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Decreto — n. 19231/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19231/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19231/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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di posta elettronica delproprio difensore avvocato Francesco Spampinato, pec:francescospampinato@pec.giuffre.it-ricorrente-controUfficio Centrale Italiano S.c. a.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, Concetta Patermo, con domicilio digitale pec:concetta.patermo@pec.ordineavvocaticatania.it e con domicilio eletto inRoma, Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio dell’Avv. Marco Annecchino-controricorrente-nonché controDirtu Aurica,-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.1302/2024 depositata il11/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22230/2024Numero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 19231/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19231/2026 — snciv · Corte di Cassazione: a.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, Concetta Patermo, con domicilio digitale pec:concetta.patermo@pec.ordineavvocaticatania.it e con domicilio eletto inRoma, Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio dell’Avv. Marco Annecchino-controricorrente-nonché controDirtu Aurica,-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.1302/2024 depositata il11/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22230/2024Numero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 19231/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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diritto a un difensore patrocinatore di controparte omissione del difensore difensore di fiducia nomina del difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Rilevato che si è costituita per la controricorrente l’Avv.
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Testo completo

di posta elettronica delproprio difensore avvocato Francesco Spampinato, pec:francescospampinato@pec.giuffre.it-ricorrente-controUfficio Centrale Italiano S.c. a.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, Concetta Patermo, con domicilio digitale pec:concetta.patermo@pec.ordineavvocaticatania.it e con domicilio eletto inRoma, Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio dell’Avv. Marco Annecchino-controricorrente-nonché controDirtu Aurica,-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.1302/2024 depositata il11/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22230/2024Numero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 19231/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Rilevato che si è costituita per la controricorrente l’Avv. Concetta ValeraPatermo, in sostituzione dell’Avv. Santo Spagnolo, deceduto;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO