Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18629/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against civil court ruling on liability for car crash caused by tree root.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18629/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a lower court decision that dismissed the claim for damages regarding a car accident. The lower court found that the tree root was not present on the road at the time of the collision, thereby negating the causal link between the municipal property and the accident. The supreme court upheld this factual finding, ruling that the appellate court cannot re-evaluate the evidence or reconstruct the facts differently from the trial court's assessment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132 cod. proc. civ.; Art. 115, 116 cod. proc. civ.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or reconstruct the facts of the case, and appeals based on alleged violations of these articles regarding the assessment of witness credibility or the existence of facts are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial review limits causal link negation factual findings tree root liability appellate procedure responsabilità per incidente stradale incidente ciclistico assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. proc. civ.
La violazione dell’art. 132, secondo comma, num.
Art. 115 cod. proc. civ.
115 e 116 del codice di rito.Per fermo orientamento di nomofilachia, infatti, con il ricorso peercassazione è consentito dedurre la violazione:(i) dell’art. 115 cod.
Art. 116 cod. proc. civ.
11892);(ii) dell’art. 116 cod.
Art. 2051 cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdell’art.
artt. 132 cod. proc. civ
Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per«motivazione carente e/o apparente e/o contraddittoria», conviolazione degli artt. 132 cod. proc. civ.
art. 115 cod. proc. civ
115 e 116 del codice di rito.Per fermo orientamento di nomofilachia, infatti, con il ricorso peercassazione è consentito dedurre la violazione:(i) dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 116 cod. proc. civ
11892);(ii) dell’art. 116 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 26/04/2022, n. 12971
Cass. 01/03/2022, n. 6774
Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez.
Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867
Cass. 23/10/2018, n. 26769
U, 30/09/2020, n.20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass.
Cass. 10/06/2016, n. 11892
26769; Cass. 10/06/2016, n. 11892);(ii) dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

assimo Fortunato- ricorrente -controCOMUNE DI VICO EQUENSE- intimato -avverso la sentenza n. 1554/2024 del TRIBUNALE DI TORREANNUNZIATA, depositata il 28 maggio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 17marzo 2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.1. Giuseppe Sicignano domandò giudizialmente la condanna delComune di Vico Equense al ristoro dei danni subiti da un autoveicoloNumero registro generale 1155/2025Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 18629/2026Data pubblicazione 08/06/2026In dettaglio, rappresentò, in punto di fatto, che il giorno 7 agosto2015, alle ore 9.30, detta autovettura, mentre percorreva via Bosco inVico Equense, nell’affrontare una curva, impattò contro la radice di unalbero occupante parte della carreggiata e, a seguito dell’urto, sicappottò, con ingenti danni a varie parti del veicolo.2.

Nell’attiva resistenza del Comune convenuto, l’adito Giudice dipace di Sorrento accolse parzialmente la domanda, considerandol’attore responsabile della causazione dell’evento nella misura del 50%.3. Avverso la sentenza interposero appello davanti al Tribunale diTorre Annunziata Giuseppe Sicignano (in via principale) ed il Comunedi Vico Equense (in via incidentale).La decisione in epigrafe indicata, reietta l’impugnazione principaleed accolta quella incidentale, ha riformato la pronuncia di prime cure erigettato l’originaria domanda risarcitoria.Per quanto ancora d’interesse, il Tribunale oplontino, sulla scortadelle risultanze istruttorie acquisite, ha ritenuto non dimostrata laesistenza, al momento del sinistro, della radice (o comunque di altroostacolo) sulla sede stradale percorsa dalla vettura e, quindi, noncausalmente derivante il danno dalla cosa custodita dal Comune.4.

Ricorre per cassazione Giuseppe Sicignano, per tre motivi.Non svolge difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmenteevocato, il Comune di Vico Equense.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per«motivazione carente e/o apparente e/o contraddittoria», conviolazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost..Dopo aver trascritto parte della motivazione della gravata sentenzae della deposizione resa dal teste Corrado nonché riprodotto foto giàagli atti di causa, parte ricorrente imputa al giudice territoriale di nonr.g. n. 1155/2025 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 1155/2025Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 18629/2026Data pubblicazione 08/06/2026aver per nulla motivato la valutazione di inattendibilità del teste edarbitrariamente deciso in merito ad essa.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.1.1. La violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc.civ., asserita dal ricorrente risulta articolata sulla base di elementi trattialiunde (in specie, sulle risultanze istruttorie) rispetto alla motivazione,sicché la sua deduzione non è conforme ai criteri sul punto elaboratidalla giurisprudenza di nomofilachia.Basti, al riguardo, il richiamo ai princìpi enunciati nei fondamentaliarresti di Cass., Sez.

U, 07/04/2014, nn. 8053-8054, secondo cui ilvizio afferente alla motivazione denunciabile in sede di legittimità deverisultare dal testo del provvedimento impugnato e desumibile dal meroesame della trama argomentativa in esso sviluppata, prescindente cioèdal confronto con le emergenze processuali.1.2. La doglianza è altresì infondata.La gravata sentenza illustra, con argomentazione adeguata e pernulla figurativa, le ragioni di inattendibilità del teste Corrado (peraltro,da valutarsi con particolare rigore, attesa la condizione dello stesso didanneggiato dal sinistro), individuate nella oggettiva incertezza delladeposizione resa (in specie, nel riconoscere nelle foto lo stato dei luoghiteatro del sinistro) e nell’assenza di riscontri oggettivi alla stessa.2.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2700 cod. civ.,ravvisata nell’aver la Corte territoriale attribuito al verbale dei VigiliUrbani un valore di fede privilegiata sulla dinamica del sinistro che essonon aveva, assumendo altresì che «non è provato che le foto presentinel verbale siano state scattate nello stesso momento» dell’incidente.2.1. Il motivo è infondato.L’argomentazione sviluppata si pone in irrimediabile contrasto conl’accertamento compiuto dal giudice territoriale sulla circostanza che ir.g. n. 1155/2025 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 1155/2025Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 18629/2026Data pubblicazione 08/06/2026reperti fotografici allegati al rapporto di polizia rappresentassero lacondizione dei luoghi nell’immediatezza del sinistro.D’altro canto, poi, il Tribunale ha attribuito fidefacienza al verbaleunicamente in ordine alla rappresentazione dello stato dei luoghi almomento dell’incidente, ricostruendo invece la dinamica dello stesso invirtù della complessiva valutazione dell’intero compendo istruttorio,dalla quale ha ritenuto, con accertamento in fatto non sindacabile insede di legittimità, che non fosse emersa la presenza sulla strada dellaradice asseritamente causa del capottamento della vettura.Inconferente, infine, risulta l’evocazione dell’inosservanza degliartt. 115 e 116 del codice di rito.Per fermo orientamento di nomofilachia, infatti, con il ricorso peercassazione è consentito dedurre la violazione:(i) dell’art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in espressa oimplicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudiziooppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuoridai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (Cass. 26/04/2022, n.12971;

Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n.20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass. 10/06/2016, n. 11892);(ii) dell’art. 116 cod. proc. civ., invece, allorquando si deduca cheil giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamentodelle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero,all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento unaprova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass.,Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092;Cass. 18/03/2019, n. 7618).3.

Il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2051 e 2697 cod. civ., deduce che ler.g. n. 1155/2025 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 1155/2025Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 18629/2026Data pubblicazione 08/06/2026fotografie allegate al rapporto dei Vigili Urbani e la dichiarazione delteste Corrado forniscono prova «dell’evento e del nesso causale traesso e la cosa in custodia».3.1. Il motivo è inammissibile.Esso si risolve (e, ad un tempo, si esaurisce) nel prospettare unadifferente lettura delle emergenze istruttorie acquisite e nel sollecitarequesta Corte ad un riesame delle stesse finalizzato ad una ricostruzionedell’andamento fattuale della vicenda diversa da quella operata dalgiudice di merito: attività, tuttavia, del tutto estranee, per natura e perfunzione, al giudizio di legittimità.4.

Il ricorso è rigettato.5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio dilegittimità, non avendo ivi parte intimata svolto difese.6. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdell’art.

13. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele Gaetano Antonio Frascar.g. n. 1155/2025 5Cons. est. Raffaele Rossi