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Decreto — n. 19263/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19263/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19263/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ex lege pressol’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Carlo Amoruso, che lirappresenta e difende-ricorrenti-Castiglione Vito, Attina' Francesco, d'Amico Maria Anna Rosa, BoscoRoberto, Maccarrone Rosa, d'Amore Massimo, Marra Mario, Fragala' CrimiSalvatore Pier Luigi, Sulsenti Mariarosa, Pedi Maurizio, Manara SantaEloisa, in qualità di erede di Trainiti Mario, Venora Salvatore, domiciliati exlege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Marco Tortorella,che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7052/2024 depositatail 11/11/2024;Numero registro generale 9829/2025Numero sezionale 370/2026Numero di raccolta generale 19263/2026Data pubblicazione 11/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrenti abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19263/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 in relazione ai ricorrenti difesi dall’avv. Amoruso e in euro7.500,00 quanto ai ricorrenti difesi dall’avv.

Parole chiave

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spese di esecuzione rimborso delle spese compensazione nel fallimento restituzione di prestazioni complementari condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ex lege pressol’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Carlo Amoruso, che lirappresenta e difende-ricorrenti-Castiglione Vito, Attina' Francesco, d'Amico Maria Anna Rosa, BoscoRoberto, Maccarrone Rosa, d'Amore Massimo, Marra Mario, Fragala' CrimiSalvatore Pier Luigi, Sulsenti Mariarosa, Pedi Maurizio, Manara SantaEloisa, in qualità di erede di Trainiti Mario, Venora Salvatore, domiciliati exlege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Marco Tortorella,che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7052/2024 depositatail 11/11/2024;Numero registro generale 9829/2025Numero sezionale 370/2026Numero di raccolta generale 19263/2026Data pubblicazione 11/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrenti abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 in relazione ai ricorrenti difesi dall’avv. Amoruso e in euro7.500,00 quanto ai ricorrenti difesi dall’avv.

Tortorella per compensi, oltrealle spese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il PresidenteLina Rubino