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Decreto — n. 19246/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19246/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19246/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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no Brigida, Latella Vittoria, Gargano Pietro,Molinari Laura, Najafi Germi Shahdad, Palazzoli Giuseppina Luigia Maria,Madini Enrico, Nacci Gianfranco, Patrizi Piero, domiciliati ex lege pressol’indirizzo pec dell'avvocato Carlo Amoruso(carloamoruso@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, tuttiin persona dei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex lege pressol’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4658/2024 depositatail 01/07/2024Numero registro generale 1983/2025Numero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 19246/2026Data pubblicazione 11/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19246/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale spese di ripristino modificazione delle conclusioni revisione di una decisione rettifica del valore spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

no Brigida, Latella Vittoria, Gargano Pietro,Molinari Laura, Najafi Germi Shahdad, Palazzoli Giuseppina Luigia Maria,Madini Enrico, Nacci Gianfranco, Patrizi Piero, domiciliati ex lege pressol’indirizzo pec dell'avvocato Carlo Amoruso(carloamoruso@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, tuttiin persona dei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex lege pressol’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4658/2024 depositatail 01/07/2024Numero registro generale 1983/2025Numero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 19246/2026Data pubblicazione 11/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.500,00 per compensi, oltre ogni eventuale spesa prenotata a debito.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Il PresidenteLina Rubino