due anni dopo il furto, non aveva presentatoun elenco analitico dei beni sottratti, né aveva messo a disposizionedei tecnici della compagnia assicuratrice le merci non sottratte.

Ha alcontempo escluso che potessero desumersi elementi utili ai fini dellaNumero registro generale 25825/2024Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 19323/2026Data pubblicazione 11/06/2026prova del danno dal verbale stilato dal perito della compagnia recatosisui luoghi, come pure dal contenuto della perizia collegiale, nellaquale erano stati presi in considerazione dati riferiti ad epocaantecedente al sinistro, senza tuttavia accertare le giacenze esistential momento del furto. Ha, infine, negato di poter far ricorso allaliquidazione in via equitativa del danno, sottolineando che l’eserciziodi tale potere presupponeva la dimostrazione dell’esistenza di undanno risarcibile e che fosse oggettivamente impossibile oparticolarmente difficile provarlo nel suo preciso ammontare.3.

Riparauto di Paolotti Fabio s.n.c. ha proposto ricorso per lacassazione della suddetta sentenza, affidato a tre motivi.Axa Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso.4. È stata formulata proposta di definizione accelerata, che haprospettato profili di inammissibilità e/o infondatezza del ricorso.A seguito di deposito di istanza di decisione, il ricorso è statoavviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.La controricorrente ha depositato memoria.Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla decisione.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione ed errataapplicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 1888c.c. in relazione all’art. 1341 c.c.: illegittimità della sentenzaimpugnata nella parte in cui non dichiara inapplicabili le disposizionicontenute nell’art. 55, lett. C ed E delle condizioni di polizza››.Deduce che le clausole di cui all’art. 55, lettere C ed E, dellapolizza prevedono oneri a carico dell’assicurato, di difficileNumero registro generale 25825/2024Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 19323/2026Data pubblicazione 11/06/2026assolvimento, tali da limitare enormemente la responsabilità dellacompagnia assicuratrice, e che erroneamente sia il giudice di primoche quello di secondo grado ne hanno escluso la natura vessatoria.Sostiene, al contrario, che, prevedendo la polizza già una limitazionedel danno risarcibile, indicato in maniera forfettaria in euro80.000,00, tali clausole non avevano altra finalità che quella diescludere l’operatività della copertura assicurativa, non essendovinecessità di indicare analiticamente i valori dei singoli beni oggetto difurto, se non al fine di escludere, appunto, la responsabilitàdell’assicurazione contraente.2.

Con il secondo motivo si denunzia ‹‹violazione ed errataapplicazione dell’art. 2697 c.c.: illegittimità della sentenza impugnatanella parte in cui dichiara che la Riparauto non ha ottemperato alproprio onere di provare l’entità del danno patito›› e si impugna ladecisione gravata nella parte in cui la Corte d’appello ha affermatoche non sarebbe stata offerta prova sufficiente a quantificare il dannopatito in conseguenza del furto.Assume il ricorrente di avere, al contrario, dimostrato l’esistenzadi un danno superiore al massimo risarcibile di euro 80.000,00 siamediante l’espletamento della perizia collegiale, avente valorecontrattuale poiché la compagnia assicuratrice aveva aderito alla suacompagnia.

Evidenzia in ogni caso che la quantificazione esatta deldanno avrebbe potuto essere accertata anche nel corso del giudizio,mediante l’espletamento di c.t.u.3. Con il terzo motivo è dedotta la ‹‹violazione ed errataapplicazione dell’art. 1226 c.c.: illegittimità della sentenza impugnatanella parte in cui, rigettando la domanda subordinata di parteappellante, non quantifica i danni in via equitativa››.Nell’impugnare la sentenza là dove ha escluso il ricorso allaNumero registro generale 25825/2024Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 19323/2026Data pubblicazione 11/06/2026valutazione equitativa del danno, la ricorrente rimarca di avereassolto al proprio onere probatorio sia con riferimento all’an debeatursia con riguardo alla quantificazione del danno patito.

Aggiunge diavere dato prova delle oggettive difficoltà nella ricostruzionedell’esatto importo della merce rubata, dal momento che, nonessendo un magazzino di ricambi in senso tecnico, non possedeva uninventario di tutti i beni nello stesso presenti, “aggiornato in temporeale”, ragione per cui la ricostruzione dei beni oggetto di furto erastata possibile solo in un momento successivo.4. Il secondo motivo, che va esaminato con priorità inapplicazione del principio della “ragione più liquida”, è inammissibile.4.1. Sotto l’apparente deduzione della violazione del precetto dicui all’art. 2697 cod. civ., la ricorrente nella sostanza muove critichealla valutazione delle prove svolto dai giudici di merito.Questa Corte ha reiteratamente ribadito che la violazione delprecetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura se il giudice del meritoabbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova inmodo erroneo (cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversada quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellafattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni),non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle partiad altre (Cass., 05/09/2006, n. 19064;

Cass., 17/06/2013, n. 15107;Cass., 21/02/2018, n. 4241; Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395).4.2. Nel caso di specie, premesso che l'onere di dimostrare i fatticostitutivi della pretesa risarcitoria spettava alla odierna ricorrente,non si contesta al giudice di merito di avere operato un'indebitainversione di tale onere, ma si lamenta piuttosto che la Corteterritoriale non avrebbe adeguatamente valutato le prove messe asua disposizione a dimostrazione del danno asseritamente patito.Numero registro generale 25825/2024Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 19323/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ma l'eventualità che la valutazione delle acquisizioni istruttorie siastata incongrua e che il giudice abbia errato nel ritenere che la parteonerata abbia assolto l'onus probandi non integra violazione dell'art.2697 cod. civ., ma soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito dellaprova, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente nei ristrettilimiti del riformulato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.La ricorrente trascura di considerare che la valutazione delleprove è attività riservata al giudice del merito cui compete anche lascelta, tra le prove stesse, di quelle ritenute più idonee a dimostrarela veridicità dei fatti ad esse sottesi.

Pertanto, il ricorrente percassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente,sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenzae scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (tra le molte, Cass.

Sez. 5, 22/11/2023, n. 32505; Cass.,sez. 2, 23/04/2024, n. 10927).5. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento delprimo.6. Anche il terzo motivo non si sottrae alla declaratoriad’inammissibilità.Come chiarito anche di recente da questa Corte, ‹‹la liquidazioneequitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presupponel'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva,Numero registro generale 25825/2024Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 19323/2026Data pubblicazione 11/06/2026poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze odecadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo cheindefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, daun lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltantoeventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevantedifficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioèpositivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole,ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere dellaprova›› (da ultimo, Cass., sez. 3, 28/07/2025, n. 21607).Ne consegue che in tanto il giudice di merito può avvalersi delpotere di liquidazione equitativa del danno, in quanto abbiapreviamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni delproprio convincimento.A tali principi si è attenuta la Corte d’appello, la quale ha negatoingresso alla liquidazione equitativa del danno sul rilievo che la parteinteressata non aveva assolto l’onere di dimostrare l’esistenza deldanno, seppure non nel suo preciso ammontare, prova nonimpossibile né eccessivamente difficoltosa.7.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., comporta l’applicazione del terzo e del quartocomma dell’art. 96 cod. proc. civ., come testualmente previsto dalcitato art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida inNumero registro generale 25825/2024Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 19323/2026Data pubblicazione 11/06/2026euro 7.655,00 per compensi, oltre agli esborsi, pari ad euro 200,00,alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori dilegge, ed al pagamento, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ., dell’ulteriore importo di euro 3.500,00, nonché al pagamento, aisensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in favore della Cassadelle ammende, dell’importo di euro 3.500,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 20 maggio 2026.IL PRESIDENTEMarco Rossetti