Italian Supreme Court quashes lower court judgment for exceeding case limits and ruling on unrequested claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy dismissed the appeal against a lower court judgment that ordered Carla Capiferri to pay damages to Francesco Cuttica. The appellate court had ruled on a claim for joint liability and damages for breach of mandate, which were not the specific requests made by the appellant in the current proceedings. The Court held that the lower court violated the principle of *ultra petita* by deciding on matters outside the scope of the contested claims, thereby exceeding the limits of the *petitum* and *causa petendi*. Consequently, the judgment was quashed and the case remitted to the Court of Appeal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 113 c.p.c.; The judge is prohibited from introducing new factual elements or ruling on claims beyond those requested by the parties, as this constitutes a violation of the principle of *ultra petita*.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ocato Emanuele Cesare Lucchini Guastalla, con domiciliodigitale come per legge-ricorrente-controCuttica Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara DiStefano unitamente all’avvocato Antonio Bisignani, con domiciliodigitale come per legge-controricorrente e ricorrente incidentale-e controNumero registro generale 3437/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19305/2026Data pubblicazione 11/06/2026Aldè Olimpio e Meschi Riccardo, rappresentati e difesi dall’avvocatoGiuliana Valagussa, con domicilio digitale come per legge-controricorrenti e ricorrenti incidentali-nonché controRizza Carlo, Bertagna Giulio Giuseppe, Bertagna Paola e CutticaMarco-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 778/2023depositata il 28/6/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/6/2026 dalConsigliere Simona Sansa:1.
Carla Capiferri, alla morte del marito Remigio Bertagna, ereditòuna quota indivisa di un terreno sito in Bonassola (SP), identificato almappale 294, Foglio 8, di mq1630, in comproprietà con FrancescoCuttica, Luigi Cuttica, Marco Cuttica e Franco Bertagna. In data5/11/2010 la Capiferri conferì a Francesco Cuttica la procura specialea vendere il terreno e sciogliere la comunione. Con scrittura privatadel 22/11/2010 i comproprietari e Francesco Cuttica anche in qualitàdi procuratore di Carla Capiferri si impegnarono nei confronti di CarloRizza e Olimpio Aldè a vendere a questi ultimi una porzionefrazionata del suddetto terreno per la realizzazione di otto parcheggi,condizionandone l’efficacia alla compravendita dell’immobile di viaGino Daneri n. 4 di proprietà di Francesco Cuttica e Marco Cuttica.
Leparti pattuirono che i posti auto, una volta realizzati, sarebbero statisuddivisi in due lotti, uno comprendente cinque posti auto, daassegnarsi alla parte acquirente, e uno comprendente tre posti auto,Numero registro generale 3437/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19305/2026Data pubblicazione 11/06/2026da assegnarsi alla parte venditrice; si impegnarono, inoltre, apresentare in breve tempo presso gli uffici competenti la denuncia diinizio attività (DIA) e a destinare ogni posto auto a ciascuna unitàimmobiliare. I promissari acquirenti garantirono, altresì, larealizzazione delle opere entro un anno ed il trasferimento aivenditori.Con atto pubblico del 24 gennaio 2011, i comproprietarivendettero a Carlo Rizza e a Olimpio Aldè il fabbricato di Via GinoDaneri n. 4, unitamente al terreno.La Capiferri, in data 7/10/2013, citò in giudizio Francesco Cutticaper far accertare l’inadempimento alla procura speciale del5/11/2010, a questi rilasciata affinché egli vendesse anche per suoconto il terreno non parzialmente, ma nella sua interezza, e inviò alComune di Bonassola una comunicazione con la quale denunciò dinon aver mai sottoscritto la DIA e gli atti relativi ai lavori per larealizzazione dei posti auto, sui quali le sottoscrizioni apposte erano -a suo dire - apocrife.
In seguito a tale iniziativa, l’esecuzione deilavori per i posti auto venne sospesa.pertanto, in giudizio davanti al Tribunale della Spezia, con atto dicitazione del 16 giugno 2014, i comproprietari del terreno e gliacquirenti dell’immobile sito in via Gino Daneri n. 4, al fine di faraccertare e dichiarare che il contratto di compravendita del 24gennaio 2011 era affetto da simulazione relativa dissimulante unapermuta di cosa presente con cosa futura, con condanna in solido diCarlo Rizza e di Olimpio Aldè a costruire, a propria cura e spese, iparcheggi entro un determinato termine e con condanna deicomproprietari del terreno, Carla Capiferri e Franco Bertagna, acooperare per la realizzazione dei posti auto, oltre al risarcimento delNumero registro generale 3437/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19305/2026Data pubblicazione 11/06/2026danno conseguito dai distinti inadempimenti contrattuali di CarloRizza, Olimpio Aldè e di Carla Capiferri.Con sentenza n. 24 del 15 gennaio 2020 il Tribunale di La Speziarigettò le domande degli attori, accolse la domanda riconvenzionale,proposta da Carlo Rizza e da Olimpio Aldè, di risoluzione del contrattodi compravendita del 24.1.2011 limitatamente al trasferimento delterreno destinato alla realizzazione dei parcheggi e condannòCarlo Rizza e Olimpio Aldè.
Il Tribunale affermò che la scritturaprivata del 22/11/2010 e il contratto del 24/1/2011 eranofunzionalmente collegati e vòlti a perseguire un risultato economicounitario e complesso, e che il prolungato inadempimento deicomproprietari del terreno aveva impedito a Carlo Rizza e a OlimpioAldè di realizzare i posti auto a tal punto da far loro perdere interessenell’affare. Quanto alla procura speciale del 5/11/2010, il giudice diprimo grado qualificò la fattispecie come abuso di rappresentanza, dacui ritenne fosse scaturita una responsabilità del rappresentante perl’inadempimento posto in essere senza alcuna incidenza sull’efficaciadei contratti in causa.2.
Francesco e Marco Cuttica proposero appello sulla base di tremotivi: il primo relativo alla omessa pronuncia sulla domanda dicondanna al risarcimento dei danni proposta a carico di CarlaCapiferri, il secondo relativo all’erroneità delle somme liquidate atitolo di risarcimento dei danni in favore di Carlo Rizza e Olimpio Aldèed il terzo relativo alla regolamentazione delle spese di lite. Sicostituirono Carla Capiferri, Riccardo Meschi - cessionario dellaposizione sostanziale e processuale di Carlo Rizza -, e Olimpio Aldè,chiedendo il rigetto del gravame.La Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 778/2023 del28.6.2023, dichiarata cessata la materia del contendere tra MarcoNumero registro generale 3437/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19305/2026Data pubblicazione 11/06/2026Cuttica e Carla Capiferri, ha accolto parzialmente l’appello ed hacondannato Carla Capiferri al pagamento a Francesco Cuttica dellasomma di euro 33.831,90 oltre interessi; ha condannato, altresì,Marco e Francesco Cuttica al pagamento di euro 42.289,88 a OlimpioAldè e Riccardo Meschi, a loro volta tenuti a restituire a Marco Cutticala somma di euro 38.500 ciascuno, oltre alla somma di euro 10.000.La Corte di merito ha affermato, per quanto di interesse in questasede, che risultava accertato che il contratto di compravendita del24/01/2011 era stato dichiarato risolto limitatamente al trasferimentodel terreno sito in Bonassola per grave inadempimento della partevenditrice, la quale aveva venduto un bene (terreno da uliveto) nonidoneo ad essere trasformato in parcheggio; inoltre, quanto alladomanda di accertamento della responsabilità di Carla Capiferri, lesue contestazioni in merito all’operato di Francesco Cuttica, suoprocuratore, non avevano incidenza sull’efficacia della scritturaprivata del 22/10/2010 e del contratto del 24/1/2011 (come ancheaccertato dal Tribunale in primo grado), non avendone la Capiferrichiesto l’annullamento; e i detti contratti avevano vincolato lamandante nei confronti dei terzi ai sensi dell’art. 1388 c.c..Conseguentemente, la venditrice, come gli altri comproprietari, sisarebbe resa inadempiente all’obbligazione di consentire latrasformazione del terreno venduto da uliveto a parcheggio ed eraresponsabile in misura maggiore (quattro quinti) rispetto a FrancescoCuttica (che aveva presentato la DIA con modalità irregolari), inquanto era stata l’unica tra i comproprietari a non aver aderitoall’invito dei compratori diretto a sanare l’irregolarità amministrativaverificatasi.
