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Decreto — n. 18595/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18595/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18595/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cato Carlo SrubekTomassy unitamente all’avvocato Francesco Sorrentino, con domiciliazionetelematica-ricorrente-controCostantin Gino C. S.n.c., con domiciliazione telematica-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 269/2022 depositata il16/9/2022;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 3767/2023Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 18595/2026Data pubblicazione 08/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato, per cui si deve dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 18595/2026 — snciv · Corte di Cassazione: S.n.c., con domiciliazione telematica-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 269/2022 depositata il16/9/2022;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 3767/2023Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 18595/2026Data pubblicazione 08/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato, per cui si deve dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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costo degli impianti opposizione al precetto esecutivo aiuti alle imprese in difficoltà spese giustificate dall'uso commerciale ostacoli tecnici violazione del segreto commerciale

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
ilricorso deve intendersi rinunciato, per cui si deve dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

cato Carlo SrubekTomassy unitamente all’avvocato Francesco Sorrentino, con domiciliazionetelematica-ricorrente-controCostantin Gino C. S.n.c., con domiciliazione telematica-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 269/2022 depositata il16/9/2022;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 3767/2023Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 18595/2026Data pubblicazione 08/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato, per cui si deve dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, il 8 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi