Decreto — n. 18879/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ranchino, Gabriele Cristinzio-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.434/2024depositata il 19/06/2024.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MNumero registro generale 27166/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 18879/2026Data pubblicazione 10/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 18879/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MNumero registro generale 27166/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 18879/2026Data pubblicazione 10/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ranchino, Gabriele Cristinzio-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.434/2024depositata il 19/06/2024.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MNumero registro generale 27166/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 18879/2026Data pubblicazione 10/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca