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Ordinanza — n. 19190/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by plaintiff; court declares process extinguished per Art. 390 Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19190/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil process extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Rosa Correale had initially sought restitution of bank interest sums and challenged a forgery claim against Intesa Sanpaolo, but later submitted a written act of renunciation. The court ruled that this withdrawal legally terminated the proceedings without any further analysis of the underlying merits or arguments.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the civil process, and no ruling on costs is made if the opposing party also adheres to the withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of process Civil Procedure Code plaintiff renunciation costs determination

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, fourth paragraph, cod. proc. civ.
civ.;va dunque dichiarata l’estinzione del processo;Numero registro generale 7180/2024Numero sezionale 1914/2026Numero di raccolta generale 19190/2026Data pubblicazione 11/06/2026ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ

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Testo completo

-controINTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Torino, in persona delprocuratore speciale, con avv. Roberto Casucci;- controricorrente e ricorrente incidentale-SPV PROJECT 1702 S.R.L., per mezzo della procuratrice specialeBAYVIEW ITALIA S.R.L., con sede in Roma;- intimata -PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE;- intimata -avverso la sentenza n. 408/2023 della Corte d’appello di Trieste,pubblicata il 22 settembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delventisette maggio 2026 dal consigliere Alberto Crivelli;Numero registro generale 7180/2024Numero sezionale 1914/2026Numero di raccolta generale 19190/2026Data pubblicazione 11/06/2026rilevato cheil Tribunale di Pordenone respingeva la domanda proposta dall’odiernaricorrente volta ad ottenere la condanna della Intesa San Paolo s.p.a. allarestituzione delle somme incamerate dalla stessa per interessi maturati sutitoli costituiti in pegno presso la suddetta banca, previo parzialeaccoglimento della querela di falso proposta in quel giudizio dalla stessaRosa Correale con riferimento alla sottoscrizione di documenti bancariapparentemente a sua firma;la Correale proponeva appello e la Corte giuliana respingeva il gravamedichiarando al contempo non luogo a provvedere sull’appello incidentaleproposto dalla Intesa San Paolo s.p.a., in quanto assorbito dal rigettodell’appello principale;Rosa Correale propone allora ricorso in cassazione affidato a cinquemotivi, mentre la sola Intesa San Paolo resisteva a mezzo dicontroricorso, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato, fondatosu due motivi;SPV Project è rimasta intimata;la parte ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensidell’art. 390 cod. proc. civ.;la causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi;considerato checome premesso, con atto datato 14 novembre 2024, la parte ricorrente harinunciato al ricorso;l’atto risulta sottoscritto dal procuratore a ciò autorizzato in base allaprocura speciale del 5 marzo 2024;l’atto stesso risulta peraltro essere stato sottoscritto digitalmente dall’avv.Casucci per conto della propria assistita Intesa San Paolo s.p.a., anchetramite richiamo espresso all’art. 390 cod. proc. civ.;va dunque dichiarata l’estinzione del processo;Numero registro generale 7180/2024Numero sezionale 1914/2026Numero di raccolta generale 19190/2026Data pubblicazione 11/06/2026ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., non vi è luogo apronuncia sulle spese, in quanto risulta l’adesione alla rinuncia da partedella parte controricorrente e ricorrente incidentale;p. q. m.la Corte dichiara l’estinzione del processo per rinuncia.Così deciso in Roma, il ventisette maggio 2026.Il Presidente(Franco De Stefano)