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Ordinanza — n. 18794/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual grounds for the omitted examination of documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18794/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the exact facts represented by the documents allegedly omitted by the lower court. The appellant argued that the first-instance judge did not examine the entire accounting records, but the court noted that the documents themselves were not identified. Consequently, the court ruled that the lower court had examined the documents and the underlying facts, rendering the complaint without foundation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.: The ground for inadmissibility under Art. 360 c.p.c. for omitted examination of facts is inapplicable when the contested documents are not specifically identified, as the lower court necessarily examined the facts represented by them.

Parole chiave

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omesso esame documenti cassazione inammissibile fatti non identificati doppia conforme contabilità bancaria fideiussione factoring c.d. omesso esame debito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n.
Art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.
“doppiaconforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguenteinammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
11511; Cass. 13 giugno 2014, n.
art. 210 cod. proc. civ
e, in caso di inerzia, conordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., mentre dagli atti risultavache gli appellanti non avessero mai avanzato alcuna richiesta prima dipromuovere l’opposizione.3.
art. 332 c.p
In via preliminare, va rilevato che il ricorso non è stato proposto nénotificato a Mario Presentini: poiché la sua posizione è riconducibile allanorma dell’art. 332 c.p.c.
art. 2697 c.c
civ., “violazione o falsa applicazione di norma di diritto, conparticolare riferimento all’art. 2697 c.c.”Il ricorrente lamenta che la Corte di appello, come già il Tribunale, haviolato l’art.
art. 2697 cod. civ
2697 c.c.”Il ricorrente lamenta che la Corte di appello, come già il Tribunale, haviolato l’art. 2697 cod. civ.
articolo 2697 cod.civ
Il ricorrente prospetta in modo irrituale la violazione della regolain materia di distribuzione dell’onere della prova.È appena il caso di ricordare il principio fatto proprio dalle SezioniUnite di questa Corte, ai sensi del quale la violazione dell'articolo 2697 cod.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6-II, 9 marzo 2022, n. 7724
Cass. sez. 6-II, 28 febbraio 2023, n. 5497
Cass. sez. 6-II, 7 maggio 2018, n. 10897
Cass. sez. 6-II, 10 marzo 2014, n. 5528
Cass. Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

oni,domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -controSIENA NPL 2018 s.r.l., rappresentata dalla mandataria DOVALUEs.p.a, in persona del legale rappresentante p.t. Umberto Scialpi,rappresentata e difesa dall’avv. Franca Testerini, domiciliata ex lege comeda indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 2369/2023 della Corte d’appello diudita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23.4.2026 dalConsigliere dott.

Roberto Simone.Pag. 1 di 8Numero registro generale 12014/2024Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 18794/2026Data pubblicazione 09/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza pubblicata il 24.10.2019,respingeva l’opposizione proposta da Mario Presentini e Marcello Roggiavverso il decreto ingiuntivo, con cui era stato loro ingiunto il pagamento dieuro 99.575,80, oltre agli accessori, in favore di Monte Paschi di SienaLeasing Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a., qualifideiussori della Cooperativa Sociale Work 2000.Gli opponenti avevano dedotto l’insussistenza del credito,prospettando che la Cooperativa aveva ceduto fatture per importi superiorialle anticipazioni ricevute; che gli incassi dei crediti ceduti erano intervenutie la creditrice non aveva mai lamentato “insoluti”; che la banca avevamostrato inadeguatezze nella contabilizzazione e, in particolare, non avevacontabilizzato un saldo attivo di euro 94.778,07 al marzo 2009 relativo alconto n. 7285; che quali fideiussori avevano diritto all’esibizione di “tuttala contabilità” del rapporto di factoring, non limitata alle sole anticipazionima comprensiva anche delle cessioni non anticipate e degli incassi.Banca Monte Paschi di Siena s.p.a. si era costituita per conto di MontePaschi di Siena Leasing Factoring Banca per i Servizi Finanziari alleImprese s.p.a. e aveva chiesto il rigetto dell’opposizione, evidenziando lamancata contestazione degli estratti periodici e la genericitàdell’opposizione.

L’opposta aveva contestato la pretesa mancatacontabilizzazione del saldo attivo dell’importo di euro 94.778,07 nel conton. 7285, aveva prodotto i “partitari” dei conti di appoggio inerenti alrapporto di factoring ed aveva precisato che i conti “COM” rappresentavanogli importi dovuti dal debitore principale, mentre il conto “FIN” indicava lecessioni delle fatture.2. La Corte di appello di Firenze, dinanzi alla quale si era costituitaItalfondiario s.p.a. quale mandataria di Siena NPL 2018 s.r.l., cessionariadel credito per atto del 20.12.2017, con sentenza pubblicata il 21.11.2023,respingeva l’appello proposto dal Presentini e dal Roggi, gravandoli dellespese del grado.Pag. 2 di 8Numero registro generale 12014/2024Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 18794/2026Data pubblicazione 09/06/2026La corte osservava che gli appellanti avevano svolto contestazionigeneriche alla documentazione prodotta in primo grado dalla creditrice,limitate alla pretesa mancanza di evidenza delle erogazioni e alla noncomprensibilità dello svolgimento del rapporto sulla base degli estratticonto; escludeva che la genericità delle contestazioni potesse giustificarsisulla base della riferita mancata ricezione o del mancato deposito degliestratti conto, poiché l’andamento del rapporto poteva ricostruirsi anchemediante i partitari.

Aggiungeva la corte che, una volta dimostrata dallacreditrice la fonte negoziale del diritto mediante la produzione del contrattodi factoring, era onere degli appellanti fornire la ricostruzionedell’andamento del rapporto, anche previo recupero degli estratti contomediante la richiesta ex art. 119, comma 4, t.u.b. e, in caso di inerzia, conordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., mentre dagli atti risultavache gli appellanti non avessero mai avanzato alcuna richiesta prima dipromuovere l’opposizione.3. Per la cassazione della sentenza della corte fiorentina ricorre MarcelloRoggi, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Dovalue s.p.a.quale mandataria di Siena NPL 2018 s.r.l.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, va rilevato che il ricorso non è stato proposto nénotificato a Mario Presentini: poiché la sua posizione è riconducibile allanorma dell’art. 332 c.p.c. e riguardo ad esso l’impugnazione è ormaipreclusa, non si deve provvedere ai sensi del secondo comma della dettanorma.Pag. 3 di 8Numero registro generale 12014/2024Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 18794/2026Data pubblicazione 09/06/20262.

Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione di norma di diritto, conparticolare riferimento all’art. 2697 c.c.”Il ricorrente lamenta che la Corte di appello, come già il Tribunale, haviolato l’art. 2697 cod. civ. per aver ritenuto assolto l’onere probatorio daparte della resistente mediante la sola produzione del contratto di factoring,spostando sui fideiussori l’onere di ricostruire l’andamento del rapporto, pura fronte della contestazione di insussistenza del credito.In particolare, il ricorrente ha rilevato che i partitari prodotti non eranoveritieri e intellegibili, ma al riguardo la Corte di appello avrebbe“sostanzialmente” omesso di pronunciarsi.

I partitari servono adocumentare solo che la banca si è resa cessionaria dei crediti portati dallefatture emesse dalla cooperativa (debitore principale). In presenza dellacontestazione del credito, la banca avrebbe dovuto provare l’effettivaerogazione di provvista. Il ricorrente ha aggiunto che, mentre nell’estrattodi conto corrente la contabilizzazione di un anticipo su fatture costituisceposta attiva e, quindi, comproverebbe l’erogazione, nel rapporto di factoringla contabilizzazione dell’anticipo è una posta debitoria del cessionario chepresuppone un’erogazione ma non la relativa prova.

Viceversa, la provadelle erogazioni si sarebbe dovuta dare con contabili, estratti con accrediti,o documenti analoghi non prodotti dalla creditrice, e che, in base al principiodi vicinanza della prova, la banca avrebbe dovuto documentare l’interorapporto, incluse le poste relative ai versamenti ricevuti dai debitori ceduti.2.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, il ricorrente ha omesso di indicare la motivazioneoggetto di critica, così delegando inammissibilmente questa Corte aindividuare a che cosa dovrebbe riferirsi, mentre è onere del ricorrenteprovvedervi, atteso che per svolgere qualsiasi motivo di impugnazione,occorrendo ch’esso si correli alla motivazione della decisione impugnata,che serve a criticare, è necessario identificarla.Pag. 4 di 8Numero registro generale 12014/2024Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 18794/2026Data pubblicazione 09/06/2026Quand’anche volesse ritenersi che la motivazione impugnata siaquella resa dalla Corte d’appello in relazione al primo motivo d’appello,riportata nelle pagine 9 e 10 del ricorso e corrispondente a quanto indicatodalla Corte d’appello da pagina 8, ultimo capoverso, a pagina 10, secondocapoverso, la censura esula in modo manifesto dal consentito sindacato dilegittimità.

Il ricorrente prospetta in modo irrituale la violazione della regolain materia di distribuzione dell’onere della prova.È appena il caso di ricordare il principio fatto proprio dalle SezioniUnite di questa Corte, ai sensi del quale la violazione dell'articolo 2697 cod.civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondatasull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi auna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi edeccezioni (v.

Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazioneespressa, sebbene non massimata sul punto; Cass., 6-III, 23 ottobre 2018,n. 26769; sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313; 15 ottobre 2024, n. 26739;adde: Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395 e successive conformi,declinanti un principio di diritto analogo).Ipotesi non ricorrente nel caso di specie, poiché la Corte d’appello,una volta acclarata l’esistenza di un titolo contrattuale, ha basato ladecisione sui “partitari” prodotti dall’opposta, genericamente contestati daifideiussori, esprimendo una valutazione in fatto non censurabile in questasede se non sotto il profilo della logicità e della correttezza della valutazione.Rivalutazione in fatto il cui svolgimento per l’appunto sollecita il ricorrente,là dove si sofferma sul contenuto dei partitari e degli estratti conto, nonchésu quanto possa ricavarsi da tale documentazione.Il ricorrente, senza neppure prospettare una violazione di dirittosostanziale pertinente alla materia trattata, sollecita a questa Corte unriesame del fatto e della prova estraneo al giudizio di legittimità, in quanto,nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profiloPag. 5 di 8Numero registro generale 12014/2024Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 18794/2026Data pubblicazione 09/06/2026logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione delgiudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fattiin discussione (v.

Cass., sez. II, 23 marzo 2024, n. 10927; Cass., sez. V,22 novembre 2023, n. 32505; Cass., sez. II, 31 marzo 2022, n. 10525;Cass., sez. 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez. I, 23 maggio 2014,n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).3. Con il secondo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio eoggetto di discussione tra le parti.Il ricorrente si duole dell’omesso esame della stampa di una“schermata” del rapporto di factoring, prodotta all’udienza del 15.9.2015 enon contestata dall’opposta, dalla quale risultava un saldo attivo del conton. 7285 per euro 94.778,07; tale importo, se considerato, sarebbe statoidoneo a ridurre “enormemente” la pretesa avversaria.

Il Tribunale avevaescluso la rilevanza probatoria del documento, nonostante la mancatacontestazione, mentre la Corte d’appello, pur menzionando il documentonel contesto della ritenuta inadeguatezza delle contestazioni, non lo hapreso in debita considerazione.3.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma quarto, cod.proc. civ., applicabile ratione temporis, poiché in caso di una doppiapronuncia conforme, sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni difatto oggetto di censura, non è ammesso il ricorso per cassazione ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato la decisione delprimo grado in ordine alla ritenuta sussistenza del credito eall’inadeguatezza dei rilievi sollevati dai fideiussori e il ricorrente non hadimostrato la diversità delle ragioni esposte nelle due sentenze conriferimento “ai medesimi fatti” (v.

Cass. 29 gennaio 2024, n. 2701; 20Pag. 6 di 8Numero registro generale 12014/2024Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 18794/2026Data pubblicazione 09/06/2026settembre 2023, n. 26934; 28 febbraio 2023, n. 5497; 7 maggio 2018, n.10897; 10 marzo 2014, n. 5528).Va ricordato che, secondo questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. “doppiaconforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguenteinammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360,comma 1, n. 5), cod. proc. civ., non solo quando la decisione di secondogrado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anchequando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori perrafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v., Cass.sez. 6-II, 9 marzo 2022, n. 7724; 2701/2024, cit.).L’applicabilità nel presente procedimento dell’art. 360, comma quarto,cod. proc. civ. non induce un esito diverso, poiché la previsione normativa“per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti” ha, semmai, reso ancor piùnetta nel riferimento «ai fatti» l’espressione “questioni di fatto”, contenutain quella previgente nell’art. 348-ter, commi quarto e quinto, cod. proc. civ.,dovendosi verificare la conformità delle decisioni rispetto «ai medesimifatti».Ad abundantiam, comunque, va osservato che il motivo, a prescinderedalla puntuale replica della resistente, nonché dal rilievo che si denuncial’omesso esame di un documento e non dei fatti – nemmeno identificati –in esso rappresentati, è del tutto fuori luogo: la corte territoriale haesaminato il documento e, dunque, i fatti in esso rappresentati.4.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo aPag. 7 di 8Numero registro generale 12014/2024Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 18794/2026Data pubblicazione 09/06/2026titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez.

Un., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.600,00per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpacome dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 23 aprile 2026.Il PresidenteDott.

Raffaele Gaetano Antonio FrascaPag. 8 di 8