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Decreto — n. 18906/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18906/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18906/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Re Chiara, CrupiBarbara, Lo Re Francesco, Guglielmino Rosaria Maria e Lo Re Carmelo,rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Lo Presti, domiciliazionetelematica-ricorrente-controSiena NPL 2018 Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Santi PierpaoloGiacona, domiciliazione telematica-controricorrente-nonché controMonte dei Paschi di Siena S.p.A.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.485/2025depositata il 02/4/2025;Numero registro generale 22929/2025Numero sezionale 329/2026Numero di raccolta generale 18906/2026Data pubblicazione 10/06/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.il ricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 18906/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.il ricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse;

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio ripetibili dell'avvocato spese di difesa anticipo delle spese assunzione delle spese cauzione per le spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.il ricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse;
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Testo completo

Re Chiara, CrupiBarbara, Lo Re Francesco, Guglielmino Rosaria Maria e Lo Re Carmelo,rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Lo Presti, domiciliazionetelematica-ricorrente-controSiena NPL 2018 Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Santi PierpaoloGiacona, domiciliazione telematica-controricorrente-nonché controMonte dei Paschi di Siena S.p.A.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.485/2025depositata il 02/4/2025;Numero registro generale 22929/2025Numero sezionale 329/2026Numero di raccolta generale 18906/2026Data pubblicazione 10/06/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.il ricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti in solido arifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.000 per compensi, ed euro 200 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi