Court dismisses appeal for jurisdiction regulation against an enforcement judge's order due to procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to regulate jurisdiction against an enforcement judge's order suspending proceedings. The appellant argued that jurisdiction should lie with the court of the debtor's residence, while the enforcement judge had previously suspended the case under Article 48 of the Code of Civil Procedure. The Court ruled that such jurisdictional questions must be raised via opposition to enforcement acts, not through a jurisdiction regulation against the enforcement order itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45, cod. proc. civ.; Art. 617, cod. proc. civ.: Jurisdictional objections against enforcement orders must be raised via opposition to enforcement acts, not through a jurisdiction regulation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
o”,in persona del legale rappresentante, sedente in San Vito (Taranto) conavv. Pietro Di Serio;- ricorrente -controAZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD, in persona del legalerappresentante, con sede in Frattamaggiore;- intimata -INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante,sedente in Torino;- intimata -avverso l’ordinanza 24 novembre 2025 resa dal giudice dell’esecuzione delTribunale di Napoli, comunicata il 26 novembre 2025;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventisettemaggio 2026 dal consigliere Alberto Crivelli.Numero registro generale 396/2026Numero sezionale 1916/2026Numero di raccolta generale 19203/2026Data pubblicazione 11/06/20261.
Il 9 dicembre 2022 la ricorrente notificava all’Azienda Sanitaria Locale diNapoli 2 Nord atto di precetto per l’importo di € 13.322,63. L’Associazioneprocedeva quindi a pignoramento presso terzi delle somme depositatedall’Azienda presso Intesa San Paolo, poi iscritta a ruolo.Con provvedimento del 10 novembre 2023 il giudice dell’esecuzionepresso il Tribunale di Napoli Nord dichiarava l’incompetenza del Tribunalestesso per essere competente il Tribunale di Napoli, assegnando terminedi sessanta giorni per la riassunzione del processo esecutivo davanti algiudice ritenuto competente.Il processo veniva quindi riassunto e con ordinanza 8 gennaio 2025 il g.e.di Napoli, osservato che la competenza spettava al Tribunale di NapoliNord, riteneva che dovesse essere “invocato” l’istituto del regolamento dicompetenza di cui all’art. 45 cod. proc. civ., disponendo peròpreliminarmente opportuno “porre la questione giuridica appenaevidenziata all’attenzione delle parti” e rinviando ad altra udienza.All’udienza del 24 novembre 2025 il g.e., “confermato e ribadito quantostatuito con l’ordinanza 8 gennaio 2025, ex art. 48 del codice di rito, vadisposta la sospensione della stessa”.Propone quindi la ricorrente regolamento di competenza.Il Procuratore generale non ha depositato requisitoria scritta ai sensidell’art. 380-ter cod. proc. civ.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con l’unico motivo, pur non espressamente indicato, la parte ricorrentepropone regolamento di competenza, ritenendo che la stessa, in ipotesi diespropriazione presso terzi, vada radicata presso il Tribunale del luogo diresidenza del debitore, nel caso di specie quello di Napoli Nord.1.1. Il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 396/2026Numero sezionale 1916/2026Numero di raccolta generale 19203/2026Data pubblicazione 11/06/2026Anzitutto deve rilevarsi come lo stesso si appunti avverso unprovvedimento, quello dell’8 gennaio 2025, con cui - sia puresingolarmente - il giudice dell’esecuzione di Napoli sospendeva il processoesecutivo ai sensi dell’art. 48 cod. proc. civ., confermando quanto“statuito” nella precedente ordinanza, con la quale aveva sottoposto alcontraddittorio delle parti la ritenuta propria incompetenza, che pertantonon dichiarava.In ogni caso - e in via dirimente - deve rilevarsi come non sia ammissibilela proposizione di regolamento di competenza nei confronti diun’ordinanza del giudice dell’esecuzione, dal momento che - ove questicon siffatto provvedimento si dichiari incompetente o anche solosospendesse il processo esecutivo - è onere della parte proporre avverso ilmedesimo il previsto strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, di cuiall’art. 617 cod. proc. civ. (e, beninteso, entro il termine perentorioprescritto), dovendo semmai poi proporre regolamento ai sensi dell’art.45, cod. proc. civ., nei confronti della sentenza che tale opposizionedefinisce (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 10037/24).La questione di competenza (su cui, peraltro, questa Corte è pureintervenuta:
Cass. 30434/24) non può, quindi, essere qui esaminata.2. Nulla va disposto in ordine alle spese, atteso che le altre parti sonorimaste intimate.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a caricodella parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a caricoNumero registro generale 396/2026Numero sezionale 1916/2026Numero di raccolta generale 19203/2026Data pubblicazione 11/06/2026della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il ventisette maggio 2026Il Presidente(Franco De Stefano)