Decreto — n. 18709/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto Ivone e ColettoIlenia rappresentati e difesi dall'avvocato Fulvio Carollo, presso il qualehanno domiciliazione telematica-ricorrenti-controZambon Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Luigi Loyunitamente all’avvocato Piero Vitacchio, presso il quale ha domiciliazionetelematica-controricorrente-e controGenerali Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Tassoni.presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-nonché controOfficine Meccaniche F.lli Zambon S.n.c. in liquidazione, presso il quale hadomiciliazione telematica-intimata-Numero registro generale 3651/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 18709/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2134/2024depositata il 4/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo per ciascun controricorrente, seguono la soccombenza, concondanna in solido per il comune interesse;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 18709/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in liquidazione, presso il quale hadomiciliazione telematica-intimata-Numero registro generale 3651/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 18709/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2134/2024depositata il 4/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo per ciascun controricorrente, seguono la soccombenza, concondanna in solido per il comune interesse;
Parole chiave
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to Ivone e ColettoIlenia rappresentati e difesi dall'avvocato Fulvio Carollo, presso il qualehanno domiciliazione telematica-ricorrenti-controZambon Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Luigi Loyunitamente all’avvocato Piero Vitacchio, presso il quale ha domiciliazionetelematica-controricorrente-e controGenerali Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Tassoni.presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-nonché controOfficine Meccaniche F.lli Zambon S.n.c. in liquidazione, presso il quale hadomiciliazione telematica-intimata-Numero registro generale 3651/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 18709/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2134/2024depositata il 4/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo per ciascun controricorrente, seguono la soccombenza, concondanna in solido per il comune interesse;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti in solido arifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquidaper ognuno dei controricorrenti in euro 1.200 per compensi ed euro 200per gli esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi