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Decreto — n. 19253/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19253/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19253/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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’indirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Carmine Iovino, che lo rappresenta e difende-ricorrente-controSocietà Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Francesco Malatesta, che la rappresenta edifende-controricorrente-nonché controMargherita Alfano-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2442/2024depositata il 04/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1604/2025Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 19253/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19253/2026 — snciv · Corte di Cassazione: a r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Francesco Malatesta, che la rappresenta edifende-controricorrente-nonché controMargherita Alfano-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2442/2024depositata il 04/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1604/2025Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 19253/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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recupero dei costi spese di assistenza spese legate all'invalidità spese di sostentamento restituzione di prestazioni complementari condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

’indirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Carmine Iovino, che lo rappresenta e difende-ricorrente-controSocietà Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Francesco Malatesta, che la rappresenta edifende-controricorrente-nonché controMargherita Alfano-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2442/2024depositata il 04/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1604/2025Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 19253/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il PresidenteLina Rubino