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Decreto — n. 19249/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19249/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19249/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to e difeso dagli avv.ti Antonio Pafundiunitamente agli avvocati Claudio Mazza e Sergio Mauro ed elettivamentedomiciliato presso l’indirizzo pec dell’avvocato Antonio Panfundi(pafundi.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it) --ricorrente-controUnipol Sai Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato GiuseppeAntonio Vizziello (vizziello0376@cert.avvmatera.it)-controricorrente-nonché contro-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n.1697/2024 depositata il22/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 1909/2025Numero sezionale 366/2026Numero di raccolta generale 19249/2026Data pubblicazione 11/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19249/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Numero registro generale 1909/2025Numero sezionale 366/2026Numero di raccolta generale 19249/2026Data pubblicazione 11/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere spese di difesa diritto a un difensore legittimazione a contestare licenza assenza di caso di rigore asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

to e difeso dagli avv.ti Antonio Pafundiunitamente agli avvocati Claudio Mazza e Sergio Mauro ed elettivamentedomiciliato presso l’indirizzo pec dell’avvocato Antonio Panfundi(pafundi.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it) --ricorrente-controUnipol Sai Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato GiuseppeAntonio Vizziello (vizziello0376@cert.avvmatera.it)-controricorrente-nonché contro-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n.1697/2024 depositata il22/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 1909/2025Numero sezionale 366/2026Numero di raccolta generale 19249/2026Data pubblicazione 11/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, l’ 08/06/2026Il PresidenteLina Rubino