Italian Court dismisses most claims for EU medical training pay but allows one claim due to prescription term errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the claims of three medical doctors regarding unpaid EU specialisation course fees, ruling their rights had expired by the statutory deadline. However, the court found a fatal contradiction in the lower court's reasoning for a fourth plaintiff, who argued his right extinguished before the legal prescription period ended. Consequently, the judgment against this specific plaintiff was quashed and remanded for retrial, while the other cases were declared extinguished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2944 c.c.; Art. 4 comma 43 legge 183/2011: The court must identify the correct prescription deadline; if the lower court declares a right extinguished prior to the statutory deadline, the reasoning is contradictory and the judgment must be quashed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
dall’Avv. CarloAmoruso– ricorrenti principali –controPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona delPresidente del Consiglio pro tempore, E MINISTERODELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERODELLA SALUTE E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLErappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrenti –e sul ricorso successivo, iscritto al medesimo R.G., proposto daSCOTTI TEODORO, SEDITA IRENE ANTONIETTA, STILOANNUNZIATA, TAVIANI ANGELO, TOSI TIZIANO, VANNUCCINumero registro generale 22703/2024Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 18799/2026Data pubblicazione 09/06/2026ZUCCARELLO MARIO E ZURLO ALFREDO, tutti rappresentati e difesidall’Avv.
Marco Tortorella– ricorrenti successivi –controPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona delPresidente del Consiglio pro tempore, E MINISTERODELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERODELLA SALUTE E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLErappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrenti –e sul ricorso successivo, iscritto al medesimo R.G., proposto daVITTORIA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’Avv. BartolomeoGrippo– ricorrente successivo –controPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona delPresidente del Consiglio pro tempore, E MINISTERODELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERODELLA SALUTE E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLErappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrenti –Avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA n. 5273/2024,depositata il giorno 25 luglio 2024.Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5maggio 2026 dal consigliere RAFFAELE ROSSI.r.g. n. 22703/2024 2Cons. est.
Raffaele RossiNumero registro generale 22703/2024Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 18799/2026Data pubblicazione 09/06/20261. Gli odierni ricorrenti - in epigrafe dettagliatamente indicati -,deducendo di avere frequentato (in differenti periodi di tempo) corsipost lauream di specializzazione universitaria in medicina (con iscrizioniavvenute tra l’anno 1981 e l’anno 1995) e di non aver ricevuto laremunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n.82/76, domandarono giudizialmente la condanna della Presidenza delConsiglio dei Ministri in via principale, al pagamento dell’adeguataremunerazione per ogni anno di corso di specializzazione frequentatooppure, in via alternativa, al risarcimento dei danni patiti per lamancata attuazione delle menzionate direttive comunitarie.2.
L’adito Tribunale di Roma rigettò le domande per intervenutaprescrizione del diritto, con pronuncia poi confermata dalla decisione inepigrafe indicata.Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte capitolina ha individuatoil dies a quo del termine di prescrizione (ordinaria decennale) nella datadi entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, quale momentodi consolidamento dell’inadempimento statale, reso manifesto dallaprevisione normativa di una - soltanto soggettivamente parziale -ottemperanza alle regole comunitarie.3. Per la cassazione di questa sentenza Leonello Serfilippi, PatriziaAnna Maria Ugolini e Pierandrea Vigezzi hanno uno actu propostoimpugnazione di legittimità, affidata a cinque motivi, alla qualeresistono, con unitario controricorso, la Presidenza del Consiglio deiMinistri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministerodella Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.Avverso la stessa sentenza hanno dispiegato ulteriore e successivaimpugnazione di legittimità, articolata in due motivi, i ricorrenti indicatiin epigrafe con capofila Teodoro Scotti; ad essa resistono, con unitariocontroricorso, le medesime P.A., in epigrafe menzionate.r.g. n. 22703/2024 3Cons. est.
Raffaele RossiNumero registro generale 22703/2024Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 18799/2026Data pubblicazione 09/06/20264. Con provvedimento del 21 febbraio 2025, è stata formulata, aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizionedelle due impugnazioni nel senso della: (i) improcedibilità per il ricorsoprincipale di Leonello Serfilippi ed altri, per omesso deposito dellarelata di notifica della sentenza gravata, dichiarata come notificata; (ii)inammissibilità per il ricorso successivo di Teodoro Scotti ed altri, peressere la decisione impugnata conforme a consolidati orientamentinomofilattici in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del dannoda inadempimento di direttive comunitarie.5.
Con atto notificato il 21 febbraio 2025, Giuseppe Vittoria haproposto ricorso successivo, per quattro motivi, avverso la stessasentenza, cui resistono, con unico controricorso, le P.A. suindicate.6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.Il ricorrente Giuseppe Vittoria ha depositato memoria illustrativa.Anche i ricorrenti con capofila Teodoro Scotti hanno depositato unamemoria, sebbene unicamente per sollecitare declaratoria di estinzionedel giudizio con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Alla rituale comunicazione della proposta di definizione delgiudizio non è seguita la formulazione dell’istanza di decisione previstadall’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. né ad opera deiricorrenti principali né da parte dei ricorrenti successivi indicati inepigrafe con capofila Teodoro Scotti.Ambedue i ricorsi devono pertanto considerarsi rinunciati e i relativigiudizi di cassazione dichiarati estinti.Mette conto di rilevare che alla relativa pronuncia non si potètuttavia provvedere con il decreto previsto dall’art. 391 cod. proc. civ.;la proposizione, sopravvenuta rispetto alla proposta di definizione, dir.g. n. 22703/2024 4Cons. est.
Raffaele RossiNumero registro generale 22703/2024Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 18799/2026Data pubblicazione 09/06/2026un’ulteriore impugnazione avverso la medesima sentenza imponeva, aisensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la trattazione congiunta di tutti iricorsi, pertanto disposta nell’odierna adunanza camerale.I tre ricorsi debbono, dunque, essere riuniti.2. Quanto alle spese del processo di legittimità riguardo ai duericorsi rinunciati, la desistenza manifestata dai menzionati due gruppidi ricorrenti ne giustifica la compensazione, nella misura dei due terzicomplessivi.La quantificazione della residua somma oggetto della condanna sicompie in base ai criteri in appresso esplicitati.2.1.
Onde determinare lo scaglione tariffario da applicare per ilcomputo dei compensi professionali, il valore della causa va individuatoin base al petitum (art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55), ovvero in basealla domanda di importo più elevato (Cass. 17/07/2024, n. 10367).2.2. In prime cure, Leonello Serfilippi, Patrizia Anna Maria Ugolinie Pierandrea Vigezzi domandarono la condanna dello Stato alpagamento della somma di euro 11.103,82 ciascuna per ogni anno delcorso di specializzazione: attesa la durata quinquennale del corsofrequentato dal Vigezzi, l’importo della domanda più elevata era, insorte capitale, pari ad euro 55.519,10.Avendo detti attori richiesto le maggiorazioni per interessi e perrivalutazione monetaria, aggiungendo gli accessori a tale titolomaturati (art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.), si addiviene ad unimporto compreso nello scaglione tra euro 52.000 ed euro 260.000.Per una causa di tale valore, ritiene la Corte di operare laliquidazione dei compensi professionali come segue:-) individuando quale parametro il valore di euro 3.000, prossimoal minimo in considerazione della natura stereotipata delle questioniposte dai ricorrenti;r.g. n. 22703/2024 5Cons. est.
Raffaele RossiNumero registro generale 22703/2024Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 18799/2026Data pubblicazione 09/06/2026-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, secondo comma, d.m.n. 55 del 2014 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo alprimo fino al complessivo terzo (e quindi del 60%);-) pervenendo così ad un importo totale di euro 1.800 (3.000 x60%) più 3.000, ovvero euro 4.800;- ) pertanto, stante la disposta compensazione per i due terzi, dettiricorrenti vanno infine condannati, a titolo di spese di lite, al pagamentodella somma di euro 1.600.2.3.
Anche i ricorrenti successivi con capofila Teodoro Scottidomandarono in primo grado la condanna dello Stato al pagamentodella somma di euro 11.103,82 ciascuno per ogni anno del corso dispecializzazione: attesa la durata quinquennale frequentati da alcuni diloro, l’importo della domanda più elevata era, in sorte capitale, pari adeuro 55.519,10.Avendo detti attori richiesto le maggiorazioni per interessi e perrivalutazione monetaria, aggiungendo gli accessori a tale titolomaturati (art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.), si addiviene ad unimporto compreso nello scaglione tra euro 52.000 ed euro 260.000.Per una causa di tale valore, ritiene la Corte di operare laliquidazione dei compensi professionali come segue:-) individuando quale parametro il valore di euro 3.000, prossimoal minimo, in considerazione della natura stereotipata delle questioniposte dai ricorrenti;-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, secondo comma, d.m.n. 55 del 2014 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo alprimo fino al decimo, e così complessivamente del 270%;-) pervenendo così ad un importo totale di euro 8.100 (3.000 x270%) più 3.000, ovvero euro 11.100;r.g. n. 22703/2024 6Cons. est.
Raffaele RossiNumero registro generale 22703/2024Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 18799/2026Data pubblicazione 09/06/2026- ) pertanto, stante la disposta compensazione per i due terzi, dettiricorrenti vanno infine condannati, a titolo di spese di lite, al pagamentodella somma di euro 3.700, oggetto della finale condanna.2.4. Poiché la parte beneficiaria della condanna alle spese ècostituita da amministrazioni dello Stato, per le quali vige il sistemadella prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli attigiudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario coniscrizione in un registro di cancelleria delle somme dovute a tale titolo,la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata alrimborso delle spese eventualmente prenotate a debito, come giàritenuto più volte da questa Corte (v., ex aliis, Cass. 11/09/2018, n.22014;
Cass. 18/04/2000).3. Il tenore della pronuncia - che è di estinzione - escludel’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per ilversamento, da parte dei citati ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni.4. Diverso esito merita il ricorso di Giuseppe Vittoria, non ancoradepositato al momento di formulazione della proposta di definizione.Detto ricorso è innanzitutto ammissibile: tempestiva ne è laproposizione, per essere applicabile il c.d. termine lungo previstodall’art. 327 cod. proc. civ., dacché al ricorrente non sono statenotificate le impugnazioni dispiegate dalle altre parti.5.
Il ricorso è affidato a quattro motivi.5.1. Il primo denuncia omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio, costituito dall’intervenuta interruzione del termine decennaledi prescrizione e dalla tempestività dell’azione in giudizio.5.2. Il secondo rileva nullità della sentenza per contraddittorietàdella motivazione, basata su elementi contrastanti là dove «affermar.g. n. 22703/2024 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22703/2024Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 18799/2026Data pubblicazione 09/06/2026che era decorso il termine di prescrizione all’epoca in cui era invece giàstato promosso il giudizio di primo grado di cui pure dà atto».5.3.
Il terzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2947cod. civ. e della legge 12 novembre 2011, n. 183, violazione ravvisatanell’aver ritenuto alla data del 21 marzo 2013 (di promozione della litein prime cure) decorso il termine di prescrizione dell’azione che invecespirava il 31 dicembre 2014.5.4. Il quarto censura la sentenza poiché emessa in mancanzadell’acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, pur richiestadall’odierno ricorrente.6. Logicamente preliminare – e, per quanto si dirà assorbente – èla disamina del secondo motivo, il quale è fondato.Con specifico riferimento alla posizione di Giuseppe Vittoria, lasentenza impugnata, dopo aver rilevato l’interruzione del corso dellaprescrizione con l’atto di messa in mora del 24 luglio 2009, ha ritenutoil diritto al risarcimento del danno «prescritto alla data del 31 dicembre2016 (decorso il nuovo termine quinquennale di prescrizione introdottodall’art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011), cioè anteriormenteall’instaurazione del giudizio di primo grado, che è stato introdotto concitazione 21 marzo 2013».La trama argomentativa ora trascritta è inficiata da evidente viziodi logicità, per irrimediabile inconciliabilità tra gli enunciati di cui essasi compone.Individuato – sulla scorta di una esegesi della portata dell’art. 4,comma 43, della legge n. 183 del 2011 conforme ai princìpi enunciatida questa Corte (in specie, Cass. 20/12/2023, n. 35571) – il termineultimo per l’esercizio del diritto risarcitorio nella data del 31 dicembre2016, risulta intrinsecamente contraddittoria l’affermazione della giàintervenuta estinzione di tale diritto all’epoca di promuovimento dellar.g. n. 22703/2024 8Cons. est.
Raffaele RossiNumero registro generale 22703/2024Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 18799/2026Data pubblicazione 09/06/2026lite in prime cure, risalente – dato pacifico ed emergente ex actis – adun momento anteriore (21 marzo 2013) allo spirare di detto termine.7. L’illustrata anomalia motivazionale impone la cassazione dellasentenza gravata, limitatamente al rapporto tra Giuseppe Vittoria e leamministrazioni controricorrenti, con rinvio, per nuovo esame dellacausa, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.L’accoglimento del secondo motivo assorbe lo scrutinio dei restanti.8.
Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del giudizio di legittimità tra Giuseppe Vittoria e leamministrazioni controricorrenti. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione promosso da LeonelloSerfilippi, Patrizia Anna Maria Ugolini e Pierandrea Vigezzi.Dichiara estinto il giudizio di cassazione promosso dai ricorrentisuccessivi, in epigrafe indicati con capofila Teodoro Scotti.Dichiara compensate nella misura dei due terzi le spese di lite traLeonello Serfilippi, Patrizia Anna Maria Ugolini e Pierandrea Vigezzi e leamministrazioni controricorrenti.Dichiara compensate nella misura dei due terzi le spese di lite tra iricorrenti successivi, in epigrafe indicati con capofila Teodoro Scotti ele amministrazioni controricorrenti.Condanna Leonello Serfilippi, Patrizia Anna Maria Ugolini ePierandrea Vigezzi, in solido tra loro, al pagamento in favore delleamministrazioni controricorrenti delle residue spese del giudizio dilegittimità, liquidate, in tale misura, in euro 1.600 per compensiprofessionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.Condanna i ricorrenti successivi, in epigrafe indicati con capofilaTeodoro Scotti, in solido tra loro, al pagamento in favore delleamministrazioni controricorrenti delle residue spese del giudizio dir.g. n. 22703/2024 9Cons. est.
Raffaele RossiNumero registro generale 22703/2024Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 18799/2026Data pubblicazione 09/06/2026legittimità, liquidate, in tale misura, in euro 3.700 per compensiprofessionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.Accoglie il motivo del ricorso proposto da Giuseppe Vittoria, cassala sentenza impugnata in relazione allo stesso e rinvia ad altra Sezionedella Corte di appello di Roma, comunque in diversa composizione, cuidemanda altresì di provvedere alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità tra il predetto ricorrente e le amministrazionicontroricorrenti.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele Gaetano Antonio Frascar.g. n. 22703/2024 10Cons. est.
Raffaele Rossi