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Decreto — n. 19188/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19188/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19188/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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llo Andrea,rappresentati e difesi dall'avvocato Biagio Riccio, domiciliazione telematica-ricorrente-controAmco- asset Management Company S.p.A. e per essa Ifis NPL ServicingS.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pesenti, domiciliazionetelematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1615/2025depositata il 05/6/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 1325/2026Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 19188/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo seguono la soccombenza, con condanna in solido per comuneinteresse;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 19188/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e per essa Ifis NPL ServicingS.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pesenti, domiciliazionetelematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1615/2025depositata il 05/6/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 1325/2026Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 19188/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo seguono la soccombenza, con condanna in solido per comuneinteresse;

Parole chiave

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legittimazione per agire in via esecutiva identità dei crediti danno ai creditori azione creditoria spese d'esecuzione imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo seguono la soccombenza, con condanna in solido per comuneinteresse;
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Testo completo

llo Andrea,rappresentati e difesi dall'avvocato Biagio Riccio, domiciliazione telematica-ricorrente-controAmco- asset Management Company S.p.A. e per essa Ifis NPL ServicingS.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pesenti, domiciliazionetelematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1615/2025depositata il 05/6/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 1325/2026Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 19188/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo seguono la soccombenza, con condanna in solido per comuneinteresse;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti in solido arifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.400 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi