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Decreto — n. 18890/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18890/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18890/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cato Francesco ConsoliXibilia-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Donvito-controricorrente-nonché controConant S.n.c. Di Marischi Concetta E C., Gi.ma Automobili in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1891/2024depositata il 27/12/2024.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p..c., quanto al rapportoprocessuale con la parte resistente, si può provvedere ed al riguardo,Numero registro generale 8766/2025Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18890/2026Data pubblicazione 10/06/2026stante la desistenza dal giudizio le spese possono compensarsi per la metàdel loro ammontare, liquidato in € 2.200, con condanna della ricorrente alpagamento della metà residua, mentre, stante la loro indefensio nulladeve provvedersi quanto ai rapporti con le parti rimaste intimate;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 18890/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Di Marischi Concetta E C., Gi.ma Automobili in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1891/2024depositata il 27/12/2024.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p..c., quanto al rapportoprocessuale con la parte resistente, si può provvedere ed al riguardo,Numero registro generale 8766/2025Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18890/2026Data pubblicazione 10/06/2026stante la desistenza dal giudizio le spese possono compensarsi per la metàdel loro ammontare, liquidato in € 2.200, con condanna della ricorrente alpagamento della metà residua, mentre, stante la loro indefensio nulladeve provvedersi quanto ai rapporti con le parti rimaste intimate;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio spese di esecuzione riduzione della mercede d'avvocato conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

cato Francesco ConsoliXibilia-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Donvito-controricorrente-nonché controConant S.n.c. Di Marischi Concetta E C., Gi.ma Automobili in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1891/2024depositata il 27/12/2024.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p..c., quanto al rapportoprocessuale con la parte resistente, si può provvedere ed al riguardo,Numero registro generale 8766/2025Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18890/2026Data pubblicazione 10/06/2026stante la desistenza dal giudizio le spese possono compensarsi per la metàdel loro ammontare, liquidato in € 2.200, con condanna della ricorrente alpagamento della metà residua, mentre, stante la loro indefensio nulladeve provvedersi quanto ai rapporti con le parti rimaste intimate;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Visto il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., condanna parte ricorrente allarifusione alla parte resistente della metà delle spese del giudizio dicassazione, liquidate in € 1.100,00 oltre spese generali ed accessori comeper legge.Così deciso in Roma, il 10/06/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca