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Decreto — n. 19199/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19199/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19199/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to Liuba d'Angeli,domiciliazione telematica-ricorrente-controGiunta Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Giommi,domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.881/2025depositata il 24/6/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 2117/2026Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 19199/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 19199/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Andrea Giommi,domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.881/2025depositata il 24/6/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 2117/2026Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 19199/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;

Parole chiave

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spese di esecuzione esecuzione della sentenza dazione in pagamento estinzione del debito condanna al pagamento pecuniario esecuzione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;
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Testo completo

to Liuba d'Angeli,domiciliazione telematica-ricorrente-controGiunta Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Giommi,domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.881/2025depositata il 24/6/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 2117/2026Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 19199/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente arifondere al controricorrente le spese, che liquida in euro 2.200 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi