Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was extinguished because the appellant failed to request a decision on the settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties had agreed to a settlement, but the appellant remained silent despite the deadline passing. Consequently, the court declared the appeal renounced and dismissed the proceedings, ordering the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
avvocato Carmine AndreaSilvestri unitamente all’avvocato Vincenzo Bellitti, domiciliazionetelematica-ricorrente-controDoValue S.p.A., nella sua qualità di mandataria e procuratrice della SibillaSPV S.r.l., nonché della DoNExt S.p.A., della Sibilla Leaseco, nonché dellaDoNext S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Scognamigliounitamente all’avvocato Gianluca Moriani, domiciliazione telematica-controricorrente-e controSARDALEASING S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato LucaAlessandro Candiani, domiciliazione telematica-controricorrente-Numero registro generale 14983/2025Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 19162/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1155/2025depositata il 28/4/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente arifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che perciascuna liquida in euro 3.600 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi