Cassation court dismisses appeal on unjust enrichment, ruling voluntary payment by a third party extinguishes the debt. The court rejects arguments regarding the third party's standing to sue for restitution. The decision confirms that spontaneous payment by a third party releases the original debtor from liability. The court holds that the third party alone has the right to claim restitution of the amount paid. The ruling emphasizes that the nature of the payment remains spontaneous despite any underlying agreements. The court finds no error in the lower court's assessment of the facts and legal principles. The decision clarifies the specific conditions under which a third party can seek repayment. The court affirms the established legal doctrine regarding third-party payments and debt extinction. The judgment concludes that the appellant's claims lack legal basis under Italian civil law. The court orders the appellant to bear the costs of the cassation proceedings. The decision serves as a binding precedent for similar cases involving third-party payments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appellant's appeal against the appellate court's judgment ordering the repayment of a debt. The appellant argued that the original debtors retained liability despite a third party voluntarily paying the creditor, while the respondent maintained the third party's exclusive right to claim restitution. The court ruled that under Italian civil law, a spontaneous payment by a third party extinguishes the debt and grants only the payer the right to seek repayment. Consequently, the court rejected the appellant's claims as legally unfounded and dismissed the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1180 cod. civ.; Art. 645 cod. proc. civ.: In the event of the extinction of a monetary obligation due to the spontaneous performance by a third party, the payment remains attributable to that third party, who alone has the right to bring an action for unjust enrichment.
Parole chiave
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-controINVITALIA – AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLIINVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.Antonio Grieco- controricorrente -avverso la sentenza n. 496/2025 della CORTE DI APPELLO DI ROMA,depositata il giorno 24 gennaio 2025;udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 20maggio 2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.1. Con sentenza n. 566/2003, il Tribunale di Isernia condannòAntonio Siani, Massimo Paladini, Vincenzo Franco e Carlo Delitala, inNumero registro generale 8121/2025Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 18500/2026Data pubblicazione 08/06/2026solido tra loro, al pagamento della somma di euro 126.682,72, oltreinteressi e spese di lite, in favore di Vittorio Iacovantuono, in relazionealle funzioni svolte da tali soggetti come amministratori della PantremS.p.A., società nominata da GEPI (cui è poi subentrata Sviluppo ItaliaS.p.A., divenuta, per mutamento di denominazione, Invitalia S.p.A.).In virtù di scrittura privata intercorsa con i destinatari dellacondanna, Sviluppo Italia S.p.A. corrispose in data 16 aprile 2004 aVittorio Iacovantuono (il quale, nelle more, aveva intimato precetto agliobbligati) la somma di euro 212.670,05, comprensiva degli interessimaturati e delle spese di giudizio e di precetto.A seguito di appello interposto da Antonio Siani, Massimo Paladini,Vincenzo Franco e Carlo Delitala, la sentenza del Tribunale di Iserniavenne riformata (con annullamento della condanna) dalla Corte diappello di Campobasso, con sentenza a sua volta cassata con rinvio daquesta Corte (con sentenza del 5 febbraio 2015, n. 2156), giudizio dirinvio tuttavia mai riassunto dalle parti.2.
Con ricorso monitorio, la Invitalia domandò la condanna diVittorio Iacovantuono al pagamento della somma di euro 212.670,05,oltre accessori, a titolo di ripetizione di indebito.In data 9 agosto 2015, l’adito Tribunale di Roma emise decreto diingiunzione (n. 19105/2015) in conformità alla richiesta.3. Vittorio Iacovantuono dispiegò opposizione ex art. 645 cod. proc.civ. avverso detto provvedimento: contestò, in sintesi, la legittimazionead agire e la titolarità del credito in capo alla società ricorrente nonchél’esistenza dei presupposti dell’azione di ripetizione di indebito.4.
Nell’attiva resistenza della società opposta, l’opposizione è statadisattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito.5. Avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa in sede di appello,Vittorio Iacovantuono ricorre per cassazione, per quattro motivi.Resiste, con controricorso, Invitalia S.p.A..Le parti hanno depositato memoria illustrativa.r.g. n. 8125/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 8121/2025Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 18500/2026Data pubblicazione 08/06/2026Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con il primo motivo, per violazione dell’art. 81 cod. proc. civ., sieccepisce il difetto di legittimazione ad agire di Invitalia.Assume il ricorrente che detta società, in sede di introduzione delladomanda monitoria, aveva «riconosciuto in capo agli originari debitorila titolarità del diritto all’eventuale restituzione delle somme per il casodi riforma della sentenza in relazione alla quale essa aveva corrispostole somme, salvo poi configurare, per il solo fatto di aver pagato, perloro conto, le somme in precedenza dovute dai medesimi debitori, lasua surrogazione ai sensi dell’art. 1203 cod. civ.»: tuttavia, «in nessuncaso tale titolarità avrebbe potuto subire modifiche per effetto dellasurrogazione legale ex art. 1203 cod. civ., postulando il relativomeccanismo una successione nel diritto del creditore necessariamenteconnessa all’avvenuto adempimento dell’obbligazione».1.1.
Il motivo è inammissibile.A fondamento della condanna nei confronti dell’odierno ricorrente,la sentenza impugnata, qualificato il pagamento effettuato da Invitaliacome adempimento di terzo ex art. 1180 cod. civ., ha ravvisato il venirmeno della causa giustificativa di detto pagamento (individuata nellasentenza del Tribunale di Isernia) ed integrata pertanto la fattispeciedell’indebito oggettivo contemplata dall’art. 2033 cod. civ..Alcun richiamo è formulato all’istituto della surrogazione legale: lacensura in vaglio è, quindi, eccentrica rispetto alla ratio decidendi.2.
Il secondo motivo, riferito a violazione dell’art. 2033 cod. civ.,reca due distinte censure.In primo luogo, si critica la Corte territoriale per aver ritenutoerroneamente irrilevante la scrittura privata intercorsa tra Invitalia e isoggetti per conto dei quali la prima aveva in precedenza eseguito ilpagamento in favore del ricorrente: detta scrittura, invece, individuavar.g. n. 8125/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 8121/2025Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 18500/2026Data pubblicazione 08/06/2026nelle persone dei condannati con la sentenza del Tribunale di Isernia ititolari del diritto di agire per la ripetizione delle somme pagate.In secondo luogo, il ricorrente reputa erronea la individuazione deltitolo del pagamento «non dovuto» nella caducazione della pregressasentenza del Tribunale di Isernia e non già nella prova, gravante incapo alla Invitalia quale solvens, dell’insussistenza delle ragioni fattevalere originariamente in quella sede giurisdizionale.2.1.
La prima censura è infondata.L’accordo intercorso tra la odierna controricorrente e i destinataridella condanna irrogata dal Tribunale di Isernia è stato dal giudiceterritoriale qualificato (peraltro, del tutto correttamente) come accollointerno: ad esso non ha prestato adesione il creditore, qui ricorrente,nei cui riguardi, pertanto, tale negozio è res inter alios acta.A ciò aggiungasi: per un verso, che l’accollante (ovvero colui chepaga il debito altrui in forza di un accordo del genere) è, in quanto tale,legittimato a pretendere la restituzione di quanto pagato in caso divenir meno del titolo dell’obbligazione; per altro verso, che nulla vietaad accollante ed accollato di concordare una legittimazione cumulativaad esigere la restituzione di quanto pagato.2.2.
La seconda doglianza è invece inammissibile.Essa si risolve in una mera e generica contrapposizione rispetto allagravata decisione, che – come già riferito – ha individuato il titologiustificante il pagamento nella sentenza di condanna.3. Il terzo motivo, stavolta per violazione dell’art. 1180 cod. civ.,denuncia nuovamente la mancata considerazione degli effetti dellascrittura privata stipulata tra Invitalia e gli originari debitori.Assume, in breve, che la mancata partecipazione del creditore (cioèVittorio Iacovantuono) a detta scrittura non comportava di necessità lasussunzione della solutio del terzo nella fattispecie di cui all’art. 1180cod. civ., occorrendo invece a tal fine indagare sulla «natura spontaneaed unilaterale dell’intervento del terzo».r.g. n. 8125/2025Cons. est.
Raffaele RossiNumero registro generale 8121/2025Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 18500/2026Data pubblicazione 08/06/20263.1. Il motivo è infondato.La pronuncia impugnata ha fatto corretta applicazione del principiodi diritto già enunciato da questa Corte in vicenda speculare a quellacontroversa, qui espressamente ribadito, secondo cui: «nell’ipotesi diestinzione dell’obbligazione pecuniaria per effetto dell’adempimentospontaneo di un terzo, secondo la previsione dell’art. 1180 cod. civ., ilpagamento resta riferibile a quest’ultimo, al quale soltanto, pertanto,spetta l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, secondo il principioper cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere larestituzione» (Cass. 03/12/2019, n. 31572; conforme, tra le altre,Cass. 21/11/2019, n. 30446).Diversamente da quanto opinato dal controricorrente, poi, la naturaspontanea del pagamento non è incisa o alterata da un accordo tra ilsolvens e il soggetto obbligato al pagamento.4.
Il quarto motivo lamenta omesso esame di fatti e documentidecisivi per il giudizio e, in specie, per l’accertamento della titolarità deldiritto azionato in capo agli originari obbligati.4. Il motivo è inammissibileIl fatto decisivo per il giudizio considerato dall’art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ. va inteso in senso storico-naturalistico,cioè a dire come evento fenomenico, come concreto accadimento divita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, conesclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari orisultanze probatorie (ex multis, Cass. 26/04/2022, n. 13024;
Cass.31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass.26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887).Ad onta della rubrica adoperata, il motivo in esame sollecita questaCorte a un riesame delle prove documentali e a una nuova valutazionesulla vicenda fattuale controversa: attività, per natura e per funzione,del tutto estranee al giudizio per cassazione.5. Il ricorso è rigettato.r.g. n. 8125/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 8121/2025Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 18500/2026Data pubblicazione 08/06/20266.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.7. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art.
13. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro7.655 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 20 maggio 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 8125/2025Cons. est. Raffaele Rossi