Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18703/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18703/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18703/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

banesi Massimo, BissoliVittorio, Barbieri Pasquale, Baroncini Vittorio Riniero, Bianca Mario, CarinoMauro, Boselli Gilberto, Bruno Marco, Bruscagnin Alberto, Cadoni Marina,Cantone Angela, Camillo Luigi, Bili Giovanni Maria, Bacchieri CortesiMarco, Cecchi Myriam, Cedrone Giuseppina, Colella Michele, CarubiaAntonino, Coloretti Isotta Leonilde, Crucinio Vincenzo, Covino Elvio,Cassano Carramusa Teresa, Cesari Luisella, domiciliati ex lege pressol’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Marco Tortorella, che lirappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4394/2022 depositatail 24/06/2022Numero registro generale 3145/2023Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 18703/2026Data pubblicazione 09/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 18703/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario spese di esecuzione spese di ripristino condono delle spese procedurali spese mediche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

banesi Massimo, BissoliVittorio, Barbieri Pasquale, Baroncini Vittorio Riniero, Bianca Mario, CarinoMauro, Boselli Gilberto, Bruno Marco, Bruscagnin Alberto, Cadoni Marina,Cantone Angela, Camillo Luigi, Bili Giovanni Maria, Bacchieri CortesiMarco, Cecchi Myriam, Cedrone Giuseppina, Colella Michele, CarubiaAntonino, Coloretti Isotta Leonilde, Crucinio Vincenzo, Covino Elvio,Cassano Carramusa Teresa, Cesari Luisella, domiciliati ex lege pressol’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Marco Tortorella, che lirappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4394/2022 depositatail 24/06/2022Numero registro generale 3145/2023Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 18703/2026Data pubblicazione 09/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro15.000,00 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il PresidenteLina Rubino