Per questo la Corte d’appello ha condannato CarlaCapiferri a corrispondere a Francesco Cuttica i suddetti quattro quinti(euro 33.831,90) della somma da lui dovuta agli acquirenti a titolo dirisarcimento del danno.Numero registro generale 3437/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19305/2026Data pubblicazione 11/06/20262. La Capiferri ha proposto ricorso, fondato su un unico motivo.incidentale affidato ad un unico motivo.Riccardo Meschi e Olimpio Aldè hanno resistito con controricorso,proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.Tutte le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
L’unico motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 345 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 277 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.» per essersi laCorte d’appello pronunciata su una domanda nuova mai inprecedenza proposta dai fratelli Cuttica, di manleva e/o regresso,anziché su una domanda di risarcimento del danno.Si afferma che in primo grado i Cuttica avevano richiesto allaricorrente ed agli acquirenti il risarcimento del danno subito dallamancata realizzazione dei parcheggi a loro destinati, che in grado diappello avevano dispiegato una generica domanda di risarcimentodanni e che in ogni caso avevano sempre chiesto che la Capiferrifosse condannata a risarcire il danno che avrebbe causato a loro, nonad Olimpio Aldè e a Riccardo Meschi.
Così la Corte territoriale sisarebbe pronunciata su una domanda nuova, in quanto FrancescoCuttica avrebbe chiesto in primo grado il risarcimento del dannoderivato dalla perdita del posto auto, ma non anche di essere tenutoindenne e di essere risarcito per una eventuale soccombenza neiconfronti degli acquirenti.Inoltre, il giudice del gravame avrebbe “confuso” una domanda dirisarcimento con una domanda di manleva, pronunciandosi suquest’ultima anziché sulla prima.2. Il motivo è fondato.Numero registro generale 3437/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19305/2026Data pubblicazione 11/06/2026In primo grado Francesco e Marco Cuttica avevano proposto neiconfronti di Carla Capiferri due domande:- una domanda di accertamento dell’obbligo della Capiferri dicooperare con gli acquirenti Carlo Rizza e Olimpio Aldè per larealizzazione dei parcheggi, in esecuzione della scrittura privata del22 novembre 2010;- una domanda di risarcimento del danno per inadempimentocontrattuale poiché, sempre secondo quanto stabilito dalla scritturaprivata del 22 novembre 2010, due dei parcheggi da realizzare sulterreno dovevano essere assegnati agli attori in proprietà esclusiva.Essendo stata rigettata in primo grado la domanda, i fratelliCuttica, in sede di gravame, hanno lamentato l’omessa pronunciasulla domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta acarico di Carla Capiferri ed hanno chiesto la condanna di quest’ultimaal risarcimento del danno “che è conseguito e conseguirà agliappellanti dal suo inadempimento contrattuale”.La Corte d’appello ha accertato che Carla Capiferri aveva rifiutatodi collaborare per l’adempimento delle obbligazioni assunte, malgradola diffida di Carlo Rizza e Olimpio Aldè, con lettera del 7/12/2013, aripristinare l’efficacia della DIA Prot. 8138/10 ovvero ad apporre lesottoscrizioni in calce al nuovo progetto redatto da un tecnico difiducia, e che non aveva partecipato all’assemblea dei comunisti,appositamente convocata con lettera dell’1/4/2014, per cercare unasoluzione che consentisse l’adempimento all’obbligo di realizzare iparcheggi.
Conseguentemente la Corte territoriale ha imputatoall’odierna ricorrente un grado di responsabilità pari a quattro quinti el’ha condannata rifondere a Francesco Cuttica la quota parte delrisarcimento danni dovuto ai promissari acquirenti.In altri termini, davanti al Tribunale di La Spezia Francesco eMarco Cuttica hanno formulato una domanda di risarcimento delNumero registro generale 3437/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19305/2026Data pubblicazione 11/06/2026danno subito per la perdita dei posti auto a loro spettanti in proprietàesclusiva secondo quanto previsto dalla scrittura privata del 22novembre 2010; in sede di appello hanno proposto, in forma piùgenerica, la domanda di risarcimento del danno derivantedall’inadempimento contrattuale di Carla Capiferri.
Il petitum,dunque, va ricondotto alla «redditività virtuale di un posto macchinaa raso», mentre la causa petendi consiste nella mancata realizzazionedei parcheggi destinati a Francesco e a Marco Cuttica.L’aver proceduto alla ripartizione interna della responsabilitàrisarcitoria per le conseguenze della risoluzione della compravenditadel terreno costituisce una inammissibile violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato.Non è condivisibile l’argomentazione di Francesco Cuttica,secondo il quale la formula «condanna in solido» adoperata in primogrado includerebbe la domanda di regresso, poiché l’appellante avevachiesto il risarcimento del danno diretto subito a causa dei «distintiinadempimenti» di ciascun convenuto.
La sentenza impugnata,invece, ha configurato una solidarietà tra la Capiferri e il Cuttica e, suquesto presupposto, ha condannato la ricorrente a corrispondereall’appellante i quattro quinti di quanto da lui dovuto agli acquirenti.Questa Suprema Corte ha affermato che il potere-dovere delgiudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli attiche formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispettodel "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto diintroduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, per cui ilvizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito,alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causapetendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vitadiverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciandoNumero registro generale 3437/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19305/2026Data pubblicazione 11/06/2026oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere daicontraddittori (Cass. n. 8048 del 21/3/2019, Rv. 653291 - 01;
Cass.n. 12014 del 7/5/2019, Rv. 654531 - 01; Cass. n. 644 del10/1/2025, Rv. 673680 – 01; Cass. n. 34063 del 24/12/2025, Rv.677169 - 01).Nel caso di specie, la Corte territoriale è incorsa nel vizio diextrapetizione lamentato, avendo pronunciato su domande estraneeall'oggetto del presente giudizio, attribuendo all’appellante un dirittonon richiesto.Ad abundantiam, può osservarsi che non assume alcun rilievo ilgiudicato esterno formatosi nel precedente giudizio introdotto dallaCapiferri nei confronti di Francesco Cuttica per l’accertamento dellaviolazione del mandato e della apocrificità della sottoscrizioneapposta sulla DIA e concluso in via definitiva – per la declaratoria diinammissibilità del ricorso in cassazione proposto dal Cuttica (v.Cass. ord. n. 33445 del 22/12/2025) – con l’affermazione dellaviolazione del mandato da parte del Cuttica per avere venduto, insituazione di conflitto di interessi, solo una porzione del terreno e nonl’intero bene.
Quel giudizio, infatti, riguardava solo Carla Capiferri edel mandato conferito al Cuttica, mentre il presente giudiziocoinvolge anche altri soggetti ed investe le domande di risarcimentodanni lamentati dal Cuttica per la mancata realizzazione dei postiauto pertinenziali.2. In definitiva, il ricorso principale va accolto, assorbiti i ricorsiincidentali, e va cassata la impugnata sentenza con rinvio allamedesima Corte d’appello in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MNumero registro generale 3437/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 19305/2026Data pubblicazione 11/06/2026accoglie il ricorso principale, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello diGenova.Così deciso in Roma, il 5 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi