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Decreto — n. 19004/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19004/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19004/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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all'avvocato GiovanniNardelli, domiciliazione telematica-ricorrente-controUnipolsai S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Graziosi,domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1588/2025depositata il 24/9/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 22514/2025Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 19004/2026Data pubblicazione 10/06/2026ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 19004/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 22514/2025Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 19004/2026Data pubblicazione 10/06/2026ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 391 c.p

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 c.p

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Testo completo

all'avvocato GiovanniNardelli, domiciliazione telematica-ricorrente-controUnipolsai S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Graziosi,domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1588/2025depositata il 24/9/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 22514/2025Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 19004/2026Data pubblicazione 10/06/2026ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente arifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 700 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi