Ordinanza — n. 18655/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI, rappresentata e difesa dall'avvocatoMARIO MOSSALI (MSSMRA67B15A794J), con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-controEDIZIONI RADIO S.A.S. DI UGO PONZIO C., in persona del legalerappresentante e socio accomandatario, UGO PONZIO, rappresentata edifesa dagli avvocati GIUSEPPE VALTER CAVAGNA (CVGGPP56B28L773R)e ADRIANA SARA POZZI (PZZDNS77E48Z112X), con domicilio digitale exlege;-controricorrente-nonché controNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE d'appello di MILANO n. 505/2023,depositata il 14/02/2023 e notificata il 15/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dalConsigliere MARILENA GORGONI.Il Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, consentenza n. 11470/2019, riuniti due procedimenti – quello promosso daEdizioni Radio di Ugo Ponzio C.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1455 cod. civ, artt. 2909 cod. civ, art. 346 cod. proc. civ, art. 2598 cod. civ, art. 112 c.p, art. 112 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 18655/2026 — snciv · Corte di Cassazione: La decisione, a ben vedere, si pone in linea con la stessagiurisprudenza che il Fallimento ATI srl ha richiamato. L’azione risarcitoria,formulata in termini di condanna generica e con liquidazione di unaprovvisionale, non è stata collegata alla domanda di risoluzioneNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026contrattuale ma all’illecito concorrenziale ex art. 2598 cc e così è statariproposta in appello in via incidentale (punto f delle conclusioni)».Secondo la ricorrente, invece, trova smentita documentale il fatto chel’azione risarcitoria non fosse stata collegata alla domanda di risoluzionecontrattuale, ma all’illecito concorrenziale ex art. 2598 cod. civ.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
I, rappresentata e difesa dall'avvocatoMARIO MOSSALI (MSSMRA67B15A794J), con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-controEDIZIONI RADIO S.A.S. DI UGO PONZIO C., in persona del legalerappresentante e socio accomandatario, UGO PONZIO, rappresentata edifesa dagli avvocati GIUSEPPE VALTER CAVAGNA (CVGGPP56B28L773R)e ADRIANA SARA POZZI (PZZDNS77E48Z112X), con domicilio digitale exlege;-controricorrente-nonché controNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE d'appello di MILANO n. 505/2023,depositata il 14/02/2023 e notificata il 15/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dalConsigliere MARILENA GORGONI.Il Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, consentenza n. 11470/2019, riuniti due procedimenti – quello promosso daEdizioni Radio di Ugo Ponzio C.
S.a.S. (per brevità, d’ora in avantiEdizioni Radio) per lamentare le interferenze, a far data dal marzo 2015,nel segnale irradiato dall’impianto di Mottarone sulla frequenza FM100.500 MHz nelle province di Novara, Varese, Milano e Pavia e quellopromosso dalla medesima emittente per dolersi delle interferenze nellaprovincia di Vercelli, registrate dal novembre 2015, interferenze imputatein entrambi i casi all’impianto di Advanced Telecommunications andInformations S.r.L. (d’ora in avanti ATI S.r.L.), collocato in località Campodei Fiori Grande Albero che trasmetteva sulla medesima frequenza – nelgiudizio riassunto, a seguito dell’interruzione di quello inizialmenteinstaurato per effetto della dichiarazione di fallimento di ATI S.r.L., in cuiinterveniva volontariamente Himadri LTD, alla quale ATI S.r.L. in bonisaveva trasferito, con contratto «di conferimento dei cespiti» del29/12/2015, i suoi impianti e in favore della quale era stata volturata laconcessione per l’esercizio della radiodiffusione:a) accertava il grave inadempimento da parte di ATI S.r.L. degli obblighiassunti con il c.d.
Accordo Bozzini del 9/04/1992, in forza del qualeEdizioni Radio e Radio Studio Cinque, che poi aveva ceduto l’impianto aRadio Amica S.r.L. e successivamente a G.R.T. S.r.L., dante causa di ATIS.r.L., avevano concordato specifiche modifiche tecniche agli impianti diNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026trasmissione per assicurare la reciproca ricezione dei segnali senzainterferenze;b) dichiarava risolto il suddetto Accordo;c) ordinava al curatore del Fallimento ATI S.r.L. - che era stato nominatocustode dell’impianto nell’ambito della fase cautelare legata al giudizio direvocazione promosso avanti al Tribunale di Milano per ottenere ladeclaratoria di inefficacia ex art. 66 legge fall. e 2901 cod.civ. - di cessareimmediatamente ogni turbativa alle trasmissioni irradiate da EdizioniRadio.Avverso detta sentenza proponevano separati appelli, poi riuniti, HimadriLTD e il Fallimento ATI S.r.L.Edizioni Radio, in via principale, domandava la conferma della sentenzadel Tribunale e proponeva altresì appello incidentale e condizionato.La Corte d’appello di Milano, con la pronuncia n. 505/2023, depositata il14/02/2023 e notificata il 15/02/2023, ha rigettato tanto gli appelliproposti in via principale quanto quello incidentale condizionato ed haconfermato la sentenza del Tribunale.Himadri LTD ricorre per la cassazione di detta decisione, formulando ottomotivi, illustrati con memoria.Edizioni Radio S.r.L. resiste con controricorso.Il Fallimento ATI S.r.L. non svolge attività difensiva in questa sede.Si dà atto che Edizioni Radio, autorizzata con provvedimento delPresidente titolare della Terza sezione civile di questa Corte del17/01/2024 Edizioni Radio a ridepositare il controricorso entro il 26gennaio 2024, ha provveduto tempestivamente, depositandolo in data 22gennaio 2024.Essendo stato tolto dal ruolo dell’udienza originariamente fissata il 22maggio 2025 per indisponibilità del Consigliere relatore, la trattazione delricorso è stata rifissata in data odierna, ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc. civ.Numero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2934, 2935, 2941, 2943 e 2945 cod. civ., inrelazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ.Il giudice a quo, dopo aver ribadito che il diritto alla risoluzione puòessere fatto valere da quando si manifesta l’inadempimento, avutoriguardo all’interesse della controparte, ha così ragionato:i) Radio Studio Cinque, dopo un periodo iniziale di adempimento degliobblighi assunti con l’Accordo Bozzini, era stata autorizzata dal Tribunaledi Busto Arsizio, onde evitare le interferenze con altre emittentiradiofoniche che avevano generato un ulteriore contenzioso, ad una«sperimentazione per la compatibilità tecnica dei due impianti» (l’impiantodi Radio Cinque era stato trasferito e la frequenza dei valori concessori erastata ridotta al fine di ridurre il campo irradiato) fino alla revoca di dettaautorizzazione, motivata dal fallimento della sperimentazione, intervenutanel settembre 2000, a seguito della quale gli Ispettori territoriali dellaLombardia e del Piemonte avevano stabilito che l’impianto di Campo dei223/90 e successive modifiche, il quale teneva conto degli accordiraggiunti nel giudizio tenutosi avanti al Pretore di Varese (AccordoBozzini);ii) nel maggio 2003, come emergeva dalla C.T.U., l’impianto ditrasmissione era stato ripristinato proprio con le specifiche tecniche chel’Accordo Bozzini aveva inteso superare;iii) nel 2007 ATI S.r.L., divenuta cessionaria del ramo d’azienda costituitodall’impresa radiofonica e dall’impianto per la trasmissione sulla frequenza100,400 MHz da località Campo dei Fiori, era risultata soccombente nelcontenzioso con un’altra emittente, Radio Lombardia, ed aveva dunquedato esecuzione alla decisione del Tribunale di Busto Arsizio, spegnendoNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’impianto di Grande Albergo e riattivandolo solo dopo il 2011, a seguitodella riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio da parte dellaCorte d’appello di Milano; con detta riattivazione, sulla base di specifichetecniche diverse da quelle previste dall’Accordo Bozzini, erano riprese leinterferenze, oggetto della odierna controversia;iv) da detta riattivazione dell’impianto, coincidente con l’assunzione daparte di ATI S.r.L. di una condotta inadempiente eccedente ogni limite ditolleranza, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., era iniziato a decorrere iltermine di prescrizione del diritto di Edizioni Radio di agire per chiedere larisoluzione per inadempimento dell’Accordo Bozzini, coincidendo il dies aquo con il momento a partire dal quale la frequenza, oggetto diprovvedimento concessorio, era risultata interferita in continuità.Ora, ciò che la ricorrente rimprovera alla Corte d'appello è di averconsiderato il forzato spegnimento dell’impianto asseritamenteinterferente dal 2007 (data della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio)al 2011 (data dell’accoglimento dell’impugnazione da parte della Corted'appello di Milano) quale causa di sospensione del termine diprescrizione, in violazione delle norme codicistiche che consideranotassative le cause di sospensione (e di interruzione) del termine diprescrizione.Sarebbe – assume la ricorrente - «davvero un effetto giuridicoparadossale quello di pretendere che il comportamento obbligato deldebitore, imposto coattivamente dall’esecuzione di una sentenza di primecure poi riformata in appello, a fortiori in presenza di una assolutainattività del creditore a tutela del proprio diritto potestativo di domandarela risoluzione, vada a tutto discapito del debitore! Al quale ultimo nessunopotrebbe imputare alcunché, se non di aver ineludibilmente ottemperato,pena la comminatoria di sanzioni penali, ad un ordine di prime cureimpartito dall’A.G.O. (e solo dopo l’esperimento di un giudizio diNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026opposizione all’esecuzione), seppur dimostratosi illegittimo nei gradisuccessivi della controversia».Il motivo è inammissibile.Le censure che la ricorrente muove alla sentenza impugnata dimostranoche ne è stata travisata la ratio decidendi: il giudice a quo, infatti, non haaffatto scomputato il periodo di interruzione forzata delle trasmissioni daltermine prescrizionale, considerando ricorrente una causa di sospensionedel termine prescrizionale extra legem.Il dies a quo del termine di prescrizione che la Corte territoriale ha presoin considerazione è infatti quello coincidente con la riattivazionedell’impianto e con la ripresa delle interferenze con continuità, dopol’accoglimento, da parte della Corte d'appello di Milano, dell’impugnazioneavverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio.
Solo da quel momentoEdizioni Radio ha potuto esercitare il «diritto considerato che, proprio daquel momento, la condotta inadempiente di ATI srl all’Accordo Bozzini haassunto connotati eccedenti ogni limite di tolleranza da partedell’emittente appellata, la cui frequenza, oggetto di decreto concessorioin precedenza menzionato, è risultata interferita in continuità» (p. 16).In sostanza, la Corte d’appello ha ritenuto che, prima della riattivazionecontinuativa dell’impianto, ATI S.r.L. non era stata inadempiente intermini tali da integrare gli estremi dell’inadempimento solutoriamenterilevante ai sensi dell’art. 1455 cod. civ.
Perciò prima di allora EdizioniRadio non poteva agire per chiedere la risoluzione, anche in ragione delfatto – significativamente rilevante, ai fini dello scrutinio della presentecensura - che fino a quel momento, cioè fino a quando l’impianto ATIS.r.L. non era stato riacceso, neppure risultava contestata la continuitàdelle trasmissioni di Rado Azzurra, l’emittente radiofonica con cuitrasmetteva Edizioni Radio, «nell’ambito delle concessioni e zone diservizio riconosciute» (p. 14 della sentenza).Numero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/20262) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1453, 1455, 1458 cod. civ., degli artt. 112 e 132,2° comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118, 1° comma, disp. att., cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.Himadri LTD si duole del fatto che il giudice a quo abbia confermato lasentenza del Tribunale nella parte in cui, dopo aver dichiarato risoltol’Accordo Bozzini, aveva imposto al curatore del fallimento di ATI S.r.L.,che era stata la sua dante causa, di cessare ogni turbativa alletrasmissioni irradiate da Edizioni Radio.La sua tesi è che, una volta risolto l’Accordo Bozzini, le parti fosserostate liberate dalle obbligazioni che in esso trovavano causa e che fossestata ripristinata la situazione precedente e, atteso che entrambe le partierano legittime concessionarie dello Stato, potessero esercire i rispettiviimpianti come da decreti concessori loro rilasciati; sul punto sarebbecaduto il giudicato amministrativo tra le parti per effetto delle sentenze n.3007/2012 del Tar Lazio e n. 916/2014 del Consiglio di Stato.
Pertanto,solo l’accoglimento di una ulteriore domanda, diversa da quella solutoria,avrebbe potuto far ritenere legittima la comminata inibitoria, mentre «Èun dato pacifico che la sentenza della Corte d’Appello non abbia accertatoil pre-uso in favore di Edizioni Radio, non abbia accertato le interferenzecorrelate al pre-uso, non abbia accertato una responsabilità di HIMADRI (odel dante causa della medesima) da concorrenza sleale oextracontrattuale».Aggiunge, a supporto dei suoi assunti, che il pre-uso di una determinatafrequenza, quale situazione di fatto tutelabile nel conflitto fra dueemittenti, va individuato prendendo in considerazione il dato temporaledell’inizio delle trasmissioni, l’ambito spaziale nel quale le medesimepossono essere ricevute, oltre che la concreta ricevibilità e fruibilità delsegnale nel tempo (al riguardo richiama, tra le molte, Cass., Sez.
Un., n.17465/2009, Cass. n. 12278/2004 e Cass. n. 9901/1991) e che taleNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026accertamento, esclusivamente demandato al giudice del merito, non puòche essere effettivo.3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2909 cod. civ. e degli artt. 324, 333 e 343 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.Chiede, specificamente, che si accerti l’inammissibilità della domanda diaccertamento dell’asserito pre-uso, proposta sub lettera c) del foglioconclusioni di Edizioni Radio in appello, perché semplicemente riproposta(ex art. 346 cod. proc. civ.), nonostante in primo grado la stessa domandafosse stata formulata in via prioritaria (lettera a) del foglio conclusioni diEdizioni Radio in prime cure, in sintonia con l’orientamento di questa Corte(Sez. un., nn. 11799/2017 e 7700/2016), a mente del quale il giudiceche, violando l’espresso ordine delle domande formulate dalla parte,ometta di pronunciarsi su quella preventiva, ed accolga quella subordinata(come nel caso di specie aveva fatto il Tribunale), incorre nel vizio diomessa pronuncia emendabile solo con la proposizione di apposito appelloincidentale.4) Il secondo e il terzo motivo, che presentano evidenti profili di paleseconnessione e che quindi possono essere esaminati congiuntamente, sononel loro complesso infondati.Il contenuto e le finalità dell’Accordo Bozzini sono stati ampiamentericostruiti dal giudice a quo (v. pp. 11-14 della sentenza impugnata);detto accordo, intervenuto in occasione di un precedente contenziosogiudiziario radicato da Edizioni Radio dinanzi alla Pretura di Varese nel1991 contro Radio Studio Cinque, aveva consentito di determinare «subase volontaria» l’esercizio delle attività imprenditoriali di Edizioni Radio edi ATI S.r.L., quanto alle modalità di trasmissione (p. 11 della sentenzaimpugnata): le parti avevano condiviso la necessità di una variazioneimpiantistica della frequenza 100.500 MHz per Edizioni Radio e lafrequenza 100.400 MHz per Radio Cinque che si era concretizzata nellaNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026realizzazione di un nuovo impianto ATI S.r.L. presso la postazioneConsorzio oltre che nella sostituzione del sistema radiante: spostamentoche – si badi – era stato richiesto proprio da Radio Studio Cinque al fine diestendere l’area di servizio rendendola più penetrante in direzione dellazona di Novara (p. 13 della sentenza impugnata).La risoluzione di detto accordo, a seguito del grave inadempimento diATI S.r.L. giudizialmente accertato, ha ripristinato lo status quo ante, cioèquello antecedente allo spostamento dell’impianto di trasmissione e allasostituzione dell’impianto radiante richiesti da ATI S.r.L., facendoriprendere le interferenze.Alla domanda risolutoria, Edizioni Radio aveva collegato la richiesta diimporre ad ATI S.r.L. l’applicazione delle disposizioni di legge finalizzatead evitare dei conflitti interferenziali, e così dunque i criteri internazionaliITU-R BS.412 e ITU-R BS.562-3, e comunque di misure atte a garantire alsuo segnale il rispetto del rapporto di protezione stabilito in +33 dB dallenorme tecniche ITU-R BS.412 e, in ogni caso, ai sensi delle normetecniche ITU-R BS.562-3, un grado d’ascolto quanto meno di qualità 4; inaltri termini, aveva chiesto il rispetto delle specifiche tecnichegeneralmente previste anche a livello internazionale.Questa Corte, in quanto giudice del fatto processuale, ha potutoesaminare sia gli atti di citazione dell’8 aprile e del 17 novembre 2015 siail foglio di precisazione delle conclusioni della odierna controricorrente eanche la sentenza del Tribunale di Milano n. 1140/2019; in forza di ciò, haaccertato che non corrisponde al vero che la domanda di cessazione delleinterfenze e turbative del segnale di Edizioni Radio era stata formulata invia subordinata, perché, invece:
a) quanto al processo Rg. n. 26141/2015,la odierna controricorrente aveva domandato in via principale che fosseaccertato il suo diritto di pre-uso, che fosse altresì accertata la ricorrenzadelle interferenze provocate dalle emissioni della convenuta conconseguente accertamento e dichiarazione «che l’impianto del convenutoNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026e/o dell’intervenuto, operante sulla frequenza Fm 100.400 MHz da loc.Campo dei Fiori - Grande Albergo in Varese, non deve interferire letrasmissioni dell’attore nell’area di servizio di sua competenza comeemersa in corso di causa, ovvero e, comunque, nelle località accertate incorso di causa»;
b) quanto al giudizio Rg. n. 67095/2015, analogamente,ai fini che qui interessano, Edizioni Radio aveva chiesto che fosseroaccertare le interferenze provocate dalle emissioni del convenuto e/odell’intervenuto e che fosse accertato e dichiarato «che l’impianto delconvenuto e/o dell’intervenuto, operante sulla frequenza Fm 100.400 MHzda loc. Campo dei Fiori - Grande Albergo in Varese, non deve interferire letrasmissioni dell’attore nell’area di servizio nella provincia di Vercelli di suacompetenza come emersa in corso di causa, ovvero e, comunque, nellelocalità accertate in corso di causa e conseguentemente ordinarnel’immediata cessazione» (cfr. anche sentenza del Tribunale, alle pp. 2-3).Il che priva le censure dell’odierna ricorrente di fondamento, perchétrova smentita nei fatti di causa che il Tribunale avesse disatteso ladomanda principale ed accolto quella subordinata, come sostenuto dallaqui ricorrente che proprio sul fatto che il giudice di primo grado avesseaccolto la domanda subordinata (e non quella principale) fonda la tesisecondo cui l’odierna controricorrente avrebbe dovuto proporre appelloincidentale per vedere accolta la domanda di cessazione della turbativa(atteso che non era stato accertato il suo diritto di pre-uso).La domanda di cessazione delle interferenze in corso era stata formulatasia in via principale sia in via ulteriormente gradata.
Il Tribunale del restoaveva precisato che «Il petitum principale è rappresentato (…) dalrispristino in fatto di una situazione di compatibilità radioelettrica» (p. 17della pronuncia n. 11470/2019).L’accoglimento della domanda inibitoria prevedeva solo l’accertamentodell’interferenza, provocata oppure no dall’inadempimento degli obblighiassunti con l’Accordo Bozzini.Numero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026In ogni caso, va ribadito che in tema di impugnazioni, solo qualoraun'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espressoo attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente edinequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudiced'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittoriosoquanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravameincidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art.345, 2° comma, cod. proc. civ. (per il giudicato interno formatosi ai sensidell'art. 329, 2° comma, cod. proc. civ.) e non è sufficiente la merariproposizione; quest’ultima, invece può essere effettuata in modoespresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame,diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì,che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante inappello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo allaparte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce aquest’ultimo l’esercizio ex art. 345, 2° comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez.Un., 12/05/2017, n. 11799 e successiva giurisprudenza conforme).5) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4, cod. proc.civ. e dell’art. 118, 1° comma, disp. att. cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.In via subordinata rispetto al motivo precedente, la ricorrente lamenta lamancanza, anche dal punto di vista grafico, della parte motivazionale dellapronuncia gravata in ordine all’esistenza del pre-uso in favore di EdizioniRadio.
Ribadisce che l’inibitoria comminata dal Tribunale, confermata dallaCorte d’appello, avrebbe richiesto l’accertamento della fondatezza deldomandato pre-uso; accertamento per il quale mancherebbero «la concisaesposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione», richiestadall’art. 132, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ., e la «succinta esposizioneNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione»,imposta dall’art. 118, 1° comma, disp. att. cod. proc. civ.Il motivo è inammissibile.La ratio decidendi dell’impugnata sentenza non è stata affatto colta equindi efficacemente confutata: la Corte d'appello ha accolto la domandainibitoria, avendo accertato la ripresa delle interferenze a seguito dellaviolazione dell’Accordo Bozzini, e, atteso che detto Accordo avevaintrodotto una disciplina pattizia derogatoria rispetto al regime delleemissioni stabilito ex lege, con la sua risoluzione è stato ripristino lo statusquo ante, cioè le parti sono state riportate nella stessa situazione in cui sitrovavano prima di quell’accordo, quando ATI S.r.L. emetteva creandointerferenze che turbavano le trasmissioni di Edizioni Radio.6) Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 72, commi 1 e 5, della Legge fallimentare, dell’art.2909 cod. civ. e degli artt. 112, 324, 333 e 343 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.Attinta da censura è la seguente statuizione:
«In tesi, la domanda dirisoluzione del contratto volta ad ottenere anche il risarcimento dei danniavrebbe dovuto indurre Edizioni Radio a riproporre entrambe le richiesteavanti al Tribunale Fallimentare. La domanda di risoluzione proposta daEdizioni Radio, prima della dichiarazione di fallimento di ATI srl e cosìcome riproposta nel capo b) dell’appello in via incidentale condizionato, inrealtà, non era diretta a far valere pretese risarcitorie ma solo ad ottenerela liberazione delle parti dagli obblighi contrattuali. Ne consegue che,correttamente, il Giudice di primo grado ha riconosciuto che la domanda dirisoluzione proposta continuava ad essere procedibile in sede di cognizioneordinaria.
La decisione, a ben vedere, si pone in linea con la stessagiurisprudenza che il Fallimento ATI srl ha richiamato. L’azione risarcitoria,formulata in termini di condanna generica e con liquidazione di unaprovvisionale, non è stata collegata alla domanda di risoluzioneNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026contrattuale ma all’illecito concorrenziale ex art. 2598 cc e così è statariproposta in appello in via incidentale (punto f delle conclusioni)».Secondo la ricorrente, invece, trova smentita documentale il fatto chel’azione risarcitoria non fosse stata collegata alla domanda di risoluzionecontrattuale, ma all’illecito concorrenziale ex art. 2598 cod. civ.
Infatti,nella domanda di risoluzione contrattuale di cui alla comparsa dicostituzione in appello della Edizioni Radio si legge: «b. in via gradata,previo accertamento dell’inadempimento grave e colposo della HIMADRILtd. agli obblighi assunti con l’accordo di coordinamento tecnico di cui allacd. c.t.u. Bozzini del 9 aprile 1992, dichiarare la risoluzione del citatoaccordo per suoi esclusivi fatto e colpa grave, conseguentemente,ordinare alla medesima di cessare ogni turbativa alle trasmissioni irradiatedalla appellante incidentale con il suo impianto Fm 100.500 MHz da MonteMottarone (NO), e comunque, con gli impianti di sua proprietà nellaconfigurazione censita e nell’area di servizio di cui alle schede tecnicheallegate al decreto concessorio nelle provincie interferite e assentite inconcessione all’appellata, in particolare quelle di Varese, Monza e Brianzae Vercelli, adottando tutti gli accorgimenti tecnici che si rendesseronecessari, fino alla disattivazione dell’impianto interferente, in modo dagarantire al segnale dell’appellante incidentale il rispetto del rapporto diprotezione stabilito in + 33 dB dalle norme tecniche ITU-R BS.412 e,comunque, di garantire, ai sensi delle norme tecniche ITU R BS.562-3 ungrado di qualità 5, ovvero 4, stabilendo una provvisionale ex art. 278c.p.c. nella misura di almeno € 50.000, ovvero quella di giustizia, ovveroequa».Del resto, il Tribunale non avrebbe potuto delibare su una domanda dirisarcimento del danno collegata all’accertamento di responsabilità ex art.2598 cod. civ. sulla quale non aveva, per l’appunto, statuito alcunché;mancando l’accertamento della responsabilità ex art. 2598 cod.civ.,necessariamente presupposto.
Quel che appare certo – sostiene laNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026ricorrente - è che il Tribunale aveva inteso la domanda di risarcimento deldanno generico di Edizioni Radio collegata a tutte le domande «”principali”formulate negli atti introduttivi di prime cure: sia a quella di pre-uso, sia aquella di risoluzione, sia a quelle di responsabilità per illecitoconcorrenziale e aquiliano. Se così non fosse, il Tribunale avrebbepronunciato, in violazione dell’art. 112 c.p.c., su di una domanda (dirisarcimento del danno collegata alla risoluzione) non proposta da EdizioniRadio.
Ma tale domanda, sebbene viziata da ultra o extra petizione, quindiaffetta da nullità - convertibile in motivo di gravame ex art. 161 - sarebbecomunque da ritenersi coperta dal giudicato, poiché la nullità da cui eraaffetta si sarebbe sanata per la mancata (persistente) impugnazione».Anche a ritenere proposto rituale appello incidentale sul punto, ladomanda di risarcimento del danno generico collegata alla domanda dirisoluzione sarebbe stata comunque rinunciata, poiché non riproposta, insede di precisazione delle conclusioni; il foglio di p.c. in appello dellaEdizioni Radio, infatti, non la prevedeva più.«Pertanto, la violazione dell’art. 72 L.F. avrebbe dovuto essere rilevataproprio in virtù degli insegnamenti di questa Corte, considerato che l’art.72, 5° comma, L.F. consente di proseguire nei confronti del curatoresoltanto la domanda di risoluzione contrattuale che sia stata propostaprima del fallimento al mero fine di ottenere lo scioglimento del contratto,mentre, qualora la domanda risolutoria sia stata proposta per ottenere,oltre allo scioglimento del vincolo contrattuale, anche il risarcimento deldanno la suddetta domanda risolutoria va riproposta, unitamente alledomande risarcitorie, dinanzi al Tribunale fallimentare e va assoggettata alprocedimento di cui agli artt. 92 e ss.
L.F. (Cass. nn. 2990 e 2991/2020)».Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.La Corte d'appello infatti non ha accolto la domanda risarcitoria e quelladi liquidazione della provvisionale, ritenendo corretta la decisione delgiudice di primo grado che l’aveva ritenuta improcedibile nei confronti delNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile larichiesta di condanna ad un facere, conseguente alla risoluzione, deltecnici attuativi, privi di conseguenze dirette e apprezzabili sul patrimoniodel soggetto fallito.8) Con il sesto motivo la ricorrente rimprovera al giudice a quo di averviolato e/o falsamente applicato gli artt. 1453 e 1455 cod. civ., dell’art.132, 2° comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118, 1° comma, disp. att.cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4 cod. proc.civ.La censura investe la seguente affermazione contenuta a p. 16dell’impugnata sentenza:
«I documentati tentativi di Edizioni Radio dirichiedere interventi da parte degli Uffici amministrativi competenti, perottenere l’eliminazione delle interferenze, non consentono di dare ingressoalle tesi delle controparti di rinuncia dell’appellata all’esercizio del diritto ditrasmettere, come da concessioni già ottenute».Quali siano i «documentati tentativi di Edizioni Radio» non è dato sapere– sostiene la ricorrente - perché la Corte territoriale non ha aggiunto altrosul punto, incorrendo nella violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc. civ. e dell’art. 118, 1° comma, disp. att., cod. proc. civ., perl’assoluta mancanza della «concisa esposizione delle ragioni di fatto e didiritto della decisione», richiesta dalla prima norma richiamata, e dellaassoluta mancanza della «succinta esposizione dei fatti rilevanti dellacausa e delle ragioni giuridiche della decisione», prescritta dalla seconda.Il motivo è infondato.A p. 11 della sentenza il giudice a quo ha rinviato alla sentenza di primogrado che aveva preso le mosse dalla sentenza n. 416 del Consiglio diStato per la ricostruzione «di tutte le questioni interferenziali che hannointeressato le frequenze 100.500 e 100.400 MHz nelle province del NordNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026Est e che sono state oggetto sia di una pluralità di istanzeall’amministrazione, tenuta a vigilare sul corretto uso degli impianti diradiotrasmissione, sia di numerosi giudizi avanti al giudice ordinario ».Il che esclude che possa rimproverarglisi di essere incorso nei denunciativizi di motivazione, significando semplicemente che ha inteso realizzareuna economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si trattadi circostanze note anche all’odierna ricorrente, non ha impedito allastessa di avere contezza dei fatti cui si riferiva.
Mette conto anche ribadire(v. sul punto, ex plurimis, Cass. 10/01/2022, n. 459; Cass. 14/07/2025,n. 19341) che, nel processo civile, è valida finanche la sentenza la cuimotivazione sia redatta per relationem ad un provvedimento giudiziarioreso in un altro processo, purché essa resti autosufficiente, riproducendo icontenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nelcontesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della suacompatibilità logico-giuridica; la nullità investe, invece, ai sensi dell'art.360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che si limiti alla meraindicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne ilcontenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioniassunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto aitemi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delleragioni poste a fondamento del dispositivo.Nella specie, risulta evidente che il rinvio operato dal giudice a quo allasentenza resa dal Consiglio di Stato tra le medesime parti non ha privatodi autosufficienza la sua decisione né ha scalfito, dal punto di vista logicoe giuridico, la comprensibilità delle ragioni sottesevi.La motivazione c’è ed è tutt’altro che inintelligibile: il giudice a quo haritenuto che Edizioni Radio non aveva affatto rinunciato a far valere il suodiritto a non essere interferita, atteso che aveva avviato numerosi giudizie formulato più istanze alle autorità amministrative competenti a tuteladel suo diritto; il fatto che nel provvedimento impugnato manchiNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’elencazione specifica di dette iniziative non inficia in alcun modo lastatuizione qui impugnata.9) Con il settimo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1°comma, n. 3 e n. 4 cod.proc.civ.Vengono denunciate la nullità della sentenza e la violazione di legge perlesione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,avendo la Corte territoriale mancato di pronunciarsi sull’eccezione diaccertamento del superamento dell’Accordo Bozzini in forza di unapresunta intesa contrattuale intervenuta tra le parti per effetto delsupposto cristallizzarsi, a partire dal maggio 2003 sino all’aprile 2015, diuna diversa modalità trasmissiva stabile quale fatto idoneo, ex art. 1173cod. civ., a costituire fonte della nuova obbligazione contrattuale nonchénon essendosi espressa sulla domanda di usucapione del diritto atrasmettere con le conformi modalità mantenute dal maggio 2003all’aprile 2015 nell’area di servizio rivendicata (Varese e località dellaprovincia di Novara al confine con la provincia di Varese), per il decorsodel termine decennale previsto dall’art. 1161, 1° comma, cod.civ. (alriguardo richiama Cass., Sez.
Un., n. 6339/1984).Il motivo va disatteso.Il primo ordine di censure è svolto in maniera poco comprensibile ecomunque assertiva, perché questa Corte non è stata messa nellacondizione di conoscere quale intesa sarebbe stata raggiunta tra le parti,superando l’Accordo Bozzini. Anche declinato secondo le indicazioni dellasentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale haribadito, in sintesi, che il fine legittimo del principio di autosufficienza delricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimitàunitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla correttaamministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione) ed hainvestito questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppoNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfattosolo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli attiprocessuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata laloro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.
Un.,18/03/2022, n. 8950).Quanto all’eccezione di usucapione il fatto che la Corte territoriale siapure ad altri fini, cioè allo scopo di individuare il dies a quo del termine diprescrizione del diritto di Edizioni Radio di agire per la risoluzione perinadempimento, abbia accertato che gli impianti di ATI S.r.L. eranorisultati più volte inattivi (v. specificamente supra § 1), ha implicitamenteescluso che l’odierna ricorrente avesse con continuità trasmesso conmodalità diverse da quelle consentite dall’Accordo Bozzini, privando ladomanda di accertamento dell’avvenuta usucapione di uno dei suoielementi costitutivi.
È vero, infatti, che in merito alle interferenzelamentate vi era «una situazione di fatto oramai consolidata», rimastasostanzialmente, immutata, ma lo è altrettanto che è stato accertato chel’impianto interferente non aveva funzionato con continuità. Il che,quand’anche dovesse ritenersi che effettivamente la Corte territorialeabbia omesso di pronunciarsi, non può condurre alla cassazione dellasentenza impugnata sotto tale profilo, perché nel caso di denuncia, insede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessarial'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione,dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante,posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata(Cass. 2/08/2016, n. 16102;
Cass. 18/04/2025, n. 10290).9) Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1°comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere Edizioni Radio, nel giudizio di primecure R.G. n. 67095/2015, modificato in sede di precisazione delleNumero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026conclusioni le proprie domande, integrandole ex novo con la richiesta diaccertamento dell’inadempimento del c.d.
Accordo Bozzini e con la relativadomanda di risoluzione per inadempimento anche per la provincia diVercelli.Ciononostante, il Tribunale anziché ritenere inammissibile l’integrazionedelle domande, dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 cod. proc.civ., aveva dichiarato la risoluzione dell’accordo Bozzini ed ordinatol’immediata cessazione di ogni turbativa alle trasmissioni irradiate con gliimpianti di sua proprietà nella configurazione censita e nell’area di serviziodi cui alle schede tecniche allegate al decreto concessorio anche per laprovincia di Vercelli.Con l’appello l’attuale ricorrente aveva denunciato tale violazione deldivieto ed aveva «eccepito la conseguente inammissibile pronuncia», mala Corte distrettuale, incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc.civ., avrebbe omesso ogni pronuncia.Il motivo è inammissibile, perché non tiene conto del fatto che la C.T.U.espletata nel giudizio di primo grado, i cui esiti sono apparsi convincentinon solo al giudice di primo grado, ma anche alla Corte d’appello, avevarilevato che la potenza irradiata non è risultata coerente «con quantoprevisto dalla scheda di censimento del ’90, con aggravamento dellasituazione interferenziale ante Accordo Bozzini e con interessamentoanche della provincia di Vercelli, interferenze inedite sino all’introduzionedel giudizio riunito» (il giudizio RG 67095/2015 che riguardava leinterferenze nella provincia di Vercelli che fino al novembre 2015):aggravamento imputato alla sostituzione del sistema radiante che avevaallargato l’ottica trasmissiva riportando le trasmissioni di ATI S.r.L. ad unacondizione anteriore all’adempimento degli accordi da parte dell’originariadante causa, cioè Radio Studio Cinque (pp. 34 e 36 della C.T.U. comeriportato a p. 14 della pronuncia d’appello).Numero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/2026Né la ricorrente considera che il Tribunale di Milano (p.
10) avevarigettato le due istanze cautelari proposte da Edizioni Radio, «rilevando, inparticolare, l’esigenza di verificare l’attuale persistente possibilità di daremerito, uno specifico supplemento di c.t.u. a tale scopo»; sicchél’ausiliario era stato specificamente «incaricato di verificare se allo statonell’Accordo Bozzini, tenendo conto delle effettive aree di servizio delleparti in causa e delle attuali complessive condizioni di esercizio»: accordoche – si ribadisce - aveva individuato un rapporto di protezione adeguatoallo scopo di escludere le interferenze, con «chiara valenza ricognitivadella reciproca legittimazione a continuare a trasmettere, purché ciòavvenisse alle condizioni indicate».
All’esito dell’indagine l’ausiliario delgiudice aveva chiarito che «ancora oggi vi è la possibilità di spontaneo,completo e - soprattutto - efficace adempimento da parte di ATI» (p. 43della relazione suppletiva).In altri termini, il mancato rispetto delle specifiche tecniche concordatecon l’Accordo Bozzini è stato ritenuto causa delle interferenze anche nellaProvincia di Vercelli.La Corte d’appello, quindi, muovendo dall’incontestata vincolativitàdell’Accordo Bozzini, ha ritenuto gravemente e consapevolmenteinadempiente ATI S.r.L. agli obblighi assunti nell’aprile 1992 e che dallastessa dante causa Radio Studio Cinque erano stati ritenuti,nell’immediatezza, meritevoli di osservanza, perché finalizzati a garantirela percezione dei segnali, senza interferenze e sovrapposizioni.Il che priva di pregio la censura della ricorrente che è del tutto eccentricarispetto alle argomentazioni a supporto dell’accoglimento della domanda dirisoluzione per inadempimento dell’Accordo Bozzini.10) Per le ragioni dianzi esposte il ricorso va rigettato.Numero registro generale 8456/2023Numero sezionale 3957/2025Numero di raccolta generale 18655/2026Data pubblicazione 09/06/202611) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate in favore della controricorrente nella misura indicata indispositivo.
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente che liquidain euro 6.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrenteall’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025 dalla Terzasezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteAntonietta Scrima