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Ordinanza — n. 18619/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses competition regulation against execution judge's suspension order citing procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18619/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the competition regulation inadmissible because it was filed against an order issued by the execution judge. The execution judge suspended proceedings under Article 337 of the Code of Civil Procedure, which the opposing parties challenged via competition regulation. The Court ruled that such regulations are only permissible against judges of cognizance, not execution judges, who operate under special rules.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 337 c.p.c.: A competition regulation cannot be filed against an order of the execution judge because the execution process is subject to special rules distinct from the ordinary civil process.

Parole chiave

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competition regulation execution judge suspension of proceedings procedural inadmissibility Code of Civil Procedure special execution rules jurisdictional competence

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
2471, comma 3, c.c., designandosi quali acquirentia parità di prezzo; nondimeno, il giudice dell’esecuzione disponeval’assegnazione in favore di Teresa Maria Vaccaro Notte;- avverso tale provvedimento veniva proposta opposizione exart. 617 c.p.c., accolta dal Tribunale di Termini Imerese con la sentenzan.
Art. 337 c.p.c.
14091), anche quando emessa aisensi dell’art. 337 c.p.c., di cui si discute in questa sede;− l’ordinanza oggetto del regolamento è finalizzata a paralizzare,mediante la disposta sospensione ex art.
Art. 295 c.p.c.
controla sentenza di merito e chiedeva la sospensione della procedura;- il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del 2 dicembre 2025,rigettava l’istanza di sospensione fondata sull’art. 295 c.p.c., madisponeva la sospensione (facoltativa) del processo invocando l’art.
Art. 118, third comma, disp. att. c.p.c.
3, 24/06/2025, n.Numero registro generale 25204/2025Numero sezionale 1605/2026Numero di raccolta generale 18619/2026Data pubblicazione 08/06/202617003) e rilevare la palese noncuranza dei precedenti giurisprudenzialida parte del giudice dell’esecuzione (che, in violazione dell’art. 118, terzocomma, disp.
art. 295 c.p
controla sentenza di merito e chiedeva la sospensione della procedura;- il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del 2 dicembre 2025,rigettava l’istanza di sospensione fondata sull’art. 295 c.p.c., madisponeva la sospensione (facoltativa) del processo invocando l’art.
art. 617 c.p
2471, comma 3, c.c., designandosi quali acquirentia parità di prezzo; nondimeno, il giudice dell’esecuzione disponeval’assegnazione in favore di Teresa Maria Vaccaro Notte;- avverso tale provvedimento veniva proposta opposizione exart. 617 c.p.c., accolta dal Tribunale di Termini Imerese con la sentenzan.
art. 337 c.p
14091), anche quando emessa aisensi dell’art. 337 c.p.c., di cui si discute in questa sede;− l’ordinanza oggetto del regolamento è finalizzata a paralizzare,mediante la disposta sospensione ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 24/06/2025, n. 17003
Cass. Sez. 3, 22/05/2023, n. 14091
Cass. Sez. 3, 20/06/2008, n. 16799
Cass. Sez. U, 19/11/1999, n. 797
Cass. Sez. 3, 05/08/2005, n. 16601

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Testo completo

micilio digitale ex lege- ricorrenti -controTERESA MARIA VACCARO NOTTE, rappresentata e difesa dall’avv. MariaRita Ornella Costa (c.f. CSTMRT66E66G273W), con domicilio digitale exlege- controricorrente -e controGIUSEPPE SCIASCIA - intimato -per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del giudicedell’esecuzione del Tribunale di Termini Imerese del 2/12/2025,comunicata il 3/12/2025udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere Dr. Giovanni Fanticini;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Pasquale Serrao d’Aquino;Numero registro generale 25204/2025Numero sezionale 1605/2026Numero di raccolta generale 18619/2026Data pubblicazione 08/06/2026RILEVATO CHE:- nel 2022 veniva costituita la Farmacia Villarosa s.r.l., conpartecipazioni paritarie di Giuseppe Sciascia, Aida Runfola e AriannaGreco, e con previsione statutaria del diritto di prelazione sulle quote;- nel febbraio 2024 Teresa Maria Vaccaro Notte, per ilsoddisfacimento di un credito nei confronti dell’ex coniuge GiuseppeSciascia, promuoveva pignoramento della relativa partecipazione sociale,iscrivendo la procedura esecutiva innanzi al Tribunale di TerminiImerese;- a fronte dell’istanza di assegnazione della quota formulata dallacreditrice, la società e le socie Aida Runfola e Arianna Greco deducevanol’applicabilità dell’art. 2471, comma 3, c.c., designandosi quali acquirentia parità di prezzo; nondimeno, il giudice dell’esecuzione disponeval’assegnazione in favore di Teresa Maria Vaccaro Notte;- avverso tale provvedimento veniva proposta opposizione exart. 617 c.p.c., accolta dal Tribunale di Termini Imerese con la sentenzan. 1334/2025, che revocava l’assegnazione e rinviava al giudicedell’esecuzione per il trasferimento della quota alle socie designate;- riassunta l’esecuzione, Teresa Maria Vaccaro Notte deduceval’avvenuta proposizione di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. controla sentenza di merito e chiedeva la sospensione della procedura;- il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del 2 dicembre 2025,rigettava l’istanza di sospensione fondata sull’art. 295 c.p.c., madisponeva la sospensione (facoltativa) del processo invocando l’art. 337,comma 2, c.p.c., ritenuto applicabile nel caso in esame;- avverso tale ordinanza Farmacia Villarosa s.r.l., Aida Runfola eArianna Greco proponevano ricorso per regolamento di competenza,fondato su tre motivi, assumendo l’illegittimità della sospensionedisposta dal giudice dell’esecuzione;- con la propria requisitoria, il Procuratore Generale concludeva perl’inammissibilità del ricorso, rilevando che non è consentito proporreNumero registro generale 25204/2025Numero sezionale 1605/2026Numero di raccolta generale 18619/2026Data pubblicazione 08/06/2026regolamento di competenza avverso atti del giudice dell’esecuzione,dovendosi piuttosto utilizzare i rimedi tipici dell’esecuzione (opposizioneex art. 617 c.p.c. o reclamo);- le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, primo comma,c.p.c.;CONSIDERATO CHE:− preliminarmente, si osserva che è superfluo illustrare i motivi postia fondamento del ricorso, perché l’istanza di regolamento di competenzaè inammissibile;− il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, secondocomma, c.p.c., reso nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione,analogamente alle ordinanze di sospensione per pregiudizialità odipendenza, può essere impugnato mediante il regolamento dicompetenza ed il giudice di legittimità deve verificare la ricorrenza delrapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo, giacché ilsindacato di questa Corte è limitato alla verifica dei presupposti giuridiciin base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionaledi sospensione, nonché della presenza di una motivazione nonmeramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass., Sez. 2,01/02/2025, n. 2429;

Cass., Sez. 6-3, 30/07/2015, n. 16142; Cass.,Sez. 6-1, 25/11/2010, n. 23977; Cass., Sez. 6-5, 12/07/2018, n. 18494;Cass., Sez. 6-2, 24/05/2019, n. 14337; Cass., Sez. 6-3, 08/07/2020, n.14146);− nel caso di specie, tuttavia, viene in rilievo la radicale preclusionedell’impugnabilità, con regolamento di competenza, di un’ordinanzaemessa, quand’anche ex art. 337 c.p.c., dal giudice dell’esecuzione;− infatti, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, nonè ammissibile il regolamento di competenza proposto avverso ilprovvedimento con cui il giudice dell’esecuzione nega la sospensione delprocesso esecutivo, dal momento che l’art. 295 c.p.c. disciplina laNumero registro generale 25204/2025Numero sezionale 1605/2026Numero di raccolta generale 18619/2026Data pubblicazione 08/06/2026sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione acui fanno riferimento, invece, gli artt. 618 e 623 c.p.c.; tale principio, giàaffermato dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 21860 del 19 ottobre2007, è stato successivamente ribadito da altre pronunce conformi(Cass.

Sez. 3, 24/06/2025, n. 17003; Cass., Sez. 3, 23/07/2009, n.17267; Cass., Sez. 3, 30/03/2007, n. 7923; Cass., Sez. 3, 10/11/2006,n. 24104);− proprio perché il processo di esecuzione è soggetto a regolespeciali, va, del pari, negata l’ammissibilità del regolamento avente adoggetto il provvedimento del giudice dell’esecuzione di accoglimentodell’istanza di sospensione (in tal senso, Cass. Sez. 3, 24/06/2025, n.17003 e Cass., Sez. 3, 22/05/2023, n. 14091), anche quando emessa aisensi dell’art. 337 c.p.c., di cui si discute in questa sede;− l’ordinanza oggetto del regolamento è finalizzata a paralizzare,mediante la disposta sospensione ex art. 337 c.p.c., la prosecuzione dellaprocedura esecutiva e – come già rilevato da Cass.

Sez. 3, 24/06/2025,n. 17003 - è soggetta all’opposizione ex art. 617 c.p.c. «configurandosicome un atto ai limiti dell’abnormità, perché viziato nei presupposti, noncoerente con la funzione del processo esecutivo ed avente una incidenzadannosa nella sfera giuridica degli interessati, tale che sia attualmenteconfigurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti (così Cass.,sez. 3, 20/06/2008, n. 16799; Cass., sez. U, 19/11/1999, n. 797)»;− pur dovendosi ribadire l’inapplicabilità al processo esecutivo dellasospensione ai sensi degli artt. 337 e 295 c.p.c. (disposizioni che fannoriferimento, rispettivamente implicito ed espresso, al processo dicognizione e ai rapporti tra giudizio civile ed altri giudizi, mentre il giudicedell’esecuzione non decide alcun giudizio che possa a propria volta esserelegato alla definizione di altro giudizio di cognizione da un rapporto didipendenza in senso tecnico giuridico; in proposito, tra le altre:

Cass.,Sez. 3, 05/08/2005, n. 16601; Cass., Sez. 3, 24/05/2002, n. 7631;Cass., Sez. 6-1, 20/02/2018, n. 4035; Cass. Sez. 3, 24/06/2025, n.Numero registro generale 25204/2025Numero sezionale 1605/2026Numero di raccolta generale 18619/2026Data pubblicazione 08/06/202617003) e rilevare la palese noncuranza dei precedenti giurisprudenzialida parte del giudice dell’esecuzione (che, in violazione dell’art. 118, terzocomma, disp. att. c.p.c., richiama specifica dottrina), non è giammaiconsentito proporre regolamento di competenza, a istanza di parte od’ufficio, avverso un atto reso dal giudice dell’esecuzione;− conseguentemente, il regolamento va dichiarato inammissibile;− alla decisione consegue la condanna delle ricorrenti, in solido traloro, a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio,liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata neldispositivo;p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il regolamento di competenza;condanna le ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere allacontroricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.800,00per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele Gaetano Antonio Frasca