Italian court dismisses appeal on unjust enrichment claim regarding unreturned funds held by a lawyer for clients.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Silvana Patanella's appeal against the lower court's judgment ordering her to return €10,000 to the Pilade family. Patanella argued she lacked standing to receive the money intended for her clients and that the lower court's reasoning was insufficient. The court found her argument unfounded because she retained the funds herself rather than passing them to her clients, making her the sole beneficiary of the payment and thus legally obligated to return it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2033 c.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: A party who retains funds paid for a transaction that never concluded, without remitting them to the intended beneficiaries, constitutes the sole beneficiary of the enrichment and is liable for its return.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ELLA Silvana (C.F.: PTN SVN 59C53 G273R)rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Bavetta (C.F.: BVTCRL 64C27 G273U)-ricorrente-nei confronti diPILADE Santina Maria (C.F.: PLD STN 76R48 Z114Z)PILADE Francesco (C.F.: PLD FNC 70D21 Z114F)SERRA Angela (C.F.: SRR NGL 48C71 I321S)PILADE Vito Antonio (C.F.: PLD VNT 67L05 Z114Z)rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Pollina (C.F.: PLLMSM 68L26 E632V)-controricorrenti-per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Pa-lermo n. 747/2023, pubblicata in data 14 aprile 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del4 giugno 2026 dal consigliere Augusto Tatangelo.Michelangelo Pilade ha agito in giudizio nei confronti dell’avvo-cato Silvana Patanella per ottenere la restituzione della sommadi € 10.000,00, alla stessa corrisposta in vista di unaRic. n. 23267/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 6Numero registro generale 23267/2023Numero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 18598/2026transazione da concludere con alcuni assistiti della stessa, poiData pubblicazione 08/06/2026non perfezionatasi.La domanda è stata accolta dal Tribunale di Palermo.La Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione diprimo grado.Ricorre Silvana Patanella, sulla base di quattro motivi.Resistono con controricorso Angela Serra, nonché Santina Ma-ria, Francesco e Vito Antonio Pilade, quali eredi di MichelangeloPilade.Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1.
Si premette che la legittimazione passiva processuale deisoggetti ai quali il presente ricorso è stato notificato, quali eredidi Michelangelo Pilade, è stata espressamente riconosciuta da-gli interessati, che si sono costituiti nella presente fase del giu-dizio, qualificandosi espressamente come tali.2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1180, 1188 e 1189 c.c. nonchédegli artt. 1324 e 1325 c.c. e 84 c.p.c. in relazione all’art. 360,c. 1, n.
3) c.p.c. per avere la Corte d’Appello erroneamentepronunciato che la causa in concreto della dazione di denarofosse l’atto transattivo non concluso ed erroneamente obliatoche l’Avv. Silvana Patanella era legittimata a ricevere il paga-mento in forza della procura conferitale dai suoi assistiti».Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica-zione dell’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.poiché la corte territoriale ha qualificato erroneamente il paga-mento quale indebito in relazione alla mancata conclusionedella transazione».Ric. n. 23267/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 6Numero registro generale 23267/2023Numero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 18598/2026I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati con-Data pubblicazione 08/06/2026giuntamente, in quanto logicamente e giuridicamente connessi.Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.Secondo la ricorrente, la corte d’appello avrebbe erroneamenteritenuto che la corresponsione della somma di cui le era statachiesta la restituzione era avvenuta a titolo di acconto su unafutura transazione da stipulare.
Al contrario, a suo dire, essacostituiva parziale adempimento del debito del terzo e, segna-tamente, di un debito che la sorella dell’attore aveva nei con-fronti dei suoi assistiti. Di conseguenza, sarebbe erronea in di-ritto la qualificazione della domanda (ed il suo accoglimento) intermini di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c..Le censure si risolvono nella inammissibile contestazione di unaccertamento di fatto operato dalla corte d’appello (in confor-mità a quanto ritenuto sul punto anche dal giudice di primogrado), sulla base degli elementi istruttori disponibili e, in par-ticolare, delle risultanze della prova testimoniale, nonché deltesto della quietanza del pagamento sottoscritta dalla stessaconvenuta (in cui si leggeva:
«Ricevo il superiore assegno inacconto della maggior somma di € 90.000 che sarà pagataquale prima rata della transazione che sarà perfezionata il3.3.2011») e della bozza dell’accordo transattivo, poi mai per-fezionatosi (in cui si leggeva: «che i debitori “offrono in paga-mento la somma di € 180.000 che sarà così pagata quanto ad€ 10.000 già avvenuta mediante assegno di conto corrente n…..ad € 80.000 ora stesso, mentre la rimanente somma di €90.000 nel momento in cui il Comune di Ciminna rilascerà ilcertificato di agibilità dell’immobile”»).Tale accertamento di fatto risulta sostenuto da adeguata moti-vazione, non meramente apparente, né insanabilmente con-traddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nellapresente sede.Ric. n. 23267/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 6Numero registro generale 23267/2023Numero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 18598/2026I giudici del merito hanno, infatti, sulla base di detti elementi,Data pubblicazione 08/06/2026accertato l’esatto titolo dell’attribuzione patrimoniale effettuatadall’attore (tramite il proprio legale) in favore della convenuta,individuandolo nella corresponsione di un acconto sull’importoche avrebbe dovuto essere pagato in virtù di un accordo tran-sattivo da stipulare con gli assistiti della stessa.Hanno, quindi, considerato, conformemente a diritto, che taletitolo era venuto meno, non essendosi perfezionato l’accordotransattivo e, di conseguenza, il predetto acconto doveva es-sere restituito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., essendo venutameno la causa del pagamento.3.
Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa appli-cazione dell’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3)c.p.c. per non avere la Corte d’appello ritenuto che l’Avv. Sil-vana Patanella era legittimata a ricevere il pagamento».La ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere riconosciutala sua legittimazione a ricevere il pagamento della somma percui è causa, quale procuratrice dei propri assistiti nel processoesecutivo pendente nei confronti della sorella dell’attore.Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.La censura non coglie adeguatamente l’effettiva ratio decidendidella statuizione impugnata; comunque, risulta infondata per lestesse ragioni per le quali sono stati disattesi i motivi prece-denti.La corte d’appello non ha messo in dubbio la legittimazionedella convenuta a ricevere il pagamento.Ha, però, ritenuto che, poiché tale pagamento era avvenuto atitolo di acconto su quanto avrebbe dovuto essere versato invirtù di una transazione ancora da stipulare e, poiché la tran-sazione non si era mai perfezionata, la causa dell’attribuzionepatrimoniale era venuta meno e l’importo doveva essere resti-tuito al solvens.Ric. n. 23267/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 6Numero registro generale 23267/2023Numero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 18598/20264.
Con il quarto motivo si denunzia «Nullità della sentenza exData pubblicazione 08/06/2026art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. permotivazione apparente in ordine al difetto di legittimazione pas-siva dell’Avv. Silvana Patanella».La ricorrente deduce di avere contestato la propria legittima-zione passiva relativamente all’obbligazione restitutoria, peravere ricevuto il pagamento per conto dei propri assistiti. So-stiene che la decisione impugnata, nel rigettare tale eccezione,sarebbe sostenuta da motivazione meramente apparente.Il motivo è infondato.La corte d’appello ha preso espressamente in esame la que-stione e l’ha decisa osservando quanto segue:
«quanto al man-cato esame dell’eccezione di difetto di legittimazione passivadell’Avv. Patanella, va rilevato che la stessa, effettivamente nonesaminata dal primo giudice, è in ogni caso priva di pregio, con-siderato che, come è incontroverso, le somme sono state trat-tenute dall’Avv. Patanella e non riversate ai propri clienti (cfr.deposizione teste Patanella Vito), rimanendo irrilevanti in que-sta sede le ragioni che hanno determinato l’Avv. Patanella atenere le somme e, conseguentemente, i rapporti tra essa e isuoi assistiti».I giudici di secondo grado hanno ritenuto che, poiché la sommain acconto, in vista della futura transazione, era stata versatadirettamente alla convenuta e quest’ultima l’aveva trattenuta,senza a sua volta versarla ai propri assistiti, era essa stessatenuta a restituirla, in quanto era rimasta l’unica concreta be-neficiaria dell’attribuzione patrimoniale.Tale motivazione risulta chiarissima, perfettamente comprensi-bile nel suo senso logico e giuridico, non meramente apparente,né insanabilmente contraddittoria sul piano logico.La censura di nullità della decisione per difetto assoluto di mo-tivazione è, di conseguenza, infondata.5.
Il ricorso è rigettato.Ric. n. 23267/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 6Numero registro generale 23267/2023Numero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 18598/2026Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla baseData pubblicazione 08/06/2026del principio della soccombenza, come in dispositivo.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole incomplessivi € 2.500,00 (duemila cinquecento/00), oltre €200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generalied accessori di legge;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 4 giugno 2026.Il PresidenteRic. n. 23267/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 6