Decreto — n. 19168/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA, quale mandataria conrappresentanza, di BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.p.A. conunico socio (già SECURITISATION SERVICES S.p.A.), a propria voltamandataria con rappresentanza di MARTE SPV S.r.l. , rappresentata edifesa dall'avvocato Antonio Christian Faggella Pellegrino, domiciliazionetelematica-ricorrente-controMessore Stefano, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Silvestrini,presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-nonché controSperanza Alessandro, Speranza Bruno e Banca Nazionale del LavoroS.p.A.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4836/2025 depositatail 20/8/2025;Numero registro generale 23525/2025Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 19168/2026Data pubblicazione 11/06/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 19168/2026 — snciv · Corte di Cassazione: conunico socio (già SECURITISATION SERVICES S.p.A.), a propria voltamandataria con rappresentanza di MARTE SPV S.r.l. , rappresentata edifesa dall'avvocato Antonio Christian Faggella Pellegrino, domiciliazionetelematica-ricorrente-controMessore Stefano, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Silvestrini,presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-nonché controSperanza Alessandro, Speranza Bruno e Banca Nazionale del LavoroS.p.A.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4836/2025 depositatail 20/8/2025;Numero registro generale 23525/2025Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 19168/2026Data pubblicazione 11/06/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
, quale mandataria conrappresentanza, di BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.p.A. conunico socio (già SECURITISATION SERVICES S.p.A.), a propria voltamandataria con rappresentanza di MARTE SPV S.r.l. , rappresentata edifesa dall'avvocato Antonio Christian Faggella Pellegrino, domiciliazionetelematica-ricorrente-controMessore Stefano, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Silvestrini,presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-nonché controSperanza Alessandro, Speranza Bruno e Banca Nazionale del LavoroS.p.A.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4836/2025 depositatail 20/8/2025;Numero registro generale 23525/2025Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 19168/2026Data pubblicazione 11/06/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente arifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 3.200 per compensi ed euro 200 per gli esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi