Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 19166/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19166/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19166/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ifesi dall'avvocato MauroGadaleta, domiciliazione telematica-ricorrenti-controMazzarelli Giovanna, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier PaoloChieco, presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 489/2025 depositata il3/4/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 23259/2025Numero sezionale 351/2026Numero di raccolta generale 19166/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c..;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 c.p; Decreto — n. 19166/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 489/2025 depositata il3/4/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 23259/2025Numero sezionale 351/2026Numero di raccolta generale 19166/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c..;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse;

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità solidale partecipazione alle perdite partecipazione alle spese dell'assicurato ripetibili ripartizione delle spese responsabilità fiscale solidale dei coniugi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 c.p
ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c..;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ifesi dall'avvocato MauroGadaleta, domiciliazione telematica-ricorrenti-controMazzarelli Giovanna, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier PaoloChieco, presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 489/2025 depositata il3/4/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 23259/2025Numero sezionale 351/2026Numero di raccolta generale 19166/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c..;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti in solido arifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 2.800 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi