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Decreto — n. 19227/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19227/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19227/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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dall'avvocato RitaCarmone, domiciliazione telematica-ricorrente-controSirio NPL S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Arbasinounitamente all’avvocato Tiziana Allievi, domiciliazione telematica-controricorrente-nonché controDel Vecchio Alda e Unione di Banche Italiane S.p.A.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.574/2025 depositata il17/4/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 24360/2025Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 19227/2026Data pubblicazione 11/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 19227/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Numero registro generale 24360/2025Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 19227/2026Data pubblicazione 11/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;

Parole chiave

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spese di esecuzione liquidazione degli onorari difensivi dazione in pagamento calcolo e tasso di rimborso compensazione nel fallimento condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;
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Testo completo

dall'avvocato RitaCarmone, domiciliazione telematica-ricorrente-controSirio NPL S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Arbasinounitamente all’avvocato Tiziana Allievi, domiciliazione telematica-controricorrente-nonché controDel Vecchio Alda e Unione di Banche Italiane S.p.A.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.574/2025 depositata il17/4/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 24360/2025Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 19227/2026Data pubblicazione 11/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente arifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 1.200 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi