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Ordinanza — n. 19044/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes third-party opposition due to lack of necessary executed parties' participation in proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19044/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court quashed the appellate judgment and remanded the case to the first instance tribunal for a new trial. Veronica Dini had successfully established her right of residence but lost her opposition to the forced auction because the executed husband and son did not participate in the proceedings. The court ruled that the absence of these necessary co-litigants constitutes a procedural nullity that must be corrected by remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 619 c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: The omission of necessary co-litigants in an opposition to execution renders the decision voidable ex officio, necessitating cassation and remittal to the first instance court.

Parole chiave

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third party opposition forced auction procedure necessary co-litigants procedural nullity remittal to first instance right of residence execution proceedings

Disposizioni normative citate

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Art. 619 c.p.c.
Giovanni Battista Nardecchia;lette le memorie delle parti;Numero registro generale 6756/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 19044/2026Data pubblicazione 11/06/2026RILEVATO CHE:− Veronica Dini proponeva opposizione di terzo (ex art. 619 c.p.c.)all’esecuzione immobiliare n.
Art. 163 c.p.c.
Art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
art. 619 c.p
Giovanni Battista Nardecchia;lette le memorie delle parti;Numero registro generale 6756/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 19044/2026Data pubblicazione 11/06/2026RILEVATO CHE:− Veronica Dini proponeva opposizione di terzo (ex art. 619 c.p.c.)all’esecuzione immobiliare n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4092 del 09/02/2023
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/1/2017
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del 30/1/2012
Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 3/8/1994
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 1/4/1994
487637-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 1/4/1994,Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967
486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv.Numero registro generale 6756/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 19044/2026Data pubblicazione 11/06/2026328247-01, Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961
1523 del 22/6/1967, Rv.Numero registro generale 6756/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 19044/2026Data pubblicazione 11/06/2026328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 19/10/1963
- determina un vizio rilevabile d’ufficio anche perla prima volta in sede di legittimità e comporta, di regola, la cassazionedella decisione impugnata con rinvio al giudice di primo grado (così giàCass., Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 12/5/1967
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 22/5/1973
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/6/1999
Cass., Sez. L, Sentenza n. 9452 del 28/4/2011

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Testo completo

lippo Mercanti (c.f.MRCFPP66M12D488R), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -controCERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., quale mandataria di PURPLE SPVS.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Chiarabini (c.f.CHRPLA64P28G479V), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1241 del 4 set-tembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sost.Procuratore Generale dott.

Giovanni Battista Nardecchia;lette le memorie delle parti;Numero registro generale 6756/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 19044/2026Data pubblicazione 11/06/2026RILEVATO CHE:− Veronica Dini proponeva opposizione di terzo (ex art. 619 c.p.c.)all’esecuzione immobiliare n. 244/2016 r.g. esec. del Tribunale di Pesaro,promossa da Nuova Banca delle Marche S.p.A. nei confronti di Luca Luzie Claudio Luzi (figli dell’opponente) con pignoramento della pienaproprietà del bene staggito per la quota di un terzo ciascuno;− Veronica Dini deduceva di essere titolare, quale coniuge superstitedi Giuseppe Luzi, deceduto in data 8 febbraio 2011, del diritto diabitazione (ex art. 540, comma 2, c.c.) sull’immobile sito in Pesaro, viaNanterre n. 33, già adibito a residenza familiare e pervenuto insuccessione a sé e ai figli; sosteneva, pertanto, l’illegittimità delpignoramento, assumendo che l’espropriazione avrebbe dovutoriguardare esclusivamente la nuda proprietà o, comunque, la proprietàgravata dal proprio diritto di abitazione;− il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura esecutivalimitatamente all’immobile de quo e concedeva termine perl’instaurazione del giudizio di merito;− Veronica Dini riassumeva l’opposizione innanzi al Tribunale diPesaro nei confronti della creditrice procedente, alla quale poi succedeva,nel corso del giudizio, Purple SPV S.r.l.;− il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 1212 del 29 novembre2018, dichiarava la sussistenza del diritto di abitazione in capo a VeronicaDini, ma rigettava per il resto l’opposizione, ritenendo valido ilpignoramento;− investita dell’impugnazione di Veronica Dini, la Corte d’appello diAncona, con la sentenza n. 1241 del 4 settembre 2023, rigettaval’appello, affermando che il diritto di abitazione, pur opponibile, nonimpediva l’espropriazione forzata e poteva essere convertito inequivalente monetario in ragione dell’indivisibilità del bene;Numero registro generale 6756/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 19044/2026Data pubblicazione 11/06/2026− avverso tale sentenza Veronica Dini proponeva ricorso percassazione, basato su due motivi;− Cerved Credit Management S.p.A., quale mandataria di Purple SPVS.r.l., resisteva con controricorso;− il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;− le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 27 maggio 2026, il Collegio siè riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;CONSIDERATO CHE:− è superfluo illustrare i motivi d’impugnazione (che involgono ancheuna questione affrontata da Cass., Sez. 3, sentenza n. 4092 del09/02/2023, Rv. 666806 - 01), in quanto la presente controversia risultainficiata da una nullità processuale che è indispensabile in questa sederilevare ex officio;− infatti, il contraddittorio non risulta integro posto che dagli atti le-gittimamente scrutinabili da questa Corte emerge che gli esecutati LucaLuzi e Claudio Luzi non hanno partecipato al giudizio di opposizione;− è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui l’esecutatoè litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura ese-cutiva, anche se promosse da terzi estranei (ex multis, Cass., Sez. 3,Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sen-tenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenzan. 2333 del 31/1/2017, Rv. 642714-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n.1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9645del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del3/8/1994, Rv. 487637-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 1/4/1994,Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv.Numero registro generale 6756/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 19044/2026Data pubblicazione 11/06/2026328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01);− la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissionedegli esecutati nell’opposizione esecutiva - specificamente, nel caso dequo, ex art. 619 c.p.c. - determina un vizio rilevabile d’ufficio anche perla prima volta in sede di legittimità e comporta, di regola, la cassazionedella decisione impugnata con rinvio al giudice di primo grado (così giàCass., Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326-01; in se-guito, in senso conforme, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1004del 12/5/1967, Rv. 327303-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1505 del22/5/1973, Rv. 364263-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6333 del22/6/1999, Rv. 527811-01, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9645 del21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9452 del28/4/2011, Rv. 617999-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del19/2/2019, Rv. 653012-01);− pertanto, le sentenze di merito vanno cassate, con rinvio al giudicedi primo grado, anche per la decisione sulle spese del giudizio;p. q. m.la Corte,pronunciando sul ricorso,cassa le sentenze di merito e rinvia al Tribunale di Pesaro, in personadi diverso giudice, anche per la decisione sulle spese del giudizio di le-gittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 27 maggio 2026.Il Presidente(Franco De Stefano)