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Decreto — n. 19163/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 19163/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. Although the case involved a dispute between the appellant and Intesa San Paolo S.p.A. regarding a prior appellate judgment, the procedural silence triggered automatic withdrawal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the automatic renunciation of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction procedural default proposed settlement statutory time limit litigation costs allocation onorari legali determinazione dei compensi spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;
art. 391 c.p
ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;
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Testo completo

presentata e difesadall'avvocato Alfredo Casaletto, presso il quale ha domiciliazionetelematica-ricorrente-controIntesa San Paolo S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato FrancescoPecora unitamente all’avvocato Flavio Garrone, domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 337/2025depositata il 2/4/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 22701/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 19163/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente arifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 2.200 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi