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Decreto — n. 18855/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18855/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18855/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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azione e Lepore Cosima,rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Latella, domiciliazione telematica-ricorrenti-controSiena Npl 2018 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato GiovanniMazzitelli, domiciliazione telematica-controricorrente-nonché controBanca Monte Paschi di Siena S.p.A., Calalmonds S.r.l. e ItalfondiarioS.p.A. in nome e per conto di Siena Npl 2018 s.r.l.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.363/2025depositata il 17/4/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;ritenuto che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giornidalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha dichiarato di rinunciare alricorso in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima ela controricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite;Numero registro generale 14487/2025Numero sezionale 321/2026Numero di raccolta generale 18855/2026Data pubblicazione 10/06/2026ritenuto che la controricorrente ha dichiarato di aderire a detta rinuncia anorma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., per cui il giudizio devedichiararsi estinto non pronunciando sulle spese;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 18855/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e ItalfondiarioS.p.A. in nome e per conto di Siena Npl 2018 s.r.l.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.363/2025depositata il 17/4/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;ritenuto che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giornidalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha dichiarato di rinunciare alricorso in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima ela controricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite;Numero registro generale 14487/2025Numero sezionale 321/2026Numero di raccolta generale 18855/2026Data pubblicazione 10/06/2026ritenuto che la controricorrente ha dichiarato di aderire a detta rinuncia anorma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., per cui il giudizio devedichiararsi estinto non pronunciando sulle spese;

Parole chiave

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fine del processo ritiro a seguito di transazione contratto di compensazione dispensa dal versamento delle spese gestione del sinistro ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.Roma, 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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Testo completo

azione e Lepore Cosima,rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Latella, domiciliazione telematica-ricorrenti-controSiena Npl 2018 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato GiovanniMazzitelli, domiciliazione telematica-controricorrente-nonché controBanca Monte Paschi di Siena S.p.A., Calalmonds S.r.l. e ItalfondiarioS.p.A. in nome e per conto di Siena Npl 2018 s.r.l.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.363/2025depositata il 17/4/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;ritenuto che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giornidalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha dichiarato di rinunciare alricorso in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima ela controricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite;Numero registro generale 14487/2025Numero sezionale 321/2026Numero di raccolta generale 18855/2026Data pubblicazione 10/06/2026ritenuto che la controricorrente ha dichiarato di aderire a detta rinuncia anorma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., per cui il giudizio devedichiararsi estinto non pronunciando sulle spese;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.Roma, 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi