Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18593/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18593/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18593/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ora, rappresentate edifese dall'avvocato Antonio Franco Sarzi Amadè, con domiciliazionetelematica-ricorrente-controIntesa Sanpaolo S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato GiovanniBertora, con domiciliazione telematica-controricorrente-e controYoda SPV S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Bertora,con domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.151/2025depositata il 21/1/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 6407/2025Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 18593/2026Data pubblicazione 08/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 c.p; Decreto — n. 18593/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Numero registro generale 6407/2025Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 18593/2026Data pubblicazione 08/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse;

Parole chiave

Generato dall'IA
obbligazione divisibile azione parziale quota di comproprietà immunità parziale spese ed oneri comuni ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 c.p
ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ora, rappresentate edifese dall'avvocato Antonio Franco Sarzi Amadè, con domiciliazionetelematica-ricorrente-controIntesa Sanpaolo S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato GiovanniBertora, con domiciliazione telematica-controricorrente-e controYoda SPV S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Bertora,con domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.151/2025depositata il 21/1/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 6407/2025Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 18593/2026Data pubblicazione 08/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna le ricorrenti in solido arifondere a ciascun controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida per ciascuna in euro 5.400 per compensi, oltre agli esborsi liquidatiin euro 200 e alle spese forfettarie nella misura del 15%, nonché agliaccessori di legge.Roma, in data 8 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi