Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 19256/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19256/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19256/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

elangelo, De BellisMaurita, Costantino Cesare, Da Rin Betta Maria Grazia, Borioni Raoul,Grecco Luigi, Lembo Massimo, Mannu Bianca, Luciani Domenico, MazzucaValentina, Tomassini Riccardo, Raponi Fabio, Paknegad Sahneh Kamran,Ricci Rossana e Giannini Michele, in qualità di eredi di Giannini Giovanni,domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato Marco Tortorella(marcotortorella@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, tuttiin persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ex lege pressol’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4054/2024 depositatail 06/06/2024Numero registro generale 1565/2025Numero sezionale 368/2026Numero di raccolta generale 19256/2026Data pubblicazione 11/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19256/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali sospensione della procedura di fallimento recupero delle spese esecutive compensazione nel fallimento ammende per infrazione procedurale desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

elangelo, De BellisMaurita, Costantino Cesare, Da Rin Betta Maria Grazia, Borioni Raoul,Grecco Luigi, Lembo Massimo, Mannu Bianca, Luciani Domenico, MazzucaValentina, Tomassini Riccardo, Raponi Fabio, Paknegad Sahneh Kamran,Ricci Rossana e Giannini Michele, in qualità di eredi di Giannini Giovanni,domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato Marco Tortorella(marcotortorella@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, tuttiin persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ex lege pressol’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4054/2024 depositatail 06/06/2024Numero registro generale 1565/2025Numero sezionale 368/2026Numero di raccolta generale 19256/2026Data pubblicazione 11/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro9.000,00, oltre ogni eventuale spesa prenotata a debito.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Il PresidenteLina Rubino